La Legge 4711/2020 (link), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Grecia il 27 luglio 2020, è una rivoluzione per la tutela animale, in particolare per gli equini, equiparati in tutto e per tutto a pets.

Divieto di macellazione ed esportazione di pets a fini di macellazione, pellame e pellicce, fabbricazioni di prodotti a uso medicinale

Art. 17 «È vietato l'allevamento, l'addestramento e l'uso di animali per qualsiasi tipo di spettacolo. Sono inoltre vietati l'allevamento, l'uso e l'esportazione di cani, gatti ed equidi per la produzione di pellicce, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali e di altre sostanze."

La Grecia diventa il primo paese europeo, con questa legge, a riconoscere i cavalli come pet, equiparandoli nei diritti ai cani e ai gatti. Enorme passo avanti rispetto agli USA, ad esempio, perché la Grecia vieta anche l'esportazione degli equini per fini non leciti nel territorio nazionale. Si ovvia così al problema americano, dove i cavalli non possono essere macellati, ma quando in esubero sono esportati regolarmente in Canada e Messico dove non vige il bando alla macellazione.

Lodevole anche la normazione dell'allevamento di animali, semplificata. Per allevare, riprodurre e commercializzare animali domestici (cani, gatti, equini e uccelli canori), occorre richiedere una speciale licenza, che sottostà a vincoli di benessere animale. Se passati i 50 giorni non c'è stata risposta, passa il silenzio assenso. Chiunque operi senza aver richiesto e ottenuto l'approvazione necessaria per l'istituzione e l'esercizio di un'attività di allevamento, riproduzione e commercializzazione di animali da compagnia, è soggetto a una sanzione amministrativa da mille (1000) a ventimila (20.000) euro.

Vietati gli spettacoli di pets con ritorno in denaro

L'articolo 12 della legge 4039/2012  (la legge greca per la tutela animale) imponeva il divieto di spettacolo per i pets, che da ora però comprendono anche gli equini. Tra gli spettacoli vietati: circo, fiera, kermesse, spettacolo, qualsiasi tipo di evento pubblico in cui i pets debbano sfilare a sopo di lucro. Dunque, l'ippica, che scommette denaro sulle corse dei cavalli, ora pets, sarà abolita o rientrando nello sport godrà di deroga? E quali saranno, nel caso, le misure e risorse attivate per il fine carriera, per garantire che i cavalli impiegati nelle corse non siano esportati per la macellazione?

Furto di cavalli e altri animali, contrasto all'abigeato

Articolo 5. Il furto di animali terrestri, marini o lacustri, è punito con la reclusione di almeno due (2) anni e una multa da cento (100) a cinquecento (500) per unità giornaliera, e da trenta (30) a duecento (200) euro ad animale rubato. Viene punito il furto di cavalli, scimmie, bovini, bufali, ovini, caprini, suini, alveari o il loro contenuto, nonché pesci, molluschi, crostacei o altri organismi acquatici allevati o in crescita in tutti i tipi di acquacoltura nelle aziende a cui l'animale appartiene, o è stato legalmente assegnato a tale scopo a una persona fisica o giuridica.

Uccisione e macellazione illecita di animali appartenenti a terzi

E' punita l'uccisione intenzionale di animali terrestri e organismi acquatici e la distruzione o il danneggiamento degli alveari o del loro contenuto intenzionalmente, nonché gabbie d'acqua, serbatoi e altre strutture e attrezzature per acquacoltura o il loro contenuto. Se l'atto di furto o macellazione di animali ha come oggetto animali che si trovano nel recinto, o in uno spazio chiuso della casa del proprietario, o in una zona recintata speciale per la loro protezione, o se gli animali sono usati per il cibo della famiglia del loro proprietario, è comminata una pena detentiva di almeno tre (3) anni (o un'ammenda se si presentano attenuanti).

Circostanze aggravanti per l'uccisione e macellazione illecita di animali altrui. La pena aumenta con la reclusione fino a dieci (10) anni e una multa fino a mille (1.000), nei seguenti casi:

  • Se il reato è commesso da due o più persone, insieme.
  • Se durante l'esecuzione dell'atto sono stati utilizzati atti di violenza o minaccia di violenza o altri atti illeciti o se tali mezzi sono stati utilizzati per mantenere il possesso di animali o pesci rubati o uccisi o di molluschi o crostacei o altri organismi acquatici.
  • Se l'autore (o partecipante) trasportava un'arma.
  • Se l'autore è un macellaio, un pescivendolo, un pescatore professionista, un ristoratore, un gestore di un hotel e centri pubblici in generale, o un altro professionista che opera in relazione alle professioni citate.

Risarcimento alla vittima - Responsabilità totale

  • Le persone colpevoli dei reati di cui sopra sono responsabili per l'intero importo del relativo risarcimento pecuniario per il danno morale alla vittima.
  • L'importo del risarcimento monetario concesso dai tribunali civili alla vittima, a causa di un danno morale e patrimoniale derivante dalla commissione dei reati qui citati non può essere inferiore al doppio del valore del furto o della morte dell'animale.
  • I colpevoli dei reati di uccisione e macellazione illecita di animali altrui sono totalmente responsabili per l'intero ammontare del danno materiale e danno morale nel risarcimento alla vittima, più possibili rimborsi e spese giudiziarie nei procedimenti penali.

Confisca dei mezzi e revoca delle licenze

I mezzi utilizzati per gli illeciti di cui sopra sono sequestrati. Se non è possibile trovare e consegnare all'autorità doganale i mezzi trasportati o galleggianti che sono stati confiscati, il tribunale determina con la sua convinzione il valore dei mezzi di trasporto o galleggianti, il valore pattuito viene commutato alla persona condannata.

Insieme ai mezzi di trasporto e di navigazione sono revocate le targhe statali, la licenza di registrazione o esecuzione delle navi, la licenza di abilitazione del conducente, operatore, o autore del reato. Se segue una condanna, i mezzi di trasporto vengono confiscati e venduti dallo stato. Le targhe di stato, la licenza di registrazione o di esecuzione della nave e la patente di guida dell'operatore autore del reato vengono rimosse e inviate per la cancellazione al servizio che le ha concesse.

La revoca e la cancellazione delle licenze costituisce un ostacolo alla concessione di una nuova licenza alla persona irrevocabilmente condannata per i reati di cui sopra. In caso di una nuova condanna per gli stessi reati entro sei anni dalla valutazione della condanna iniziale, l'impedimento è per la vita.

Se i reati sono stati commessi da macellai, pescherie, pescatori professionisti, ristoranti, gestori di alberghi e centri pubblici in generale o altri professionisti collegati, in violazione del loro obbligo professionale, il tribunale, se condanna, irroga una pena di privazione della libertà, pronuncia obbligatoriamente l' incapacità di esercitare la professione per un periodo da uno (1) a cinque (5) anni. In caso di reiterazione, l'incapacità comporta la revoca finale della relativa licenza.

Il prestito o sussidio per il bestiame o altro sostegno finanziario per lo sviluppo del bestiame o dell'acquacoltura da qualsiasi ente, piuttosto che esenzione fiscale, non è concesso dallo stato alla persona condannata per i reati di cui sopra prima che siano trascorsi tre (3) anni dalla condanna.

E, l'Italia che fa, resta indietro a guardare?

Horse Angels di dichiara a questo punto schifata dall'inconsistenza della tutela animale italiana rispetto ai progressi ottenuti in Grecia, e chiede al Governo italiano di fare un passo avanti, emulando la Grecia e la sua legge progressista, per la tutela degli animali tutti e in particolare dei cavalli, vietandone la macellazione, l'esportazione per il macello, l'uso e l'esportazione a fini farmaceutici o per pellame, e punendo seriamente il furto di equini e altri animali, che in Italia è un business costante delle zoomafie depenalizzato e quindi incontrastato.


Legge 4711/2020 approvata dal Parlamento Greco e pubblicata in G.U. alla data 27 luglio 2020

CAPITOLO AD SEMPLICAZIONI DI LICENZA
Articolo 1 - Legge 4711/2020 - Semplificazione dell'istituzione e del funzionamento delle unità di acquacoltura
Articolo 2 - Legge 4711/2020 - Semplificazione dell'istituzione e della gestione di attività veterinarie
Articolo 3 - Legge 4711/2020 - Semplificazione dell'istituzione e del funzionamento dell'allevamento e della commercializzazione di animali domestici
Articolo 4 - Legge 4711/2020 - Semplificazione dell'istituzione e della gestione delle strutture di allevamento

CAPITOLO B ALTRE DISPOSIZIONI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO RURALE E DEGLI ALIMENTI
Articolo 5 - Legge 4711/2020 - Reati di furto di animali, furto di pesce, uccisione di animali e uccisione di pesci
Articolo 6 - Legge 4711/2020 - Regolamento dell'organizzazione agricola ellenica - DIMITRA (ELGO-DIMITRA)
Articolo 7 - Legge 4711/2020 - Utilizzazione del capitale agricolo
Articolo 8 - Legge 4711/2020 - Spese per il fondo agricolo e zootecnico
Articolo 9 - Legge 4711/2020 - Determinazione del massimale per il pagamento delle indennità da parte dell'organizzazione ellenica di assicurazione agricola (ELGA) ai beneficiari
Articolo 10 - Legge 4711/2020 - Armonizzazione della regolamentazione dello statuto del personale dell'ELGA. con le disposizioni della legge 3528/2007 (AD 26)
Articolo 11 - Legge 4711/2020 - Prelievo sul latte
Articolo 12 - Legge 4711/2020 - Etichettatura obbligatoria dell'origine del latte - Valutazione dell'attuazione delle misure
Articolo 13 - Legge 4711/2020 - Questioni speciali di transazione
Articolo 14 - Legge 4711/2020 - Caccia al cinghiale - strutture per la gestione della selvaggina
Articolo 15 - Legge 4711/2020 - Regolamento sui medicinali veterinari
Articolo 16 - Legge 4711/2020 - Strutture stabili
Articolo 17 - Legge 4711/2020 - Divieto di utilizzare qualsiasi tipo di animale in qualsiasi tipo di spettacolo e altre attività connesse
Articolo 18 - Legge 4711/2020 - Pesca con reti circolari del giorno
Articolo 19 - Legge 4711/2020 - Esproprio obbligatorio di lotti agricoli

CAPO D DISPOSIZIONI FINALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI RIPETUTE - ENTRATA IN VIGORE
Articolo 20 - Legge 4711/2020 - Disposizioni finali
Articolo 21 - Legge 4711/2020 - Disposizioni transitorie
Articolo 22 - Legge 4711/2020 - Disposizioni abrogate
Articolo 23 - Legge 4711/2020 - Entrata in vigore

Link al testo integrale: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4711-2020Xo