Deferito Riccardo Rossi della A.S.D. Le Masse con atto di incolpazione depositato il 18 giugno 2019 per aver violato il regolamento FISE non rispettando un cavallo.

In particolare, gli è stata contestata la violazione: dell’art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che “costituiscono, altresì, illeciti disciplinari, (...), i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”; dell’art. 1, comma 2 lett. a) e b) R.G. (“È altresì sanzionabile: a) ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all’animale; b) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti”); dell’art. 1, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (“i cavalli potranno essere sottoposti unicamente ad un allenamento che sia compatibile con le loro capacità e il loro livello di crescita e maturità nelle rispettive discipline. Essi non dovranno mai essere soggetti a metodi umilianti o che causino paura”); dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli [“prima, durante e dopo una prova, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, durante il concorso è proibito sbarrare i cavalli in qualsiasi maniera e compiere ogni atto di crudeltà verso i cavalli stessi. (...). È proibito quindi saltare ostacoli costruiti per altezza, larghezza, dislocazione di barriere a terra (o altro) in modo tale da indurre il cavallo ad urtare violentemente barriere o parti dell’ostacolo stesso (...)”].

Contestualmente, la A.S.D. Le Masse, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Riccardo Rossi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett a) R.G. per le medesime violazioni di cui sopra, di cui è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva;
- il deferimento trae origine dalla segnalazione del 30 aprile 2019 del Comitato Regionale FISE Umbria, nella quale si denuncia quanto appreso dalla visione di un video tratto da pagina Facebook di un’allieva del signor Rossi, che contiene “attività di evidente maltrattamento di animali presso l’ASD Le Masse, impianto del quale è riconducibile il contenuto del predetto video. Nel video, l’istruttore sig. Riccardo Rossi pratica in maniera assolutamente inopportuna e volontaria sofferenze conseguenti al «lancio di barriera» verso gli arti del cavallo, riuscendo peraltro nel suo intento, mettendo così in pericolo la incolumità dell’intero binomio”. Segnalazione a cui è allegato il relativo video, depositato agli atti unitamente al deferimento;
- visto l’art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione per il 10 luglio 2019, disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;
- i Deferiti si sono costituiti, nei termini, con il patrocinio dell’avv. Favaroni, con unica memoria difensiva, nella quale hanno eccepito la “nullità/annullabilità della procedura disciplinare (...) per la violazione del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo sancite dall’art. 111 della Costituzione, dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (da ora, CEDU), dall’art. 21 del Regolamento di Giustizia FISE e dall’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva adottato dal CONI nel 2015 e successive modifiche ed integrazioni”; la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia FISE, per non essere state indicate, negli atti trasmessi dalla Procura Federale ai Deferiti, le sanzioni applicabili alla fattispecie di cui è causa. Nel merito la Difesa dei Deferiti ha rilevato che l’attività contestata al signor Rossi “non ha riguardato l’esercizio di attività sportiva connessa all’ambito federale bensì una situazione di addestramento privato reso a favore della figlia di una cara amica del Sig. Rossi, (...), proprio in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra i due”. Ha, altresì, contestato l’utilizzo di metodi violenti, brutali e umilianti tali da causare dolore nei confronti del cavallo, lamentando che alcuna prova fosse stata fornita dalla Procura in merito a tale aspetto, precisando che il signor Rossi aveva “adottato tutte le opportune cautele volte a non arrecare danno al cavallo”, utilizzando “barriere di peso specifico ridotto rivestite di un consistente strato di gomma piuma, proprio per attutire al massimo il contatto del cavallo con le barriere nel caso di urto con le stesse e rendere l’impatto pressoché innocuo”.

Esaminato il tutto, il Tribunale Federale, rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla Difesa dei Deferiti, per le ragioni di cui in parte motiva, ACCOGLIE il deferimento della Procura Federale, su tutti i capi di incolpazione ad eccezione della violazione, sub 4), dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli e, per l’effetto

APPLICA

- al signor Riccardo Rossi, la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) per 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni e l’ammenda ex art. 6, lett. c), di € 1.000,00 (mille/00);
- alla A.S.D. “Le Masse”, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda ex art. 6, lett. c), di € 1.000,00 (mille/00).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti la rilevanza disciplinare delle circostanze documentate in atti, relative alla carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Istruttore del signor Riccardo Rossi.

La sentenza