Lettera aperta all'On.le Sottosegretario di Stato con delega all’Ippica, Patrizio La Pietra,
Ho conosciuto nel sito Horse Angels due decisioni della Commissione I che hanno applicato ad uno stesso allenatore due multe da 500 €, per due somministrazioni di un qualcosa pre corsa. Fa giustamente osservare l’Associazione che non è stata applicata la recidiva. Doveva essere applicata anche se la somministrazione anteriore è stata giudicata con decisione depositata dopo la decisione sulla somministrazione posteriore, perché per Regolamento disciplinare la Commissione decide all’esito della trattazione del procedimento e poi nei venti giorni successivi deve depositare la decisione motivata, ma presa nel dispositivo il giorno della trattazione.
Quindi a mio avviso per il secondo caso doveva applicarsi la recidiva, poiché, quando hanno deciso sulla seconda somministrazione indebita, l’1-3-23, avevano già preso il 2-2-23 la condanna per il caso anteriore. Infatti la codifica violazioni disciplinari suona: “ LA RECIDIVA SI APPLICA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE CHE INCORRA PIU’ VOLTE NELLA STESSA INFRAZIONE ............... ALLA RIPETIZIONE DELLA STESSA INFRAZIONE O DELLO STESSO TIPO .............. LA PUNIZIONE E’ DELLA STESSA ENTITA’ DELLA PRIMA RIPORTANDO PERO’ IL TERMINE DEL PROVVEDIMENTO LA PAROLA ^RECIFICO^ ”.
Sicuramente questi due casi, in cui persone sarebbero state colte in flagranza nel somministrare, a mio sommesso avviso hanno un seguito per verosimile frode in competizione sportiva e maltrattamento di animali.
La frode c’è quando sono posti in essere atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Se l’allenatore non ha giustificato quelle somministrazioni la giurisprudenza pacifica in tema (v. sentenza allegata che richiama quella giurisprudenza) condanna l’agente. Inoltre l’agente materiale e morale, se quello materiale non era medico o infermiere abilitato, a mio sommesso avviso hanno fatto esercizio abusivo della professione sanitaria, sicuramente per l’endovenosa: GIURISPRUDENZA PACIFICA.
Quindi non ho dubbi che il Veterinario, l’Ispettore antidoping e la Giuria che ha ricevuto la relazione dei primi hanno fatto denuncia penale a chi di competenza che non è la Procura della Disciplina del Masaf.
A mio sommesso avviso erano obbligati di farla perché incaricati di pubblico servizio.
Come non ho dubbi che i Colleghi della Procura della Disciplina Masaf ippica e della Commissione di Disciplina, incaricati di pubblico servizio, hanno fatto denuncia all’Autorità giudiziaria penale perché sono le due sentenza disciplinari a dire che sono state contestate somministrazioni. L’essere state fatte poco prima la corsa e con modalità che suppongono la somministrazione di un qualcosa di vietato, comporta che, se l’agente non ha dimostrato che erano somministrazioni lecite, sia per la sostanza inoculata, sia per la prescrizione medica che non poteva mancare, il Giudice penale condanna per FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVA e per MALTRATTAMENTO di ANIMALI, a mio sommesso avviso.
Infine faccio osservare che la condanna a soli 500 euro di multa, a mio avviso si giustifica col giudizio allo stato degli atti e cioè che, per adesso, anche se è stata contestata la somministrazione, nella sostanza è stato giudicato e condannato solo il porto di sostanze vietate utilizzate per somministrare. I Colleghi, se avessero mantenuto la contestazione di somministrazione anche in sede di condanna, non potevano applicare 500 euro.
Per la FRODE IN COMPETIZIONE sportiva accertata in sede disciplinare, che è cosa totalmente diversa dalla mera positività vietata, la SANZIONE deve essere almeno la stessa dell’ILLECITO SPORTIVO di cui all’art 99 del
Regolamento corse:
ART. 99 Casi particolari
A carico dei responsabili di illecito sportivo, l'appiedamento non può avere durata inferiore ad anni uno e la sospensione inferiore a mesi sei.
A cui devesi aggiungere la pena disciplinare per il MALTRATTAMENTO DI ANIMALI punito a livello penale con la pena sino a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 Euro, pena maggiore dell’ILLECITO SPORTIVO nel penale.
Quindi in concorso di questi due reati – illeciti disciplinari, per proporzioni la sanzione disciplinare potrebbe essere la RADIAZIONE.
Per quello che è scritto nelle due decisioni disciplinari ci sono i presupposti per il GIUDIZIO PENALE IMMEDIATO, che si celebra quando la prova è evidente.
Avv. Stefano Mattii