Civile Ord. Sez. 3 Num. 12911 Anno 2022
FATTI DI CAUSA
Una donna citò a giudizio davanti al Tribunale Civile di Milano il titolare di un agriturismo dove celebrò i festeggiamenti del suo matrimonio, perché allo stesso, messa su un cavallo per servizio fotografico, cadde a terra, facendosi male.
Il tribunale riconoscendo il concorso in colpa del titolare dell'agriturismo, condannò lo stesso a pagare € 41.914,95, oltre interessi e spese, alla danneggiata. Ritenne infatti che, pur essendo di incerta individuazione il proprietario dell’animale, questo era comunque nella disponibilità e, quindi, in uso all’agriturismo, per la realizzazione dei servizi fotografici.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano che ammetteva una responsabilità oggettiva all'agriturismo, in quanto il cavallo al momento del sinistro si trovava lì per la realizzazione del servizio di foto e video, anche se il titolare dell'agriturismo non era colui che teneva le redini del cavallo, perché a ciò era adibita una ragazza presente a disposizione degli ospiti, che si diceva esperta e di agire per conto dell’agriturismo, sentita a sua volta come teste, quest'ultima aveva però negato ogni forma di collaborazione lavorativa con l’agriturismo, ma la circostanza era di «dubbia genuinità», apparendo «non credibile» che fosse stata lei a volere, senza alcun compenso, mettersi a disposizione con il cavallo per le riprese e le foto del matrimonio, come da lei stessa dichiarato.
Per la corte, non era configurabile il caso fortuito, atteso che avendo l’agriturismo messo a disposizione il cavallo per le foto, il suo titolare avrebbe poi dovuto controllare che l’animale non fosse montato da persone non autorizzate ed inesperte; era al contrario emerso che la ragazza che conduceva il cavallo, invece di evitare che la sposa vi salisse, si prestava ad aiutarla, reggendo l’animale e procurando anche una sedia per issarsi; la sposa aveva tergiversato per circa quindici minuti prima di salire, lasso di tempo utile a dissuaderla dall’intento, sia la sposa che altri presenti; era anche emerso che era stata la collaboratrice dell’agriturismo e figlia del suo titolare, a chiedere ripetutamente alla sposa di salire sul cavallo; la stessa aveva comunque ammesso di aver visto la sposa salire a cavallo aiutata da alcuni invitati, ma nulla aveva fatto per impedirlo.
Il titolare dell'agriturismo ha fatto ricorso alla Cassazione per eliminare o riformare la propria parte di colpa, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannandolo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.