L’11 maggio 2021 un artiere a nome Cristiano Di Stasio, che all'epoca lavorava per l’allenatore Devis Grilli (comproprietario del cavallo), mise a rischio la vita del cavallo di 3 anni Tobacco Flower (nella foto), allevato da Francesca Gori. Il purosangue ne ebbe a risentire con ustioni gravi (dalle quali è guarito con cure dispendiose), in quanto Di Stasio gli aveva dato fuoco con un accendino dopo avergli versato alcool etilico su collo e spalle. Tobacco Flower fu salvato dal pronto intervento del personale di scuderia e trasferito per le cure del caso nella vicina clinica veterinaria di San Rossore.
Licenziato in tronco e allontanato dalla scuderia, Di Stasio è stato poi denunciato ai Carabinieri da Grilli e altri, e ne è stata chiesta da più fonti la "radiazione". Del procedimento penale a suo carico ancora non si ha notizia del reinvio a giudizio atteso al Tribunale di Pisa.
IL PROCEDIMENTO SPORTIVO
Il primo dicembre 2021 la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha sospeso l'allenatore Grilli per un mese, più sanzione di 500 euro attribuendogli la responsabilità oggettiva dei fatti accaduti in quanto datore di lavoro.
Questo, si legge, per il suo «conseguente coinvolgimento stante che, per la norma citata, ai fini disciplinari i datori di lavoro hanno responsabilità oggettiva per il comportamento dei loro dipendenti» e che «la responsabilità del datore di lavoro è indicata come oggettiva con la conseguenza che, affinchè il fatto disciplinarmente rilevante risalga al datore di lavoro, è sufficiente il presupposto della sussistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa (ammesso dallo stesso Grilli) e il collegamento tra il fatto e le mansioni svolte dal soggetto (risulta che il Di Stasio si trovava ad accudire il cavallo quale artiere del Grilli), mentre si deve prescindere del tutto dai profili di una concreta culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro; ne discende che la responsabilità, imputata secondo il descritto meccanismo, resta insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, cosicché persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla».
A tale pronunciamento, l'Avv. Massimiliano Capuzi fece ricorso, perché il procedimento n. 39/2021 a carico di Grilli parlava della «grave condotta dell’artiere Di Stasio e la sua responsabilità per la violazione dell’articolo 4 del regolamento del trotto». Tobacco Flower è però un cavallo di galoppo e nel caso andava citato il corrispondente articolo del Regolamento delle Corse al galoppo.
Dunque è uscito questa settimana a distanza di 2 anni il nuovo pronunciamento disciplinare di primo grado, che incolpa nuovamente il Grilli e con lo stesso capo di imputazione, in quanto datore di lavoro, stavolta citando il regolamento del galoppo. A cui seguirà di sicuro un nuovo appello da parte dell'Avv. Capuzi.
Di tutta questa storia c'è comunque da stranirsi. Il procedimento disciplinare era partito per una nostra segnalazione. Ci saremmo aspettati che punito fosse Cristiano Di Stasio, ma se la legge punisce in questi casi il datore di lavoro, va bene, purché sia applicata diligentemente.
Quello che appare inspiegabile è invece perché nel caso di Grilli si sia potuto ripetere il procedimento disciplinare dopo due anni, visto il vizio di forma del primo procedimento, mentre in altri casi, per vizi di forma, la giustizia sportiva del Masaf spesso archivi.
I tempi per la giustizia sportiva sono allora ordinativi o perentori, o a seconda dell'umore della giornata, di chi è incriminato, o di chi fa la richiesta?