Come in tutte le ultime legislature, è stata presentata una proposta di legge, in questo caso a prima firma di Michela Vittoria Brambilla, per la riforma del codice penale per la tutela animale. Il testo, AC 30, se approvato dal Parlamento, inasprirebbe le pene non solo per il maltrattamento, ma anche per l'abbandono.

Ecco a seguire il testo, tutto bene tranne che per mantenere un equino sotto sequestro o confisca basterebbero 50 centesimi al giorno.

La stima della stessa agenzia delle entrate, ai fini del redditometro, parla di 1500 euro minimi l'anno per mantenere un cavallo a casa propria, non in un maneggio. La cifra che verrebbe rimborsata in base a questo progetto di legge, 50 centesimi al giorno, fanno 182 euro l'anno, con cui si mantiene un cavallo per un mese se non ci sono affitti da pagare per stalle e terreni, e se il cavallo non ha patologie mediche da sanare. Se questa è la cifra del rimborso, probabilmente i cavalli continueranno ad essere dati principalmente a privati, se sono chiamate in causa le associazioni riconosciute.

Bene invece la cauzione per confiscare gli animali subito, nella speranza che la cauzione sia in linea con le cifre stimate per il mantenimento... quindi molto al di sotto delle cifre reali di mercato per il valore di un cavallo.


AC 30 - BRAMBILLA ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"

  1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali».

Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)

  1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena prevista dal primo comma, diminuita della metà, si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma».

Art. 3.
(Divieto di combattimenti tra animali)

  1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

   b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

Art. 4.
(Estensione della previsione della confisca degli animali)

  1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «dell'articolo 444 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale»;

   b) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «544-bis,»;

   c) dopo le parole: «e 544-quinquies» sono inserite le seguenti: «del presente codice, consumati o tentati,»;

   d) le parole: «è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se appartengano»;

   e) le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

   f) dopo le parole: «dell'attività di» sono inserite le seguenti: «caccia, circense, di»;

   g) dopo le parole: «di allevamento degli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici»;

   h) le parole: «se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale di condanna è emesso»;

   i) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice, sono disposte l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-ter e 544-quinquies.
   Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.
   Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge».

  2. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale,».

Art. 5.
(Previsione della colpa e circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)

  1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

   «Art. 544-septies. – (Uccisione e maltrattamento colposo) – I fatti previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter sono punibili anche quando il colpevole li abbia cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative. In tale caso la pena è ridotta della metà.
   Art. 544-octies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 sono aumentate fino alla metà:

   a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

   b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

   c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

   d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

   e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

   f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

   g) se il colpevole diffonde descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici».

  2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

Art. 6.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma dell'articolo 131-bis, dopo le parole: «cinque anni,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,»;

   b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:

   «Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Chiunque, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
   È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna»;

   c) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

   d) all'articolo 544-ter:

    1) al primo comma, dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «a detenzione o» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;

    2) al secondo comma, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «abbandona animali,», dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o farmaci per finalità non terapeutiche»;

    3) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo»;

   e) al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «8-quater. se il fatto è commesso su un animale di affezione»;

   f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

   g) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 7.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)

  1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è abrogato.

Art. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

   b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

   «Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
   2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
   3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
   4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna è acquisita all'erario.
   5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
   6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».

  2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 9.
(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

  1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

   «Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali)1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
   2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)

  1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro della transizione ecologica,»;

   b) al comma 2, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia».

  2. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-quater, 544-quinquies,»;

   b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

Art. 12.
(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

  1. Lo Stato istituisce nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
  2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 8-bis, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali»;

   b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

   «Art. 8-bis. – (Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati)1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate al fondo di cui all'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati livelli di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali livelli. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.
   2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

   a) allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita diretta o mediata di animali vivi nonché per la fornitura alla sperimentazione;

   b) importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

   c) chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

   3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali».

  3. In sede di prima attuazione della presente legge, il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito negli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 13.
(Attività formative)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere di intesa» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono e realizzano d'intesa, con frequenza annuale,».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di fauna e siti protetti)

  1. Dopo l'articolo 452-sexies del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 452-sexies.1. – (Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) – Chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000.
   La pena è aumentata fino alla metà se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici.
   Ai fini di cui al primo comma, per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela in forza di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali.
   Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.
   Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal primo comma del presente articolo, sono sempre ordinate la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione. Per la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale è emesso nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
   Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.
   I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica».

  2. All'articolo 727-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è abrogato;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette».

  3. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 733-bis. – (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) – Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.
   Ai fini di cui al presente articolo per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».

  4. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 15.
(Norme di coordinamento)

  1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «o introdurre» sono sostituite dalle seguenti: «, introdurre, vendere, cedere o detenere a qualunque titolo»;

   b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

   c) al comma 2-bis:

    1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente»;

    2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»;

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali»;

   e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».

  2. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 544-sexies del codice penale e 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 2001,».

ALLEGATO A
(Articolo 12, comma 3)

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI O CONFISCATI

(in euro)

  Mucche e altri bovini: 0,50;

  Cavalli e altri equini: 0,50;

  Maiali e altri suini: 0,40;

  Pecore, capre e altri caprini: 0,30;

  Pollame da carne: 0,05;

  Galline ovaiole: 0,05;

  Altri uccelli: 0,05;

  Cani (allevati): 1;

  Gatti (allevati): 1;

  Conigli e altri lagomorfi: 1;

  Animali da pelliccia: 1;

  Altri vertebrati, compresi pesci e anfibi: 0,01.

  Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26:

  Primati: 10;

  Canidi: 5;

  Felidi: 5;

  Roditori: 0,5;

  Altri vertebrati, compresi uccelli, pesci e anfibi: 0,3.