Un procedimento sportivo nato da una notizia media che riportava, nel gennaio 2020, le indagini degli inquirenti sulla “Operazione Box” volta al contrasto del narcotraffico sui litorali romani, e nell’ambito della quale veniva contestata una associazione a delinquere e la detenzione di sostanze stupefacenti anche a tesserati FISE laziali.
Successivamente, uno degli imputati tesserati FISE veniva assolto e l'altro condannato alla pena della reclusione a sei anni e quattro mesi oltre la multa per euro 30.000, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per tutta la durata della pena.
La procura Federale li deferiva perché detenevano “... un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, parte del quale - nella misura di 28 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana... e 10 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina - veniva sottoposta a sequestro”, assolvendo l'accusato già assolto in giustizia ordinaria, condannando invece l'allevatore R.C., per violazione degli artt. 1.1 RDG Fise, nonché 1.2 RDG Fise, per il quale “Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale, con la sentenza RG TRIB. FED. n. 16/20+17/20 - FISE il 13 giugno sospendeva per anni cinque oltre all'ammenda di 15 mila euro il tesserato, ritenuto colpevole di quanto è stato accusato.