La Cassazione con la pronuncia n. 40438/2019 ha annullato la condanna a dodici animalisti che nell’aprile del 2012 si erano introdotti nell’allevamento Green Hill per liberare 67 beagle.

Durante la celebrazione del processo, si è arrivati nel 2014, a una modifica dell’articolo 13 della Legge delega n.96 del 2013 con il quale è stato vietato allevare cani, gatti e primati destinati ai laboratori di sperimentazione. Per cui Green Hill non ha potuto riaprire.

A questa vittoria si è aggiunta la pronuncia della Cassazione sopra richiamata in cui viene stabilito, affinché possa essere configurato il reato di furto di animali, che è necessaria la prova che “l'autore del fatto abbia agito per conseguire un ampliamento del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato dell'azione, sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale”.

Di conseguenza è essenziale, perché si configuri il furto di animali, valutare l'utilità perseguita dall'autore del furto connessa non all'azione in sé, bensì alla res oggetto dell'impossessamento; quindi, è richiesto che l’autore consegua necessariamente un vantaggio anche solo morale quale può essere l'intento di liberare gli animali per tenerli con sé.

Avv. Giuseppe Marino, Foro di Reggio Calabria.