In Parlamento, prosegue l'iter dell'Atto Camera 585 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

La proposta di legge è stata votata a maggioranza il 24 gennaio 2022 alla Camera.

Votazione PDL n. 0585
del 24/1/2023 seduta n. 42
presieduta da COSTA SERGIO
PRESENTI 254, VOTANTI 254, ASTENUTI 0, MAGGIORANZA 128, FAVOREVOLI 254, CONTRARI 0  
La Camera Approva
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Articolo 1.

Si riconosce la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti- doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all’organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all’organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.

Inoltre, con una disposizione innovativa in materia, è riconosciuta la competenza dell’Agenzia mondiale anti-doping nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest’ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli antidoping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

Articolo 2.

Si istituisce un nucleo di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza (istituito ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione). Il nucleo ha il compito di esaminare il rapporto nazionale trasmesso dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all’attuazione della Convenzione, è previsto che il nucleo sottoponga al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 3.

Tale disposizione convenzionale esclude l’apposizione di riserve al Protocollo.

Gli articoli da 4 a 9 contengono le consuete disposizioni convenzionali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

Il progetto di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l’articolo 1 dispone in merito all’autorizzazione alla ratifica, l’articolo 2 ne dispone l’ordine di esecuzione, l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.