In occasione del Trofeo Sicilia Gold Selezione FieraCavalli 2019, dove partecipavano anche minori per la Coppa dei Campioni e il Trofeo Pony, la pony ZOE era stata trovata positiva all'Eptaminolo (uno stimolante), sostanza bandita. Era montata da una bambina di anni 10.

Nonostante l'amazzone all’epoca avesse solo dieci anni, dalla FISE venne considerata «soggetto responsabile» perché «è l’atleta che monta o conduce il cavallo durante la competizione». La sentenza di primo grado veniva comunicata alla famiglia che si appellava e vinceva nel secondo grado della giustizia sportiva, che assolveva la minore.

La vicenda non finiva lì. La FISE processò allora la veterinaria, madre della bambina, ritenuta responsabile della somministrazione della sostanza bandita, applicandole un anno di sospensione e una ammenda di 5mila euro. Così deciso nell'ottobre 2021. In più la FISE disponeva la trasmissione del provvedimento all'Ordine dei Medici Veterinari.

Da cui appare sul sito della FISE la sospensione di ZOE, dal 20 dicembre 2022, GSN 28/22, art. 6 punto X, fino al 20 agosto 2023.

Non si legge nella sentenza invece la trasmissione del fascicolo alla procura penale per ravvedere gli estremi ipotetitici del maltrattamento.

Si ricorda infatti che il doping, su animali trattatati farmacologicamente per migliorare le loro prestazioni sportive, è punibile anche dal codice penale come maltrattamento.

Si legge invece sul sito della FISE, come ulteriore provvedimento disciplinare, che sono stati sospesi un istruttore di equitazione per 6 mesi, e due tesserati per 8 mesi, per aver permesso alla donna sospesa di accedere all'area tecnica del maneggio, per quanto pur si trattasse della madre della giovane atleta, e fosse intenta a sistemare attrezzature della pony della figlia nei pressi dei box di appartenenza. Irrorati al maneggio 1.500 euro di ammenda per lo stesso illecito.


Approfondimento, doping, quando è reato

Il Doping riguarda sia l'etica sportiva sia la salute degli animali, sebbene abbastanza diffuso, si tratta di un'azione severamente vietata dalla legge italiana che viene punita penalmente.
 
Affinché vi sia rilevanza penale, è necessario che la sostanza dopante sia destinata ad alterare la prestazione agonistica dell'animale o a modificare l'esito dei controlli antidoping. 

La norma ha dunque particolare rilevanza per l'ambito delle competizioni ufficiali ed agonistiche.

Si può riassumere che, al fine di combattere il fenomeno del doping, la legislazione punisce chiunque sia coinvolto nell’attività dopante intesa in senso lato. Viene dunque punito penalmente sia lo sportivo, sia chi, anche non rivestendo una particolare qualità, favorisce l’assunzione di doping.

La legge, differenzia le situazioni, prevedendo un aumento di pena se:
  • il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna segue sempre l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione,
  • per coloro che commerciano farmaci, sostanze o pratiche dopanti al di fuori dei canali consueti previsti dalla legge.


Doping: quando non è reato

Vi sono tuttavia situazioni in cui l'assunzione di sostanze dopanti non costituisce reato. Non lo è ad esempio quando l'assunzione di tali farmaci è giustificata dalle condizioni di salute dell’atleta animale. Per la FISE esiste però il Log Book, la medicazione controllata, prescritta da un veterinario. Se il cavallo sta male, e assume un farmaco, tale medicamento deve figurare nell'apposito libretto, essere cioè dichiarato, e questo non esime dal rispetto dei tempi di sospensione.