PROPOSTA DI LEGGE presentata il 13 ottobre 2022, mentre il 12 aprile 2023 è iniziata la discussione in Commissione.
GADDA: "Disciplina dell’ippicoltura" (329)
Art. 1.
(Disciplina dell’ippicoltura)
1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata.
2. Le attività di cui al comma 1 si intendono applicabili a tutti gli equidi, siano essi destinati (DPA) o non destinati (non DPA) alla produzione di alimenti per il consumo umano. In entrambi i casi le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, nonché dell’allevamento, svolte in forma imprenditoriale, sono attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, comma 1, del codice civile, in quanto dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria per il ciclo stesso.
3. Alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.
4. Si intendono attività connesse all’attività di ippicoltura, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile quelle esercitate dall’imprenditore agricolo in modo non prevalente e che riguardino:
a) l’esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l’assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione;
b) la doma, l’addestramento, l’allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;
c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre;
d) la gestione di scuole di equitazione o l’utilizzo dell’equide per scopi sociali e d’ippoterapia;
e) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;
f) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie;
g) lo svolgimento delle attività di mascalcia.
5. Qualora le attività di cui al comma 3 siano svolte a favore di terzi, ai redditi dalle stesse derivanti si applica l’articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell’attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l’aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 5,5 per cento.
7. Agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività di cui al comma 2.
8. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
Art. 2.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.