Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 5230 del 25/01/2018
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento

delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

VISTO l’articolo 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013 e il D.P.C.M del 17 luglio 2017 n. 143 Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO, in particolare l’articolo 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n.105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni, al Dr. Francesco Saverio Abate Dirigente di I fascia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione riferita all’esercizio 2017, del 24 gennaio 2017 n.983, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrata alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2017 al n. 136;

VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 478 del 15 febbraio 2017 registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 24 febbraio 2017 n. 252 con cui, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 983 del 24 gennaio 2017, ai titolari delle Direzioni generali sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

VISTO l’articolo 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

VISTO l’art. 53 del Regolamento delle corse al trotto in materia di esclusioni e limitazioni , che prevede che possono partecipare a corse femmine indigene, femmine provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché femmine provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) di età superiore ai 7 (sette) anni e cavalli maschi indigeni, cavalli maschi provenienti da tutti Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET) e castroni indigeni e castroni provenienti da paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), di età superiore ai 10 (dieci) anni;

PRESO ATTO che il suddetto articolo 53 prevede, altresì, la facoltà in capo all’Amministrazione di introdurre, con apposito provvedimento, deroghe finalizzate all'autorizzazione a partecipare a corse

CONSIDERATO che, l’introduzione di tale deroga per l’anno 2018 consente una programmazione articolata delle competizioni ippiche ampliando ad un maggior numero di cavalli la possibilità di partecipazione alle medesime;

RITENUTO opportuno autorizzare a correre le femmine indigene, quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) fino a 9 (nove) anni e i cavalli maschi indigeni, i cavalli maschi provenienti da tutti i Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET), e i castroni indigeni nonché quelli provenienti da paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), fino a 13 (tredici) anni, senza alcun vincolo anche relativamente alla dotazione delle corse a cui potranno partecipare, non ravvisando elementi ostativi relativi al benessere animale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la programmazione per il 2018 delle corse riservate agli apprendisti allievi guidatori, i quali devono obbligatoriamente svolgere un periodo di pratica pari a dodici mesi

DECRETA

Articolo unico

1. E’ disposta, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento delle corse al trotto, limitatamente all’anno 2018 l’autorizzazione a correre, senza alcun vincolo anche relativamente alla dotazione delle corse a cui possono partecipare, per le femmine indigene, per quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché per quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) fino a 9 (nove) anni, e per i cavalli maschi indigeni, per i cavalli maschi provenienti da tutti Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET), per i castroni indigeni e per i castroni provenienti da paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) fino a 13 (tredici) anni.

2. Le corse riservate agli apprendisti allievi guidatori devono essere programmate, a far data dal 1° febbraio 2018, nel numero minimo di una ogni sei giornate di corse per ippodromo. Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di apprendisti allievi guidatori, non sia possibile programmare corse secondo il dettato regolamentare, gli uffici tecnici delle società di corse previa espressa approvazione dell’Amministrazione possono programmare corse miste tra apprendisti allievi guidatori e allievi guidatori, non autorizzati a correre in corse per guidatori professionisti, con abbuono di metri per i primi. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partenti la corsa viene trasformata in corsa riservata a guidatori professionisti e riaperta agli iscritti.

Il Direttore generale Francesco Saverio Abate


 

Sotto, come traccia audio, un podcast Horse Angels con uno dei promotori, intervista a seguito di vaste polemiche sui social sul significato di questa manovra.