L' Animal Welfare Act qui presente tratta la legislazione sul benessere degli animali in Germania. Tale dispositivo di legge rafforza il principio utilitaristico secondo cui deve esserci una buona ragione per causare un danno a un animale e identifica che è responsabilità degli esseri umani proteggere la vita e il benessere dei loro simili.
La traduzione qui fornita serve per una discussione comparativa sulla tutela animale nei paesi occidentali.
Sezione I: Principi
Articolo 1
Lo scopo di questa legge è proteggere la vita e il benessere degli animali, sulla base della responsabilità degli esseri umani per i loro simili. Nessuno può causare dolore, sofferenza o danno a un animale senza una buona ragione.
Sezione II: Zootecnia
Articolo 2
Qualsiasi persona che tiene, accudisce o è tenuta a prendersi cura di un animale:
1. deve fornire all'animale cibo, cure e alloggi adeguati alla sua specie, alle sue esigenze e al suo comportamento;
2. non può limitare la possibilità dell'animale di libertà di movimento specie-specifica in misura tale da provocare all'animale dolore o sofferenza o danno evitabili;
3. deve possedere le conoscenze e le capacità necessarie per fornire all'animale cibo, cure e alloggio adeguati in conformità con le sue esigenze comportamentali.
Articolo 2 bis
(1) Il Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della silvicoltura, di seguito denominato "il Ministero federale", è autorizzato, se necessario per il benessere degli animali, a emanare ordinanze, con il consenso del Bundesrat, specificando in maggiore dettaglia i requisiti dell'articolo 2 in materia di zootecnia e, in particolare, emana disposizioni sui requisiti riguardanti:
1. libertà di movimento o necessità di compagnia degli animali;
2. stanze, gabbie, altre stabulazioni e altre strutture per l'alloggiamento degli animali e la natura di eventuali dispositivi, strutture per l'alimentazione e per bere;
3. le condizioni di illuminazione e la temperatura del ricovero degli animali;
4. la cura e la sorveglianza degli animali. Il Ministero federale può ordinare che i risultati del monitoraggio siano registrati, conservati e presentati all'autorità competente su richiesta;
5. le conoscenze e le capacità delle persone che detengono, si prendono cura o sono tenute a prendersi cura degli animali e la prova di tali conoscenze e abilità delle persone che detengono, si prendono cura o sono tenute a prendersi cura degli animali a fini commerciali.
(1a) Il ministero federale ha il potere, con il consenso del Bundesrat, se necessario per il benessere degli animali, di emanare ordinanze che stabiliscono i requisiti riguardanti gli obiettivi, le attrezzature e i metodi per l'istruzione, l'educazione o l'addestramento degli animali.
(2) Il ministero federale ha il potere, in accordo con il ministero federale dei trasporti, di emanare ordinanze, con il consenso del Bundesrat, riguardanti il trasporto di animali, se necessario per il benessere degli animali.
Può, in particolare,
1. stabilire i requisiti
a) per quanto riguarda la trasportabilità degli animali;
b) riguardo ai mezzi di trasporto degli animali;
1a. vietare o limitare mezzi e modi di trasporto specifici per il trasporto di animali specifici, in particolare i c.o.d. spedizioni;
2. prescrivere mezzi e modi di trasporto specifici per il trasporto di animali specifici;
3. prescrivere che determinati animali debbano essere accompagnati da un guardiano durante il trasporto;
3a. prescrivere che le persone che effettuano trasporti di animali o che vi sono coinvolti abbiano conoscenze e capacità specifiche e debbano essere in grado di dimostrarle;
4. emanare disposizioni in materia di carico, scarico, ricovero, alimentazione e cura degli animali; prescrivere specifici certificati, dichiarazioni o notifiche quale prerequisito per l'effettuazione di trasporti di animali nonché per regolamentarne l'emissione e l'archiviazione; prescrivere che le persone impegnate professionalmente nell'esecuzione di trasporti di animali necessitino di una licenza da parte dell'autorità competente o debbano essere registrate presso l'autorità competente, nonché regolamentare i prerequisiti e la procedura di autorizzazione e registrazione; prescrivere che le persone che intendono nutrire, accudire o ospitare animali durante il trasporto in una struttura o azienda necessitino di una licenza da parte dell'autorità competente e regolamentare i prerequisiti e la procedura di autorizzazione, nella misura in cui ciò sia richiesto per l'attuazione degli strumenti giuridici dalla Comunità Europea.
Articolo 3
È vietato:
1. esigere che un animale produca prestazioni chiaramente superiori alla sua forza o capacità, in considerazione delle sue condizioni, salvo in caso di emergenza;
1a. esigere che un animale, che è stato sottoposto a operazioni o trattamenti che coprano una condizione fisica riducente le prestazioni, produca prestazioni che le sue condizioni fisiche non consentono;
1b. eseguire procedure su un animale durante l'allenamento o gare sportive o eventi simili che comportano forti dolori, sofferenze o danni che potrebbero compromettere le prestazioni degli animali, nonché drogare gli animali in competizioni sportive o eventi simili;
2.vendere o acquistare un animale malato, logoro o vecchio tenuto in casa, in un'azienda o comunque sotto cure umane, incapace di sopravvivere senza dolore o sofferenza irrimediabile, se non allo scopo di abbattere in modo indolore l'animale senza indugio. Ciò non si applica alla vendita diretta di un animale malato a una persona o a uno stabilimento cui è stata concessa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 e, nel caso di un vertebrato, un'esenzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, paragrafo 7, seconda frase per esperimenti su tali animali;
3. abbandonare o lasciare un animale domestico in un'azienda o comunque sotto cure umane per liberarsene o sottrarsi al dovere di custode o proprietario;
4. liberare in natura o insediare in natura un animale domestico o allevato in cattività e impreparato a nutrirsi nel suo nuovo habitat in modo adeguato alla specie e non adatto al clima locale; le disposizioni della legge sulla caccia e sulla conservazione della natura rimangono inalterate;
5. sottoporre un animale ad addestramento che provochi all'animale dolore, sofferenza o danno gravi;
6. utilizzare un animale per riprese, esibizioni, pubblicità o eventi simili che provochino dolore, sofferenza o danno all'animale;
7. addestrare o testare la forza di un animale contro un altro animale vivente;
8. addestrare un animale su un altro, salvo laddove le regole della caccia sportiva lo richiedano;
8a. addestrare un animale per sviluppare un comportamento così aggressivo che esso a) provoca dolore, sofferenza o danno all'animale o b) provoca all'animale o un conspecifico dolore o sofferenza evitabile o danno in qualsiasi contatto specie-specifico con i conspecifici; c) ne consente la conservazione solo in condizioni che provochino dolore all'animale o sofferenza o danno evitabili;
9. alimentare forzatamente un animale salvo per motivi di salute essenziali;
10. dare ad un animale cibo che provochi all'animale forti dolori, sofferenze o danni;
11.Utilizzare un dispositivo che, applicando l'elettrocuzione diretta, limiti notevolmente il comportamento specie-specifico di un animale, in particolare il suo movimento, o lo costringa a muoversi provocando così all'animale notevole dolore, sofferenza o danno, a meno che le disposizioni federali o del Land autorizzino tali pratiche.
Sezione III: Uccidere
Articolo 4
(1) I vertebrati possono essere uccisi solo in anestesia o in modo indolore se ragionevole date le circostanze. Quando l'uccisione di un vertebrato senza anestetico è autorizzata, nell'ambito della caccia sportiva o in virtù di altre disposizioni, o fa parte di una campagna di disinfestazione consentita, l'uccisione può essere eseguita solo se non provoca più di un dolore inevitabile. Solo le persone con le competenze e le capacità necessarie possono uccidere un vertebrato. (1 bis) Le persone impegnate professionalmente o commercialmente nello stordimento o nell'uccisione di vertebrati devono fornire la prova di tale esperienza all'autorità competente. Se il pollame viene stordito o abbattuto nell'ambito di un'attività di cui alla prima frase in presenza di un supervisore, questa persona deve anche fornire una prova di perizia oltre alla persona che stordisce o uccide gli animali. Se nell'ambito di tale attività di cui alla prima frase i pesci vengono storditi o uccisi in presenza di un supervisore, è sufficiente che fornisca una prova di competenza.
(2) L'articolo 4 bis si applica alla macellazione di animali a sangue caldo.
(3) Gli articoli 8 ter, 9 paragrafo 2, seconda frase si applicano all'uccisione di vertebrati a fini scientifici e l'articolo 9, paragrafo 2, punto 7, si applicano a cani, gatti, scimmie e lemuri mutatis mutandis.
Articolo 4 bis
(1) Gli animali a sangue caldo possono essere macellati solo se storditi prima del dissanguamento.
(2) In deroga al paragrafo (1), non è richiesto lo stordimento se:
1. è impossibile, date le circostanze, in caso di macellazione d'urgenza;
2. l'autorità competente ha concesso un'esenzione per la macellazione senza stordimento (macellazione rituale); tale esenzione può essere concessa solo ove necessario per soddisfare le esigenze dei membri delle comunità religiose nel territorio coperto dalla presente legge le cui norme imperative richiedono la macellazione rituale e vietano il consumo di carne di animali non macellati in questo modo;
3. ciò è inteso come esenzione per ordinanza ai sensi dell'articolo 4b, paragrafo 3.
Articolo 4b
Il ministero federale è autorizzato, con il consenso del Bundesrat, mediante ordinanza:
1. a) per disciplinare la macellazione di pesci e altri animali a sangue freddo;bb) stabilire regole dettagliate che disciplinino, prescrivono, autorizzare o vietare forme specifiche di uccisione e metodi di anestetizzazione; c) stabilire più dettagliatamente le condizioni alle quali possono essere effettuate le macellazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, paragrafo 2; d) stabilire norme dettagliate sul tipo e la portata delle conoscenze e abilità necessarie per l'anestesia o l'uccisione dei vertebrati nonché sulla procedura per provarle; e) stipulare attività non commerciali che richiedono l'acquisizione di prove di perizia per l'uccisione di vertebrati; garantire che agli animali venga inflitto solo un dolore inevitabile;
2. stabilire norme dettagliate per la macellazione degli animali in linea con la Convenzione europea del 10 maggio 1979 per la protezione degli animali da macello (Gazzetta ufficiale federale 1983 II, p. 770);
3. di prevedere esenzioni dall'obbligo di stordimento per la macellazione del pollame.
Le ordinanze ai sensi del primo periodo (1b e 1d) richiedono, se si riferiscono all'anestesia o all'abbattimento mediante sostanze o preparati pericolosi come definiti nella Legge sui prodotti chimici o relativi prerequisiti per l'acquisizione della prova di perizia, l'accordo del Ministeri federali del lavoro e degli affari sociali, della salute, dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza dei reattori.
Sezione IV: Operazioni sugli animali
Articolo 5
(1) Le operazioni dolorose non possono essere eseguite sui vertebrati senza anestetico. Nel caso di vertebrati a sangue caldo, anfibi e rettili, l'anestetico deve essere somministrato da un veterinario. Ogniqualvolta sia possibile dimostrare che vi è una buona ragione per farlo, l'autorità competente può concedere esenzioni se l'anestetico è somministrato sotto forma di cartuccia. Se l'anestesia non è necessaria ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 (1), devono essere esaurite tutte le possibilità per ridurre il dolore e la sofferenza degli animali.
(2) Non è richiesta alcuna anestetizzazione se:
1. nessun anestetico viene normalmente somministrato per operazioni analoghe su esseri umani o il dolore causato dall'operazione è inferiore al deterioramento del benessere dell'animale causato dall'anestesia;
2. a giudizio del veterinario, non sembra possibile somministrare anestetico nel caso specifico in questione.
(3) Inoltre, non è richiesta alcuna anestesia per:
1. la castrazione di bovini maschi, suini, ovini e caprini di età inferiore a quattro settimane purché la loro anatomia non mostri segni di deviazione dal normale;
2. la rimozione delle corna o la prevenzione della crescita delle corna nei bovini di età inferiore a sei settimane;
3. il taglio delle code di suinetti di età inferiore a quattro giorni o di agnelli di età inferiore a otto giorni;
4. il taglio delle code di agnelli di età inferiore a otto giorni mediante anelli elastici;
5. digrignare i denti d'angolo dei suinetti se questo è indispensabile per la protezione della diga e dei compagni di cucciolata;
6. la separazione dell'ultimo dito artiglio dei pulcini da carne da utilizzare come pulcini da galletto da riproduzione il primo giorno di vita;
7. l'identificazione di suini, pecore, capre e conigli mediante tatuaggi dell'orecchio, per l'identificazione di altri mammiferi durante le prime due settimane di vita mediante tatuaggi dell'orecchio e della coscia nonché l'identificazione degli animali da allevamento, compresi i cavalli, mediante marchi auricolari, targhette alari, microchip iniettati, ad eccezione del pollame, segni di schiaffo nel caso dei suini e marchiatura delle cosce dei cavalli.
(4) Il ministero federale ha il potere di emanare ordinanze con il consenso del Bundesrat
1. oltre al paragrafo 3 di esentare ulteriori misure dall'obbligo di anestesia se questo è in linea con l'articolo 1;
2. di prescrivere, autorizzare o vietare procedure e metodi per l'attuazione delle misure elencate nel paragrafo 3, nonché ai sensi di un'ordinanza ai sensi del (1) per prescrivere, autorizzare o vietare misure specifiche, nella misura in cui ciò sia necessario per il benessere degli animali.
Articolo 6
(1) È vietata l'amputazione totale o parziale di parti del corpo o la rimozione o distruzione di tutto o parte di organi o tessuti di un vertebrato. Questo divieto non si applica se:
1. l'operazione nel caso specifico
a) è necessario secondo l'indicazione veterinaria o
b) è indispensabile in caso di segugi per la destinazione d'uso degli animali e non ci sono obiezioni da parte del veterinario;
2. il caso rientra nell'articolo 5, paragrafo 3, paragrafo 1 o 7;
3. il caso rientra nell'articolo 5, paragrafo 3, paragrafi da 2 a 6 e l'operazione nel singolo caso è essenziale per l'uso previsto dell'animale per quanto riguarda la sua protezione o la protezione di altri animali;
4. il prelievo totale o parziale di organi o tessuti è richiesto ai fini del trapianto o per stabilire colture o per esaminare singoli organi, tessuti o cellule;
5. viene eseguita una sterilizzazione per impedire la riproduzione incontrollata dell'animale o - se non ci sono obiezioni da parte del referente - per l'ulteriore uso o custodia dell'animale.
Le operazioni di cui alla seconda frase (1) e (5) devono essere eseguite da un veterinario. Le operazioni di cui alla seconda frase, (2) e (3) così come il paragrafo 3 possono essere eseguiti da altre persone con le competenze e le capacità richieste. Per le operazioni di cui alla seconda frase (4), gli articoli 8 ter, 9, paragrafo 1, frasi 1, 3 e 4, paragrafo 2, ad eccezione della terza frase (6), paragrafo 3, prima frase, nonché l'articolo 9 bis si applicano mutatis mutandis. Le operazioni devono essere notificate all'autorità competente due settimane prima dell'inizio dell'operazione. Questo limite di tempo non deve essere rispettato se l'operazione deve essere eseguita immediatamente in caso di emergenza. La notifica viene quindi inviata subito dopo. L'autorità competente può prorogare il termine di cui alla quinta frase fino a quattro settimane, se necessario. La notifica deve indicare:
1. lo scopo dell'operazione;
2. specie e numero di animali destinati all'operazione;
3. il tipo di intervento e la procedura da utilizzare, compresa l'anestesia;
4. luogo, inizio e probabile durata dell'operazione;
5. nome, indirizzo e competenza del capo responsabile del progetto, del suo sostituto e della persona che esegue il progetto, nonché delle persone ammissibili al trattamento successivo;
6. le ragioni dell'operazione.
(2) È vietato l'uso di anelli elastici per l'amputazione o la castrazione. Ciò non si applica nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, paragrafo 4 o all'articolo 6, paragrafo 3, paragrafo 2.
(3) In deroga al paragrafo 1, prima frase, l'autorità competente può autorizzare
1. il taglio della punta del becco del pollame;
2. l'aggancio dell'etichetta fibrosa dei vitelli maschi al di sotto dei tre mesi di età mediante anelli elastici.
L'autorizzazione può essere concessa solo se si può dimostrare che l'operazione è essenziale per l'uso previsto ai fini del benessere degli animali. L'autorizzazione si applica per un periodo determinato e contiene nel caso di
(1) disposizioni riguardanti il tipo, l'ambito e il tempo dell'operazione e la persona che esegue l'operazione.
(4) Il ministero federale ha il potere, con il consenso del Bundesrat, di emanare ordinanze che prescrivono l'identificazione permanente degli animali sui quali sono state eseguite operazioni non chiaramente visibili se ciò è richiesto per il benessere degli animali.
(5) Nel caso di cui al paragrafo 1, seconda frase (3), su richiesta deve essere motivato all'autorità competente che l'operazione è essenziale per l'uso previsto.
Articolo 6 bis
Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli esperimenti sugli animali, alle operazioni a fini educativi, di addestramento e perfezionamento e alle operazioni di fabbricazione, produzione, conservazione e propagazione di sostanze, prodotti o organismi.
Sezione V: Esperimenti sugli animali
Articolo 7
(1) Ai fini della presente legge per "esperimenti su animali" si intende qualsiasi operazione o trattamento a fini sperimentali
1. su animali che possono causare dolore, sofferenza o danno a questi animali o
2. sul genotipo animale che può causare dolore, sofferenza o danno agli animali geneticamente modificati o ai loro animali portatori.
(2) Gli esperimenti possono essere effettuati sugli animali solo se sono indispensabili per uno dei seguenti scopi:
1. la prevenzione, la diagnosi o il trattamento di malattie, sofferenze, difetti corporei o altre anomalie o l'individuazione o l'esercizio dell'influenza di condizioni o funzioni fisiologiche negli esseri umani o negli animali;
2. la rilevazione dei rischi ambientali;
3. la sperimentazione di sostanze o prodotti per garantire che siano sicuri in termini di salute umana o animale o che siano efficaci contro i parassiti animali;
4. ricerca di base.
La decisione se gli esperimenti sugli animali siano indispensabili si basa in particolare sui risultati scientifici disponibili al momento e sul controllo se lo stesso scopo possa essere raggiunto con altri metodi o procedure.
(3) Gli esperimenti possono essere condotti sui vertebrati solo se il dolore, la sofferenza o il danno che ci si può aspettare infliggano agli animali da laboratorio è eticamente giustificabile in considerazione dello scopo dell'esperimento. Gli esperimenti che causano ai vertebrati forti dolori o sofferenze durature o ripetute possono essere effettuati solo se si prevede che i risultati siano di straordinaria importanza per le esigenze fondamentali degli esseri umani o degli animali, compresa la soluzione di problemi scientifici.
(4) Gli esperimenti sugli animali per sviluppare o testare armi, munizioni e relative attrezzature sono vietati.
(5) In linea di principio, sono vietati gli esperimenti sugli animali per sviluppare prodotti del tabacco, detergenti e cosmetici. Il ministero federale è autorizzato, con il consenso del Bundesrat, a stipulare deroghe in caso di cosmetici in accordo con il ministero federale delle Salute, ovunque sia necessario
1. evitare rischi per la salute specifici e ovunque non vi sia altro modo per ottenere i nuovi risultati richiesti o
2. attuare gli strumenti giuridici della Comunità Europea.
Articolo 8
(1) Chiunque desideri condurre esperimenti sui vertebrati deve ottenere l'autorizzazione dell'esperimento pianificato dall'autorità competente.
(2) La domanda di autorizzazione dell'esperimento pianificato deve essere presentata per iscritto all'autorità competente. L'applicazione deve:
1. ha stabilito prove scientifiche che dimostrino che le condizioni di cui al paragrafo 3, punto 1, sono state soddisfatte;
2. dimostrare che le condizioni di cui ai punti da 2 a 4 del paragrafo 3 sono state soddisfatte;
3. stabiliscono che le condizioni di cui al paragrafo 3, punto 5, sono soddisfatte. Inoltre, la domanda deve contenere i dati di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 8 bis, paragrafo 2.
(3) L'autorizzazione è concessa solo se e quando:
1. vengono fornite prove scientifiche che:
a) sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 7, commi 2 e 3;
b) non si conosce abbastanza sul risultato del test mirato a, nonostante l'esaurimento di tutte le fonti di informazione accessibili o che un esperimento ripetuto o duplicato sia essenziale per confermare un risultato sufficientemente noto;
2. il responsabile dell'esperimento e il suo delegato possiedono le competenze necessarie, in particolare per quanto riguarda la supervisione degli esperimenti sugli animali e non vi sono fatti che possano mettere in dubbio la loro affidabilità;
3. le installazioni, le attrezzature e le altre risorse tecniche necessarie siano disponibili insieme al personale e all'organizzazione per condurre esperimenti sugli animali, comprese le attività del responsabile del benessere degli animali;
4. può essere garantito che la sistemazione, la cura, la sorveglianza e l'assistenza medica degli animali soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2;
5. Ci si può aspettare che gli articoli 9, paragrafi 1 e 2 e 9 bis vengano rispettati.
(4) L'avviso di autorizzazione deve indicare il capo dell'esperimento e il suo sostituto. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di capo dell'esperimento o di supplente; l'autorizzazione resta valida salvo revoca entro un mese.
(5) L'autorizzazione si applica per un periodo limitato. Nel caso di cui al paragrafo 5 bis, prima frase, si applica la durata prevista dell'esperimento programmato indicato nella domanda.
(5 bis) L'autorizzazione si considera concessa se l'autorità non ha preso una decisione scritta sulla domanda entro un periodo di tre mesi, nel caso di esperimenti su animali anestetizzati da abbattere durante l'anestetizzazione entro un periodo di due mesi. L'autorità competente può prorogare il periodo di due mesi, se necessario, fino a tre mesi dopo aver sentito il richiedente. Nel calcolo del periodo non si tiene conto dei tempi durante i quali il richiedente non ha soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 2 nonostante la richiesta scritta dell'autorità competente. L'autorizzazione di cui alla prima frase può successivamente essere subordinata a requisiti se ciò è necessario per soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 3.
(6) Se l'autorizzazione è concessa a un'università o altro istituto simile, le persone che conducono gli esperimenti sugli animali devono essere impiegate presso l'istituto o autorizzate a utilizzare l'istituto dal direttore responsabile.
(7) Non è richiesta alcuna autorizzazione per gli esperimenti pianificati
1. espressamente richiesto:
a) mediante atto, ordinanza o Farmacopea o strumento giuridico direttamente applicabile emanato da un'istituzione delle Comunità europee;
b) da disposizioni amministrative generali emanate dal governo federale o da un ministero federale, con il consenso del Bundesrat, in linea con gli articoli 7, paragrafi 2 e 3 o
c) su ordinanza di un giudice o di un'autorità, sulla base di una legge, di un'ordinanza o di uno strumento giuridico direttamente applicabile emanato da un'istituzione delle Comunità europee o in singoli casi come condizione preliminare per l'emanazione di atti amministrativi;
2. sotto forma di vaccinazioni, prelievo di campioni di sangue o qualsiasi altra misura diagnostica in linea con metodi collaudati e
a) che servono a rilevare, in particolare, malattie, sofferenze, difetti fisici o altre anomalie negli esseri umani o negli animali o
b) che servono per testare sieri, preparati di sangue, vaccini, antigeni o test di allergeni nell'ambito di procedure di autorizzazione o test per lotti.
Inoltre, l'autorizzazione non richiede modifiche agli esperimenti pianificati autorizzati se
1. lo scopo dell'esperimento pianificato rimane lo stesso;
2. gli animali da laboratorio non subiscono più dolore, sofferenza o danno;
3. non si registra un aumento significativo del numero di animali da laboratorio e
4. tali modifiche erano state preventivamente notificate all'autorità competente;
L'articolo 8a, paragrafi 2 e 5 si applica mutatis mutandis.
Articolo 8a
(1) Chiunque intenda condurre esperimenti su vertebrati per i quali non è richiesta l'autorizzazione o su cefalopodi o decapodi deve notificare l'esperimento pianificato all'autorità competente almeno due settimane prima dell'inizio dell'esperimento. Questo limite di tempo non deve essere rispettato in casi di emergenza in cui l'esperimento deve essere eseguito immediatamente. In questo caso la notifica dovrà essere inviata immediatamente dopo. Il termine di cui alla prima frase può essere prorogato dall'autorità competente, se necessario, fino a quattro settimane.
(2) La notifica deve indicare:
1. lo scopo dell'esperimento pianificato;
2. le specie e, nel caso dei vertebrati, anche il numero di animali da utilizzare per l'esperimento previsto;
3. il tipo di esperimenti sugli animali previsti e le procedure da utilizzare, compresa l'anestesia;
4. luogo, inizio e probabile durata dell'esperimento programmato;
5. il nome, l'indirizzo e la competenza del responsabile dell'esperimento incaricato, del suo sostituto e della persona che esegue l'esperimento, nonché delle persone idonee per il post-trattamento;
6. nel caso di esperimenti programmati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, paragrafo 1, la base giuridica per l'esenzione dall'autorizzazione.
(3) Se sono previsti più esperimenti dello stesso tipo, è sufficiente la notifica del primo, a condizione che la notifica indichi il numero previsto di esperimenti pianificati. Alla fine di ogni anno l'autorità competente è informata del numero di esperimenti condotti e, nel caso dei vertebrati, del tipo e del numero totale di animali utilizzati.
(4) Se i dettagli elencati al paragrafo 2 cambiano nel corso dell'esperimento, l'autorità competente deve essere immediatamente informata delle modifiche a meno che le modifiche non facciano differenza per la supervisione dell'esperimento.
(5) L'autorità competente deve vietare gli esperimenti sugli animali se i fatti giustificano l'ipotesi che l'osservanza degli articoli 7, paragrafi 2 o 3, 8 ter, paragrafi 1, 2, 4, 5 o 6 o 9, paragrafi 1 o 2 non può essere garantito e tale difetto non può essere sanato entro il termine fissato dall'autorità competente.
(6) Il ministero federale è autorizzato mediante ordinanza, con il consenso del Bundesrat, ad estendere l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 agli esperimenti su altri invertebrati, se ciò è richiesto per il benessere degli animali di uno stadio di sviluppo sensoriale corrispondente come vertebrati .
Articolo 8b
(1) I capi delle istituzioni, dove vengono condotti esperimenti sui vertebrati, nominano uno o più responsabili del benessere degli animali e notificano ogni nomina all'autorità competente. La notifica indica anche la posizione e i poteri del responsabile del benessere degli animali ai sensi del paragrafo 6, terza frase del presente articolo.
(2) Solo le persone che hanno completato gli studi universitari di medicina veterinaria, medicina o biologia (specializzazione in zoologia) possono essere nominate responsabili del benessere degli animali. Devono possedere l'esperienza e l'affidabilità necessarie per svolgere i loro compiti. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe.
(3) Il responsabile del benessere degli animali è tenuto a:
1. garantire che le disposizioni, le condizioni e i requisiti siano osservati nell'interesse del benessere degli animali;
2. consigliare l'istituzione e il personale addetto alla sperimentazione animale e alla custodia degli animali da laboratorio;
3. esprimere il proprio parere su ciascuna domanda di autorizzazione a condurre un esperimento su animali;
4. adoperarsi per lo sviluppo e l'introduzione di procedure e mezzi per evitare o ridurre gli esperimenti sugli animali all'interno delle istituzioni.
(4) Se il responsabile del benessere degli animali conduce personalmente un esperimento, un altro responsabile del benessere degli animali deve supervisionare l'esperimento pianificato.
(5) L'istituzione deve supportare il responsabile del benessere degli animali nello svolgimento dei suoi compiti e informarlo di ogni esperimento pianificato in modo che possa svolgere i suoi compiti senza restrizioni.
(6) Il responsabile del benessere degli animali non è vincolato da alcuna istruzione nello svolgimento dei suoi compiti. Non può essere discriminato a causa dello svolgimento dei suoi compiti. La sua posizione e i suoi poteri sono stabiliti da statuto, da istruzioni interne o in una forma simile. Nel processo sono adottate misure per garantire che il responsabile del benessere degli animali possa esprimere le sue proposte o riserve direttamente dinanzi all'organo decisionale dell'istituzione. Se vengono nominati più responsabili del benessere degli animali, l'ambito dei compiti di ciascuno deve essere chiaramente definito.
Articolo 9
(1) Solo le persone con le competenze necessarie possono condurre esperimenti sugli animali. Inoltre, solo le persone che hanno completato gli studi universitari di medicina veterinaria o medicina o scienze naturali o le persone che possiedono dimostrabilmente le competenze richieste a causa delle qualifiche professionali, possono condurre esperimenti sui vertebrati, ad eccezione degli esperimenti di cui all'art. 8, paragrafo 7 (2). Gli esperimenti sugli animali che comportano operazioni chirurgiche sui vertebrati possono essere eseguiti solo da persone che hanno completato gli studi universitari in:
1. medicina o medicina veterinaria o
2. biologia (specializzazione in zoologia), a condizione che queste persone siano impiegate presso università o altri istituti scientifici.
L'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni della seconda e della terza frase se la prova della perizia richiesta può essere fornita in altro modo.
(2) Gli esperimenti sugli animali devono essere limitati al minimo assoluto. Nell'eseguirli si terrà conto delle conoscenze scientifiche. Si applicano in particolare le seguenti condizioni:
1. Gli esperimenti possono essere effettuati su animali con sistemi sensoriali più sviluppati, e in particolare su animali a sangue caldo, solo quando gli esperimenti su animali con sistemi sensoriali meno sviluppati non sono sufficienti allo scopo. Gli esperimenti possono essere effettuati su animali prelevati allo stato selvatico solo se esperimenti su altri animali non saranno sufficienti allo scopo.
2. Non possono essere utilizzati più animali del necessario per raggiungere lo scopo dell'esperimento.
3. Dolore, sofferenza o danno possono essere inflitti agli animali solo nella misura in cui ciò è inevitabile per raggiungere lo scopo dell'esperimento. Non possono essere inflitte, in particolare, per risparmiare lavoro, tempo o costi.
4. Fatte salve le disposizioni della quarta frase del presente paragrafo, gli esperimenti possono essere condotti sui vertebrati solo sotto anestesia. L'anestetico può essere somministrato solo da, o sotto la supervisione di, una persona che soddisfa le condizioni di cui alle frasi 1 e 2 del paragrafo 1. Se è probabile che il vertebrato subisca un notevole dolore quando l'anestetico svanisce, l'animale deve essere trattato con farmaci antidolorifici in tempo utile, a meno che ciò non sia incompatibile con gli scopi dell'esperimento. I vertebrati che non sono stati anestetizzati possono:
a) non essere sottoposto ad operazioni che provocano lesioni gravi;
b) essere sottoposto a un'operazione solo se il dolore risultante è meno grave della compromissione del benessere dell'animale da laboratorio causata dall'anestetico o se lo scopo dell'esperimento esclude l'anestesia.
I vertebrati, che non sono stati anestetizzati, possono essere sottoposti solo una volta a un'operazione o un trattamento che comporti un forte dolore a meno che non ci sia altro modo per raggiungere lo scopo dell'esperimento. Ai vertebrati, che non sono stati anestetizzati, non può essere somministrato alcun farmaco per fermare o impedire loro di mostrare il loro dolore.
5. I vertebrati sottoposti a operazioni gravi o utilizzati per un esperimento che comporti dolore o sofferenza grave o duraturo o danno grave non possono essere utilizzati per ulteriori esperimenti a meno che il loro stato generale di salute e benessere non sia stato completamente ripristinato e l'ulteriore esperimento
a) non comporta sofferenza o danno e solo dolore minore o
b) viene eseguito in anestesia e l'animale viene ucciso sotto questo anestetico.
6. Gli animali utilizzati negli esperimenti per determinare la dose letale o la concentrazione letale di una sostanza devono essere abbattuti in modo indolore non appena è chiaro che stanno morendo sotto l'azione della sostanza.
7. I vertebrati, ad eccezione di cavalli, bovini, suini, pecore, capre, polli, piccioni, tacchini, anatre, oche e pesci, possono essere utilizzati negli esperimenti sugli animali solo se sono stati allevati a tale scopo. Se compatibile con il benessere degli animali, l'autorità competente può concedere esenzioni da questa disposizione se non sono disponibili per l'esperimento animali della specie in questione allevati specificamente a fini sperimentali o se lo scopo dell'esperimento richiede l'uso di animali di altra origine.
8. Al termine dell'esperimento, ogni scimmia, lemure, animale solipede o artiodattili, cane, criceto, gatto, coniglio e porcellino d'India sopravvissuto deve essere presentato senza indugio a un veterinario per l'esame. Se il veterinario conclude che l'animale non può sopravvivere senza dolore o sofferenza, l'animale deve essere abbattuto senza indolore senza indugio. Anche gli animali diversi da quelli specificati nella prima frase devono essere abbattuti senza indolore senza indugio se ritenuto necessario dalla persona che esegue l'esperimento. Gli animali da mantenere in vita al termine dell'esperimento devono ricevere le cure adeguate al loro stato di salute, essere posti sotto la supervisione di un veterinario o altra persona qualificata e ricevere le cure mediche che potrebbero essere necessarie.
(3) Il responsabile dell'esperimento o il suo delegato è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo stesso vale per l'adempimento di eventuali requisiti allegati all'autorizzazione in linea con l'articolo 8.
Articolo 9a
(1) Devono essere conservate registrazioni di tutti gli esperimenti sugli animali. Le registrazioni devono indicare lo scopo di ogni esperimento, in particolare i motivi per consentire esperimenti su animali con sistemi sensoriali più sviluppati in linea con l'articolo 9, paragrafo 2 (1), il numero e la designazione degli animali utilizzati e la natura e la procedura degli esperimenti. Ogni volta che vengono utilizzati vertebrati, devono essere forniti anche i dettagli della loro origine, compreso il nome e l'indirizzo del precedente proprietario. Per quanto riguarda cani e gatti, devono essere forniti anche i dettagli del loro sesso, razza, tipo di mantello e disegno e qualsiasi segno di identificazione. Le registrazioni devono essere firmate dalle persone che eseguono gli esperimenti e dal responsabile dell'esperimento. I documenti redatti automaticamente non devono essere firmati. Le registrazioni devono essere conservate per tre anni dopo la fine dell'esperimento e devono essere sottoposte all'autorità competente per ispezione su richiesta.
Sezione VI: Operazioni e trattamento a fini di istruzione, formazione e aggiornamento
Articolo 10
(1) Le operazioni o il trattamento che provochino dolore, sofferenza o danno agli animali possono essere effettuati esclusivamente a scopo di istruzione, formazione e perfezionamento:
1. presso un'università, un altro istituto scientifico o un ospedale o
2. nell'ambito di un corso di formazione professionale o perfezionamento per le professioni ausiliarie mediche o scientifiche. Possono essere svolti solo quando non vi è altro modo per raggiungere lo stesso scopo, ad esempio proiettando film. Su richiesta, all'autorità competente devono essere motivati i motivi per cui lo scopo delle operazioni o del trattamento non può essere conseguito in altro modo.
(2) Gli articoli 8 bis, 8 ter, 9, paragrafi 1 e 2 e 9 bis si applicano mutatis mutandis alle operazioni o ai trattamenti a fini educativi o formativi. L'articolo 8 bis, comma 1, primo periodo, si applica mutatis mutandis a condizione che delle operazioni o dei trattamenti sia data comunicazione prima della loro inclusione nel curriculum o prima della modifica del curriculum. L'articolo 9, comma 1 si applica mutatis mutandis a condizione che le operazioni ed i trattamenti siano eseguiti esclusivamente da, o sotto la supervisione o in presenza delle persone ivi indicate o sotto la supervisione di una persona qualificata autorizzata dal responsabile del rispettivo corso.
(3) Il responsabile dei corsi di istruzione, formazione e perfezionamento o il suo sostituto è responsabile del rispetto dei paragrafi 1 e 2.
Sezione VII: Operazioni e trattamento per la fabbricazione, la produzione, lo stoccaggio e la propagazione di sostanze, prodotti o organismi.
Articolo 10 bis
Le operazioni e i trattamenti che comportano dolore, sofferenza o danno possono essere eseguiti sui vertebrati solo per la fabbricazione, la produzione, lo stoccaggio o la propagazione di sostanze, prodotti o organismi se sussistono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le persone che intendono eseguire operazioni o trattamenti, devono darne comunicazione all'autorità competente al più tardi due settimane prima dell'inizio. L'autorità può abbreviare il termine su richiesta. Articolo 8a, paragrafi da 2 a 5, 8b, paragrafo 1, prima frase, paragrafo 2, terza frase
(1) e 9 bis si applicano mutatis mutandis.
Sezione VIII: Allevamento e zootecnia e commercio di animali
Articolo 11
(1) Qualsiasi persona che intenda allevare o allevare vertebrati
a) a fini sperimentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, punto 7 o per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4), all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 10 bis o
b) per una finalità di cui all'articolo 4, comma 3;
2. tenere animali per altre persone in un ricovero per animali o in uno stabilimento simile;
2a. tenere gli animali in un giardino zoologico o in un altro stabilimento dove gli animali sono tenuti e esposti.
2b. addestrare cani per conto terzi a fini di protezione o gestire strutture per questo,
2c. effettuare mercati di animali a fini di scambio o vendita di animali da parte di terzi o
3. su base commerciale
a) allevare o allevare vertebrati, diversi dagli animali da allevamento;
b) commercio di vertebrati;
c) gestire un'attività di equitazione o di trazione animale (carrozze);
d) esporre animali o fornire animali per tali scopi o
e) per controllare i vertebrati come animali nocivi è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente.
La domanda di autorizzazione deve indicare:
- 1. le specie degli animali interessati;
- 2. il responsabile dell'attività;
- 3. i locali e gli stabilimenti nei casi di cui alla frase 1, paragrafi da 1 a 3a ad) e, nel caso della frase 1, punto 3e, gli impianti nonché le sostanze e i preparati destinati all'attività. di cui al paragrafo 2, paragrafo 1, deve essere allegato alla domanda.
(2) L'autorizzazione è concessa solo se:
1. il responsabile dell'attività ha acquisito le competenze e le competenze richieste tramite formazione o precedente esperienza professionale o di altro tipo con animali, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 1, prima frase, punto 2c; la prova di ciò deve essere fornita all'autorità competente in una discussione tecnica;
2. il responsabile dell'attività ha mostrato l'affidabilità richiesta;
3. i locali e gli stabilimenti da utilizzare per l'attività consentono agli animali di ricevere l'alimentazione, le cure e la sistemazione adeguate richieste dall'articolo 2 e
4. le strutture e le sostanze oi preparati da utilizzare sono idonei a un controllo umano dei vertebrati interessati nei casi di cui al paragrafo 1, prima frase (3 sexies); ciò non si applica a impianti, sostanze o preparati autorizzati o prescritti a tal fine da altre disposizioni.
(2 bis) L'autorizzazione può essere concessa con termini, condizioni e requisiti necessari per il benessere degli animali. In particolare possono essere richiesti i seguenti requisiti:
1. l'obbligo di identificare gli animali e di tenere un libro zootecnico;
2. una limitazione degli animali secondo specie, genere o numero;
3. una regolare formazione o perfezionamento professionale;
4. divieto di utilizzare gli animali per l'accattonaggio;
5. per gli stabilimenti con cambio di sede la notifica immediata all'autorità responsabile del luogo di attività;
6. la prevenzione della riproduzione degli animali.
(3) L'attività di cui alla prima frase del paragrafo 1 non può essere esercitata fino al rilascio dell'autorizzazione. L'autorità competente proibisce a chiunque non sia in possesso di un'autorizzazione di esercitare l'attività.
(4) L'autorità competente può anche chiudere locali o uffici commerciali per impedire a coloro che esercitano le attività vietate ai sensi del paragrafo 3, seconda frase.
(5) Le persone che commerciano professionalmente in vertebrati devono garantire che i loro venditori, ad eccezione dei tirocinanti, abbiano fornito prove della loro esperienza sulla base della loro formazione, precedente trattamento professionale o altro trattamento degli animali o istruzione pertinente, prima di intraprendere questa attività.
Articolo 11 bis
(1) Qualsiasi persona che alleva, detiene o commercia in vertebrati
1. ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, punto 7, a fini sperimentali o per gli scopi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4), all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 10 bis o
2. ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, ai fini ivi indicati conserva per tre anni la registrazione dell'origine e del luogo in cui si trovano gli animali. Ciò non si applica ai vertebrati selvatici per i quali sono già richieste registrazioni corrispondenti dalle leggi sulla caccia o sulla conservazione della natura.
(2) Le persone che allevano cani o gatti per la vendita o l'uso per uno degli scopi di cui al paragrafo 1, prima frase, identificano in modo permanente gli animali prima dello svezzamento dalle loro madri, in modo che la loro identità possa essere stabilita. Anche le scimmie oi lemuri devono essere identificati in modo permanente dopo lo svezzamento o l'allontanamento dai loro gruppi sociali. Chiunque acquisisca gatti, cani, scimmie o lemuri senza identificazione al fine di venderli o utilizzarli per uno degli scopi di cui al paragrafo h 1, prima frase, deve fornire la prova che tali animali sono allevati specificamente per tali scopi e li identifica senza indugio.
(3) Il ministero federale ha il potere di emanare mediante ordinanza con il consenso del Bundesrat regolamenti sul tipo e l'ampiezza delle registrazioni e dell'identificazione. Può prevedere disposizioni per le registrazioni sulla base di disposizioni legali diverse da quelle previste dalla prima frase.
(4) Persone che intendono importare vertebrati da utilizzare come animali da esperimento o per gli scopi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4), all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 10 bis o che intendono importare vertebrati da paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 3 per le finalità ivi menzionate, necessitano dell'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione è concessa se può essere dimostrato che le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, paragrafo 7 sono soddisfatte.
Articolo 11b
(1) È vietato allevare vertebrati o modificarli mediante procedure di biotecnologia o ingegneria genetica se ci si deve aspettare che la prole, gli animali modificati dalla biotecnologia o dall'ingegneria genetica o la loro prole a causa di fattori ereditari siano privi di parti del corpo o organi per un uso specifico della specie o sono inadatti o deformati causando così dolore, sofferenza o danno.
(2) È vietato allevare vertebrati o modificarli mediante procedure di biotecnologia o ingegneria genetica se si deve prevedere che nella prole
a) si verificheranno anomalie comportamentali che comportano sofferenza o aumento dell'aggressività causate da fattori ereditari o
b) ogni contatto specie-specifico con conspecifici che causa dolore o sofferenza evitabile o dolore a loro o un conspecifico o
c) il loro mantenimento è possibile solo in condizioni che causano loro dolore o sofferenza o danno evitabili.
(3) L'autorità competente può ordinare la sterilizzazione dei vertebrati se ci si può aspettare che la loro prole mostri anomalie o deformazioni come stabilito nei paragrafi 1 o 2.
(4) I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai vertebrati modificati con le procedure di biotecnologia o ingegneria genetica, necessarie a fini scientifici.
(5) Il ministero federale è autorizzato mediante ordinanza, con il consenso del Bundesrat, se richiesto per il benessere degli animali, a specificare in dettaglio i difetti ereditari, le anomalie comportamentali e la maggiore aggressività ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che vietano o limitano, in particolare , forme specifiche di allevamento e caratteristiche della razza.
Articolo 11c
È vietato fornire vertebrati a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni senza il consenso del genitore o tutore.
Sezione IX: Divieto di importazione, circolazione e detenzione
Articolo 12
(1) I vertebrati che mostrano segni di danni presumibilmente causati da azioni che violano il benessere degli animali non possono essere conservati o esposti. I dettagli sono stabiliti con ordinanza ai sensi del paragrafo 2, prima frase (4) o (5).
(2) Il ministero federale è autorizzato mediante ordinanza, con il consenso del Bundesrat, se richiesto per il benessere degli animali,
1. di subordinare il movimento di animali o prodotti di origine animale da uno Stato non CEE al territorio nazionale (importazione) al rispetto dei requisiti minimi in materia di detenzione o abbattimento degli animali e alla relativa certificazione nonché a regolamentare il suo contenuto, forma, emissione e archiviazione;
2. subordinare ad autorizzazione l'importazione di animali specifici;
3. vietare il movimento di determinati animali dal territorio nazionale ad un altro Stato;
4. vietare il movimento di vertebrati sul territorio nazionale o il loro mantenimento, in particolare l'esposizione di vertebrati sul territorio nazionale, se sugli animali sono state eseguite procedure che violano il benessere degli animali per ottenere specifiche caratteristiche di razza;
5. vietare la detenzione di vertebrati che mostrano segni di danno che presumibilmente sono stati inflitti agli animali con procedure che violano il benessere degli animali se gli animali soffriranno durante la sopravvivenza;
6. di prescrivere che gli animali oi prodotti di origine animale possano essere importati o esportati solo attraverso specifici uffici doganali con organi di controllo loro assegnati, che il Ministero federale d'intesa con il Ministero federale delle finanze ha pubblicato nel Foglio federale.
Un'ordinanza ai sensi della prima frase (1), (2) o (3) non può essere emanata a condizione che l'ordinanza non sia richiesta per attuare strumenti giuridici della Comunità europea in questo campo o se è contraria agli impegni previsti dal diritto internazionale. Un'ordinanza ai sensi della prima frase (4) o (5) non può essere emanata nella misura in cui è in conflitto con il diritto comunitario o con impegni ai sensi del diritto internazionale.
Sezione X: Altre disposizioni relative al benessere degli animali
Articolo 13
(1) È vietato utilizzare attrezzature o sostanze per catturare, allontanare o spaventare i vertebrati se ciò comporta il pericolo di dolore, sofferenza o danno evitabili per i vertebrati. Ciò non si applica all'uso di apparecchiature o sostanze autorizzate in base ad altre disposizioni legali. Restano ferme le disposizioni legali in materia di caccia, conservazione della natura, protezione delle piante e malattie degli animali.
(2) Il ministero federale ha il potere, con il consenso del Bundesrat, di ordinare misure per proteggere la selvaggina da dolori o danni evitabili a seguito di operazioni agricole o forestali.
(3) Il ministero federale ha il potere, in accordo con il ministero federale dell'economia e il ministero federale dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare e con il consenso del Bundesrat, di emanare ordinanze che vietano, limitano o richiedono l'autorizzazione per detenere animali di specie selvatiche o commerciarli e importarli nel territorio nazionale o esportarli dal territorio nazionale in uno Stato extra CEE (esportazione) se necessario per il benessere degli animali. In particolare, come prerequisito per l'autorizzazione può essere richiesto che il richiedente possieda e dimostri l'affidabilità richiesta e la competenza e le capacità richieste per le rispettive attività. L'autorizzazione può anche essere subordinata a garantire l'alimentazione, la cura e la sistemazione degli animali in conformità con i requisiti dell'articolo 2. L'ordinanza può inoltre stabilire requisiti relativi alla prova dell'affidabilità richiesta e della competenza e delle abilità richieste anche ai sensi della seconda frase. come stabilire la procedura di fornitura della prova.
Articolo 13 bis
Al fine di migliorare il benessere degli animali, con il consenso del Bundesrat, il ministero federale avrà il potere di stabilire, mediante ordinanza, requisiti relativi a procedure di test volontarie che dimostrino che i sistemi di stabulazione e l'equipaggiamento stabile prodotti in serie per mantenere gli animali da allevamento, nonché gli storditori e le strutture per la macellazione vanno al di là dei requisiti della presente legge e dei requisiti minimi stabiliti nelle ordinanze emanate ai sensi della presente legge. Nel processo, stabilisce, in particolare, criteri, procedure e le modalità e la portata dei processi di test volontari, nonché i requisiti relativi alla conoscenza specialistica degli esperti impegnati nei processi di test.
Sezione XI: Attuazione della legge
Articolo 14
(1) Il ministero federale delle finanze e gli uffici doganali da esso designati partecipano al controllo dell'importazione e dell'esportazione di animali. Le suddette autorità possono:
1. trattenere gli animali insieme ai veicoli, ai contenitori e agli imballaggi per il controllo durante l'importazione;
2. informare l'autorità competente di qualsiasi sospetta violazione dei divieti e delle restrizioni previsti dalla presente legge o da ordinanze emanate ai sensi della presente legge, che si verificano durante l'autorizzazione,
3. nei casi di cui al punto (2) ordinare che gli animali siano presentati all'autorità competente a spese e rischio della persona autorizzata allo smaltimento degli animali;
(2) Il Ministero federale delle finanze emana ordinanze, d'intesa con il Ministero federale, ma senza il consenso del Bundesrat, specificando la procedura prevista dal paragrafo 1. In particolare, può imporre obblighi in materia di notifica, dichiarazioni, informazioni e aiuto nonché obblighi per consentire l'esame di documenti aziendali e altri documenti e per consentire ispezioni.
Articolo 15
(1) Le autorità responsabili ai sensi della legge del Land saranno responsabili dell'attuazione della presente legge e di qualsiasi ordinanza emessa ai sensi della presente legge. Le autorità responsabili ai sensi del diritto del Land nominano una o più commissioni per assisterle nel decidere se autorizzare esperimenti su animali. La maggioranza dei membri della commissione deve possedere le competenze in medicina veterinaria, medicina o qualsiasi altra disciplina delle scienze naturali necessarie per valutare gli esperimenti sugli animali. Le commissioni includeranno anche membri provenienti da elenchi nominati di organizzazioni per il benessere degli animali e con l'esperienza necessaria per valutare le questioni relative al benessere degli animali. Questi membri devono costituire un terzo della commissione. L'autorità competente informa immediatamente la commissione di tutte le domande di autorizzazione degli esperimenti pianificati e offre alla commissione l'opportunità di esprimere il proprio parere entro un termine ragionevole.
(2) Nell'attuazione della presente legge o delle ordinanze emanate sulla base di essa, l'autorità competente coinvolge l'ufficiale veterinario ufficiale in qualità di esperto.
(3) Nel campo delle forze armate federali, le agenzie responsabili delle forze armate federali sono responsabili dell'attuazione della presente legge e delle ordinanze emanate sulla base di essa. Il Ministero Federale della Difesa nominerà una commissione per assistere le agenzie competenti nel decidere se autorizzare esperimenti programmati. La maggioranza dei membri della commissione deve possedere le competenze in medicina veterinaria, medicina o qualsiasi altra disciplina delle scienze naturali necessarie per valutare gli esperimenti sugli animali. La commissione includerà anche membri provenienti da elenchi nominati di organizzazioni per il benessere degli animali, con l'esperienza necessaria per valutare le questioni relative al benessere degli animali. L'agenzia competente informa immediatamente la commissione di tutte le domande di autorizzazione degli esperimenti programmati e offre alla commissione l'opportunità di esprimere il proprio parere entro un termine ragionevole. Si terrà conto degli interessi di sicurezza delle forze armate federali. Se gli esperimenti sugli animali devono essere eseguiti per ordine delle forze armate federali, anche la commissione deve essere informata e avere la possibilità di esprimere il proprio parere prima di emettere l'ordine. Ciò non pregiudica il paragrafo 1. L'autorità del Land responsabile dell'autorizzazione dell'esperimento pianificato ne sarà informata. L'agenzia responsabile delle Forze armate federali invia la dichiarazione su richiesta.
Articolo 15 bis
Le autorità competenti ai sensi del diritto del Land informano il Ministero federale dei casi di fondamentale importanza concernenti l'autorizzazione di esperimenti programmati, in particolare dei casi in cui tale autorizzazione è rifiutata per il fatto che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 non sono state soddisfatte o se la commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 o il responsabile del benessere degli animali hanno espresso dubbi sul rispetto di tali condizioni.
Articolo 16
(1) Quanto segue è soggetto alla supervisione dell'autorità competente
1. allevamenti di bestiame, compresi gli allevamenti di cavalli;
2. stabilimenti in cui gli animali vengono macellati;
3. stabilimenti dove
a) si eseguono esperimenti su animali;
b) si eseguono operazioni su animali o trattamenti a fini di istruzione, addestramento o perfezionamento;
c) vengono eseguite operazioni sui vertebrati o vengono loro affidati trattamenti per la fabbricazione, produzione, conservazione o propagazione di sostanze, prodotti o organismi;
d) i vertebrati sono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4) o
e) i vertebrati vengono uccisi per scopi scientifici o per educati
su, formazione o perfezionamento;
4. imprese di cui all'articolo 11, comma 1, prima frase;
5. stabilimenti e imprese;
a) trasporto di animali a fini commerciali;
b) dove gli animali vengono nutriti, accuditi o sistemati durante il trasporto;
6. circhi gestiti su base non commerciale.
7. aziende zootecniche che richiedono un'autorizzazione sulla base di un'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3. (1a) Persone che espongono animali in luoghi di cambio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, paragrafi 2 bis e 3, e dell'articolo 16, paragrafo 1 ( 6) devono notificare ogni cambiamento di luogo all'autorità competente del luogo di permanenza previsto in conformità con la seconda frase. L'articolo 11, paragrafo 1, seconda frase si applica, mutatis mutandis, al contenuto della notifica.
(2) Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di persone prive di capacità giuridica forniscono all'autorità competente, su richiesta, le informazioni necessarie alle autorità per adempiere ai compiti loro assegnati dalla presente legge.
(3) Nell'ambito del paragrafo 2, le persone autorizzate dall'autorità competente nonché gli esperti della Commissione della Comunità europea e degli altri Stati membri della Comunità europea (Stati membri) che li accompagnano possono:
1. accedere a siti, locali commerciali, edifici per uffici e mezzi di trasporto della persona tenuta a fornire informazioni durante l'orario di ufficio o di lavoro;
2. al fine di prevenire pressanti rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico:
a) accedere ai siti, locali, edifici e veicoli di cui al punto 1 al di fuori degli orari ivi previsti;
b) entrare nello spazio abitativo della persona tenuta a fornire le informazioni; a tal fine viene limitato il diritto fondamentale all'inviolabilità della vita privata del domicilio (art. 13 Legge fondamentale);
3. ispezionare documenti aziendali;
4. esaminare gli animali e prelevare campioni, in particolare campioni di sangue, urina, escrementi e alimenti per animali;
5. effettuare osservazioni comportamentali sugli animali anche mediante registrazioni di immagini e suoni.
La persona tenuta a fornire le informazioni deve supportare le persone incaricate della sorveglianza, designare i siti, i locali, gli stabilimenti e i mezzi di trasporto, aprire i locali, i contenitori e i mezzi di trasporto, assistere all'ispezione e all'esame dei singoli animali, scaricare il animali dal mezzo di trasporto e presentare i documenti aziendali. La persona tenuta a fornire le informazioni deve presentare gli animali tenuti nello spazio abitativo all'autorità competente su richiesta se si sospetta fortemente che gli animali non siano tenuti in un modo specifico per specie o in un modo che soddisfi le loro esigenze comportamentali, provocando così forti dolori , sofferenza o danno su di loro che non consente un'ispezione della custodia degli animali nello spazio abitativo.
(4) La persona tenuta a fornire le informazioni può rifiutarsi di rispondere a domande che potrebbero rendere lui o i parenti di cui all'articolo 383, paragrafo 1, paragrafo 1, a (3) del codice di procedura civile passibile di procedimento penale o di procedimenti ai sensi della legge sui reati amministrativi.
(4 bis) Persone che
1. come operatori di un macello o come persone impegnate in un'attività commerciale o aziendale di macellazione almeno cinquanta unità di bestiame in media alla settimana o
2. fornire ai lavoratori che portano, stordiscono o dissanguano animali da macello designare una persona responsabile all'autorità competente che è autorizzata a dare istruzioni per soddisfare i requisiti della presente legge e delle ordinanze emanate sulla base di essa. Le persone impegnate nell'allevamento di animali o che gestiscono uno stabilimento o un'impresa ai sensi del paragrafo 1, paragrafi 1, 3, 5 o 6, possono essere obbligate dall'autorità competente in singoli casi a designare una persona competente e responsabile autorizzata a dare istruzioni per soddisfare i requisiti della presente legge e delle ordinanze emanate sulla base di essa. Ciò non si applica alle imprese soggette a licenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.
(5) Il ministero federale avrà il potere, con il consenso del Bundesrat e, se necessario per il benessere degli animali, di emanare regolamenti dettagliati sulla sorveglianza mediante ordinanza. Nel processo, può in particolare regolamentare
1. l'esecuzione degli esami, compreso il campionamento;
2. le misure da adottare se i trasporti di animali non sono conformi alla presente legge o ad ordinanze emanate sulla base di essa;
3. dettagli sui requisiti di tolleranza, sostegno e sottomissione;
4. requisiti in materia di registrazione e conservazione dei documenti e
5. la registrazione centrale degli spettacoli e dei circhi con la custodia degli animali se l'attività è svolta in luoghi di cambiamento (registro centrale dei circhi).
(6) I dati personali possono essere raccolti se ciò è previsto dalla presente legge o se l'agenzia di raccolta dati richiede la loro conoscenza per adempiere ai compiti previsti dalla presente legge o dalle ordinanze emanate sulla base di essa. Il ministero federale sarà tenuto, con il consenso del Bundesrat, a specificare in dettaglio i dati che devono essere raccolti con ordinanza e prendere anche disposizioni riguardanti la loro raccolta da parte di terzi, la conservazione, la modifica, l'uso e la trasmissione. La legge federale sulla protezione contro l'uso improprio dei dati personali nel trattamento dei dati (legge federale sulla protezione dei dati) e le leggi sulla protezione dei dati dei Laender restano inalterate.
(7) Se l'autorità competente ha seri dubbi sul fatto che i sistemi di stabulazione e le attrezzature stabili prodotte in serie per l'allevamento degli animali da allevamento e gli storditori e gli impianti di stordimento utilizzati per la macellazione soddisfino i requisiti della presente legge nonché i requisiti delle ordinanze emanate sulla base di ciò, il produttore o fornitore può essere tenuto a produrre a proprie spese un parere di un esperto da un'agenzia di esperti indipendente o da una persona designata di comune accordo se non può fare riferimento alla conclusione positiva di un controllo volontario ai sensi di un'ordinanza rilasciato ai sensi dell'articolo 13 bis.
Articolo 16 bis
L'autorità competente emette gli ordini necessari per porre fine alle infrazioni rilevate e per prevenire eventuali infrazioni future. In particolare possono:
1. disporre le misure necessarie per soddisfare i requisiti dell'articolo 2 nei singoli casi;
2. rimuovere dal detentore un animale che il veterinario ritenga gravemente trascurato, perché i requisiti di cui all'articolo 2 non sono stati soddisfatti o perché presenta gravi anomalie comportamentali, e affidarlo altrove a spese del detentore fino a quando il detentore non assicura che l'animale sarà tenuto in condizioni conformi ai requisiti di cui all'articolo 2. Qualora una sistemazione altrove dell'animale si rivelasse impossibile o il detentore non garantisse una custodia in condizioni conformi ai requisiti dell'articolo 2 dopo che l'autorità competente ha fissato un limite di tempo, le autorità possono vendere l'animale. Le autorità possono far uccidere l'animale in modo indolore a spese del detentore se la vendita dell'animale è impossibile per motivi legali o oggettivi o il veterinario ritiene che l'animale possa sopravvivere solo con dolore, sofferenza o danno grave e irrimediabili;
3. vietare a chiunque violi ripetutamente o gravemente l'articolo 2, un ordine ai sensi del paragrafo 1 o un'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2a, infliggendo in tal modo dolore, sofferenza o danno grave grave o persistente a un animale che ha allevato o curato, dal tenere o prendersi cura per gli animali di tutti o di determinati tipi o subordinare l'acquisizione di una corrispondente prova di perizia se i fatti giustificano l'ipotesi che egli avrebbe commesso ulteriori tali reati. Può essere ripristinato il diritto di tenere animali su richiesta se non vi sono più motivi per presumere che ripeterà il reato;
4. ordinare la fine degli esperimenti su animali effettuati senza la necessaria autorizzazione o in violazione di un divieto previsto dalla legislazione sul benessere degli animali.
Articolo 16 ter
(1) Il Ministero federale nomina una commissione per il benessere degli animali che lo assista nelle questioni relative al benessere degli animali. Il ministero federale ascolta la commissione per il benessere degli animali prima di emanare ordinanze e disposizioni amministrative generali ai sensi della presente legge.
(2) Il ministero federale ha il potere di stabilire regole dettagliate con ordinanza, senza il consenso del Bundesrat, sulla composizione della commissione per il benessere degli animali, la nomina dei suoi membri e i suoi compiti e regole di procedura.
Articolo 16c
Il ministero federale è autorizzato con ordinanza, con il consenso del Bundesrat, a richiedere alle persone e agli istituti che eseguono esperimenti sugli animali sui vertebrati o che utilizzano vertebrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4), dell'articolo 10 o l'articolo 10 bis per fornire all'autorità competente informazioni a intervalli regolari sul tipo, l'origine e il numero degli animali utilizzati e lo scopo e il tipo di esperimenti o altri usi e per regolamentare la procedura di notifica e trasmissione.
Articolo 16 quinquies
Il Ministero federale emana, con il consenso del Bundesrat, le disposizioni amministrative generali necessarie per l'attuazione della presente legge e le ordinanze sulla base di essa.
Articolo 16e
Ogni due anni il governo federale riferisce al Bundestag tedesco sui progressi compiuti nel campo del benessere degli animali.
Articolo 16 septies
(1) L'autorità competente
1. fornisce informazioni all'autorità competente di un altro Stato membro su richiesta fondata e trasmette i documenti richiesti per consentire loro di controllare il rispetto delle disposizioni della legislazione sul benessere degli animali;
2. esaminare i fatti trasmessi dall'autorità richiedente e informarli sui risultati dell'esame.
(2) L'autorità competente deve fornire all'autorità competente di un altro Stato membro le informazioni che forniscono i documenti richiesti, che sono richiesti per la sorveglianza in questo Stato membro, in particolare in caso di violazioni o sospette violazioni di disposizioni della legge sul benessere degli animali.
(3) L'autorità competente può, se richiesto per il benessere degli animali o prescritto da strumenti della Comunità europea, trasmettere i dati raccolti nell'ambito della sorveglianza all'autorità competente di altri paesi o altri Stati membri, al ministero federale e alla Commissione della Comunità Europea.
Articolo 16g
Il Ministero Federale è responsabile dei rapporti con l'autorità competente degli altri Stati membri e la Commissione della Comunità Europea. Può delegare questo potere con ordinanza, con il consenso del Bundesrat, alle autorità supreme del Land competenti. Inoltre, in singoli casi, in accordo con l'autorità suprema del Land responsabile, può delegare il potere a questa autorità. Secondo la seconda e la terza frase, le autorità supreme del Land possono delegare il potere ad altre autorità.
Articolo 16 nonies
Gli articoli 16f e 16g si applicano mutatis mutandis agli Stati che, senza essere Stati membri, sono Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 16 decies
(1) Se una delle misure adottate dall'autorità competente, che si riferisce all'esecuzione di trasporti di animali da altri Stati membri, è litigiosa tra l'autorità e la persona autorizzata a disporre, entrambe le parti possono far risolvere la controversia di comune accordo tramite lodo arbitrale di un esperto. La controversia è sottoposta a un esperto menzionato in un elenco compilato dalla Commissione delle Comunità europee entro un mese dall'annuncio del provvedimento. L'esperto deve esprimere il suo parere entro settantadue ore.
(2) Le disposizioni degli articoli da 1025 a 1065 del codice di procedura civile si applicano mutatis mutandis alla convenzione arbitrale e alla procedura arbitrale. Il tribunale amministrativo competente è il tribunale come definito nell'articolo 1062 del codice di procedura civile, mentre il tribunale amministrativo superiore competente è il tribunale come definito nell'articolo 1065 del codice di procedura civile. In deroga all'articolo 1059, comma 3, primo periodo del codice di procedura civile, l'istanza di ricorso deve essere presentata al Tribunale entro un mese.
Sezione XII: Disposizioni in materia di sanzioni e ammende
Articolo 17
Chiunque commetta i seguenti reati sarà punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa:
1. uccisione di un vertebrato senza una buona ragione o 2. causando un vertebrato: a) notevole dolore o sofferenza per crudeltà o b) dolore o sofferenza grave persistente o ripetuto.
Articolo 18
(1) Un illecito amministrativo è commesso da chiunque, deliberatamente o per negligenza:
1. infligge gravi dolori, sofferenze o danni senza un valido motivo a un vertebrato di cui si prende cura, o di cui deve occuparsi;
2. viola un ordine esecutivo ai sensi dell'articolo 8a, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, seconda frase o dell'articolo 16a, seconda frase (1), (3) o (4);
3. viola un'ordinanza emessa a) ai sensi dell'articolo 2a o b) ai sensi dell'articolo 4b, articolo 5, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 4, articolo 11 bis, paragrafo 3, prima frase, articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 2 o 3, articolo 13 bis, articolo 14, paragrafo 2 , Articolo 16, paragrafo 5, prima frase o articolo 16c se si riferisce a questa disposizione in materia di sanzioni pecuniarie in caso di fatti specifici;
4. viola un divieto ai sensi dell'articolo 3;
5. uccide un vertebrato in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
6. uccide un animale a sangue caldo in violazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1;
7. esegue un'operazione senza anestesia in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, o somministra anestetico senza essere un veterinario in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase;
8. viola un divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, o compie un'azione in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, terza frase;
9. non garantisce che la prima o la terza frase dell'articolo 9, paragrafo 1 o il paragrafo 2, paragrafi 4 o 8, del paragrafo 2 siano rispettate in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, quarta frase in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3, prima frase; 9a. omette di notificare un'operazione o dà comunicazione errata, incompleta o tardiva dell'operazione in violazione dell'articolo 6, comma 1, quinto, sesto, settimo o otto periodo;
10. utilizza anelli elastici in violazione dell'articolo 6, paragrafo 2;
11. esegue esperimenti su animali in violazione dell'articolo 7, paragrafo 4 o 5, prima frase;
12. esegue esperimenti su vertebrati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1;
13. omette di notificare una modifica o non lo notifica in tempo utile, in violazione dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo;
14. non dà comunicazione o dà notifica errata, incompleta o tardiva comunicazione di progetti o modifiche agli stessi in violazione degli articoli 8a, 1, 2 o 4;
15. omette di notificare o comunica in modo errato o tardivo il numero di esperimenti programmati o il tipo o il numero di animali utilizzati in violazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, seconda frase;
16. omette di nominare un responsabile del benessere degli animali in violazione dell'articolo 8b, paragrafo 1, prima frase;
17. non garantisce l'osservanza dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, in violazione della prima frase dell'articolo 9, paragrafo 3, o non garantisce l'attuazione di un requisito esecutivo in violazione dell'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
18. non tiene registri, o conserva registri errati o incompleti, o non firma, conserva o presenta registri in violazione dell'articolo 9 bis;
19. non garantisce l'osservanza dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3;
20. esercita un'attività senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 11, comma 1, prima frase, o viola uno dei requisiti esecutivi connessi a tale autorizzazione;
20a. non garantisce che un venditore fornisca prove di perizia in violazione dell'articolo 11, paragrafo 5;
21. non tiene registri o tiene registri errati o incompleti o non conserva i registri in violazione dell'articolo 11a, paragrafo 1, prima frase, o non riesce a identificare gli animali nel modo prescritto o in tempo utile in violazione dell'articolo 11a, paragrafo 2;
21a. importa un vertebrato senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 11a, paragrafo 4;
22. alleva vertebrati in violazione dell'articolo 11 ter, paragrafi 1 o 2, o li modifica mediante misure relative alla biotecnologia o all'ingegneria genetica;
23. fornisce un vertebrato a bambini o adolescenti fino al compimento del 16 ° anno di età in violazione dell'articolo 11c;
24. (annullato)
25. utilizza apparecchiature o sostanze in violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase;
25a. omette di dare comunicazione o dà comunicazione inesatta, incompleta o tardiva in violazione dell'articolo 16, comma 1a, primo periodo;
26. omette di fornire informazioni, o fornisce informazioni inesatte o incomplete in violazione dell'articolo 16, paragrafo 2 o non adempie all'obbligo di tollerare o consentire ispezioni come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2.
3, seconda frase, anche in combinato disposto con un'ordinanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, seconda frase (3) o
27. (annullato).
(2) Indipendentemente dai casi di cui al paragrafo 1 (1), un'infrazione è commessa anche da chiunque infligga dolore, sofferenza o danno grave a un animale senza un valido motivo.
(3) Gli illeciti amministrativi di cui al paragrafo 1 (1), (2), (3a), (4) a (9), (11), (12), (17), (20), (22) , (25) e (27) e il paragrafo 2 possono essere puniti con una multa fino a DM 50.000; le altre infrazioni di cui al comma 1 possono essere punite con la sanzione pecuniaria fino a DM 10.000.
Articolo 19
Animali soggetti a uno dei reati di cui all'articolo 17 o ad un illecito amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, paragrafi 1, 2 e 3, se l'illecito amministrativo è coperto da un'ordinanza di cui al Articolo 2a o articolo 5 paragrafo 4 ai sensi dei (4), (8), (9), (12), (17), (19), (21a), (22), (23), (24) o ( 27) possono essere confiscati.
Articolo 20
(1) Chiunque sia stato condannato per un'infrazione ai sensi dell'articolo 17 o che non sia stato condannato ma la sua responsabilità penale è stata dimostrata o non può essere esclusa può essere bandito dai tribunali dal detenere, commerciare o qualsiasi altra manipolazione professionale di animali di tutti o alcuni tipi da uno a cinque anni o a tempo indeterminato se sussiste il pericolo di reiterazione della violazione dell'articolo 17.
(2) Il divieto entrerà in vigore quando la sentenza acquisirà valore legale. Il tempo trascorso dall'autore del reato in un istituto penale non sarà conteggiato come parte del periodo coperto dal divieto. Se, dopo che il divieto è stato imposto, vi sono ragioni per ritenere che non sussista più alcun pericolo che l'autore del reato violi l'articolo 17, i tribunali possono revocare il divieto, a condizione che sia durato almeno sei mesi.
(3) Chiunque violi un divieto ai sensi del paragrafo 1 è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa.
Articolo 20 bis
(1) Se vi sono validi motivi per ritenere che sarà imposto un divieto ai sensi dell'articolo 20, il giudice può temporaneamente vietare al convenuto con un'ordinanza del tribunale il commercio o qualsiasi altra manipolazione professionale di animali di qualsiasi tipo o specifico.
(2) Il divieto temporaneo di cui al paragrafo 1 sarà revocato se non vi sono più motivi per esso o se il tribunale non ha ordinato tale divieto ai sensi dell'articolo 20 nella sentenza.
(3) Chiunque violi un divieto di cui al paragrafo 1, sarà punito con la reclusione fino a un anno o con una multa.
Sezione XIII: disposizioni transitorie e finali
Articolo 21
L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, prima frase, si considera provvisoriamente concessa a chiunque al 31 maggio 1998 alleva 1. vertebrati a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, punto 7, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase (4), all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 10 bis o b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3 per le finalità ivi previste;
2. detiene gli animali in un giardino zoologico o in qualsiasi altro stabilimento in cui sono tenuti o esposti gli animali,
3. addestra cani per terze persone a fini di protezione o mantiene strutture per questo;
4. commercia in vertebrati se sono animali da allevamento;
5. fornisce animali a scopo di esposizione;
6. controlla i vertebrati come animali nocivi.
L'autorizzazione temporanea scade,
1. se non viene presentata alcuna domanda di autorizzazione definitiva entro il 1 ° maggio 1999; 2. se una domanda è presentata in tempo non appena la decisione sulla domanda è diventata insindacabile.
Articolo 21 bis
Le ordinanze ai sensi della presente legge possono essere emanate anche per attuare strumenti giuridici della Comunità europea nel campo del benessere degli animali.
Articolo 21b
Il ministero federale ha il potere di emanare, con il consenso del Bundesrat, ordinanze che abrogano le seguenti disposizioni, comprese le modifiche apportate dalle leggi sui Laender:
1. la versione rivista della legge sull'uccisione di animali, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2, come modificato dall'articolo 216 (I) della legge del 2 marzo 1974 (Gazzetta ufficiale federale I, p. 469);
2. la versione rivista dell'ordinanza sull'uccisione di animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2-1;
3. a) la versione rivista dell'ordinanza sull'abbattimento e la conservazione dei pesci vivi e di altri animali a sangue freddo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-1-3, come modificato dal (5) dell'articolo 23, seconda frase, della presente legge; b) (27) dell'articolo 18, paragrafo 1 della presente legge; Baviera
4. La versione rivista dell'ordinanza n. 49 sulla macellazione di animali, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2-2-a; Amburgo
5. La versione riveduta dell'emendamento all'ordinanza sull'uccisione di animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2-1-a; Assia
6. La versione rivista della legge sulla macellazione di animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2-a; Renania settentrionale-Vestfalia
7. La versione rivista dell'ordinanza sull'uccisione di animali in seguito a riti ebraici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte III, n. 7833-2-1-b (Compilazione del diritto fondiario riveduto del Nord Reno-Westfalia, p. 762) per l'ex provincia del Nord Reno;
8. La versione rivista dell'Ordine sulla macellazione di animali utilizzando il metodo ebraico, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Federale, Parte III, n. 7833-2-1-c (Compilazione del diritto fondiario rivisto della Renania settentrionale-Vestfalia, p. 762) per l'ex provincia di Westfalia.
Articolo 22
(Entrata in vigore)