La regolamentazione dell'Alaska per le attività con animali potenzialmente pericolosi. Titolo 9. Codice di procedura civile. Capitolo 65. Azioni, immunità, difese e doveri. Sec. 09.65.145 Responsabilità per lesioni o morte derivanti da attività zootecniche. § 09.65.290. Responsabilità civile per attività sportive o ricreative.

Titolo popolare: EALA, Citazione primaria: AS § 09.65.145; AS § 09.65.290, Paese di origine: Stati Uniti, Stato: Alaska 20

Qui vengono tradotti dui dispositivi normativi dell'Alaska che riguardano la limitazione della responsabilità per le attività con il bestiame, incluso gli equini. Il primo è lo statuto sulla responsabilità per attività in zootecnia, che afferma che il bestiame è imprevedibile e intrinsecamente pericoloso e tutte le persone che si pongono consapevolmente in prossimità degli animali in questione, per qualsiasi motivo che coinvolge un'attività che include il bestiame sono considerate partecipanti all'attività zootecnica e si assumono il rischio. Le esclusioni includono la negligenza grave di chi accudisce l' animale, la conoscenza di finimenti o attrezzature difettose e il mancato accertamento del livello di competenza da parte del partecipante all'attività di zootecnia. Il secondo statuto ribadisce che una persona che partecipa a un'attività sportiva o ricreativa si assume i rischi inerenti a tale attività sportiva o ricreativa, compresa l'equitazione.

Sec. 09.65.145 Responsabilità per lesioni o morte derivanti da attività zootecniche.

(a) Il bestiame è imprevedibile e intrinsecamente pericoloso. Tutte le persone che consapevolmente si pongono in prossimità del bestiame per qualsiasi motivo implicante un'attività che include bestiame soggetto a lesioni gravi o morte sono considerate partecipanti ad attività zootecniche e si assumono il rischio di lesioni o morte causate dal bestiame.

(b) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, una persona e il rappresentante personale di una persona che subisce un infortunio o un decesso derivante da un'attività con animali zootecnici non possono recuperare i danni civili per la ferita o la morte da un titolare dell'attività zootecnica, un professionista della filiera, o partecipante all'attività zootecnica, o dipendente in regola dell' attività zootecnica.

(c) Questa sezione non riguarda un'azione civile per danni derivanti da

(1) negligenza grave o cattiva condotta sconsiderata o intenzionale del titolare dell'attività zootecnica, del professionista della filiera, del partecipante all'attività zootecnica, o del dipendente del titolare dell'attività zootecnica;

(2) attrezzatura, finimenti o un prodotto fornito dal titolare dell'attività zootecnica, dal professionista della filiera zootecnica, dall'operatore dipendente dell'attività zootecnica o dal partecipante all'attività zootecnica che il titolare dell'attività zootecnica, il professionista o operatore di filiera o il partecipante all'attività zootecnica sa essere difettoso o inadatto;

(3) l'incapacità del titolare dell'attività zootecnica, del professionista zootecnico o del partecipante all'attività zootecnica che ha impiegato l'animale a compiere uno sforzo ragionevole e prudente per determinare la capacità del partecipante di gestire in sicurezza l'attività zootecnica, dopo aver tenuto conto delle competenze del partecipante all'attività in questione; si presume che un partecipante a una mostra del bestiame, una vendita di bestiame o una gara di qualsiasi tipo sia competente a gestire il bestiame se è richiesto un modulo di iscrizione per l'attività ed è firmato o presentato dal partecipante.

(d) Questa sezione non annulla la copertura o un premio per un infortunio o il decesso di un dipendente di un titolare di attività di allevamento o di un professionista del bestiame se il dipendente subisce un infortunio o un decesso derivante da un'attività di allevamento e la lesione o il decesso è coperto da o soggetto alle disposizioni sulla compensazione dei lavoratori di cui alla AS 23.30.

(e) La presente sezione non impedisce o limita la responsabilità di un titolare di attività zootecnica, di un professionista del bestiame o di un partecipante ad un'attività di allevamento, o dei dipendenti ai sensi di una disposizione sulla responsabilità come previsto dalla legge relativa alla responsabilità del prodotto.

(f) Un titolare di attività zootecnica non può essere ritenuto responsabile per atti o omissioni di un partecipante all'attività zootecnica o di un professionista del bestiame.

(g) Una persona può accettare, per iscritto, di rinunciare all'intero diritto di recuperare i danni derivanti da un rischio intrinseco di un'attività con bestiame.

(h) Questa sezione non pregiudica l'immunità di un proprietario di terreni non migliorati ai sensi della AS 09.65.200.

(i) In questa sezione,

(1) "rischio intrinseco di un'attività zootecnica": quei pericoli o condizioni che sono parte integrante di un'attività zootecnica, compresi

(A) la propensione del bestiame a comportarsi in modi che possono provocare lesioni a una persona sopra o intorno al bestiame;

(B) l'imprevedibilità della reazione del bestiame ai rumori, ai movimenti improvvisi e agli oggetti o alle persone non familiari o ad altri animali;

(C) pericoli o condizioni sconosciute a un titolare di attività zootecnica;

(D) collisioni con altri animali o oggetti;

(E) la possibilità che i finimenti si spostino o si spostino in modi che possono provocare lesioni a una persona su o intorno a un'attività di allevamento; e

(F) il potenziale di una persona di disimpegno, dunque negligenza, che adduca a comportamenti che contribuiscono a lesioni o morte durante un'attività zootecnica;

(2) "bestiame" comprende mucca domestica, bisonte domestico, maiale, pecora, capra, bue muschiato domestico, yak, maiale, caribù legalmente posseduto, renna, alce domestico, coniglio, criceto, cavia, tacchino, pollo, fagiano , pavone, piccione, cavallo, mulo, asino, cammello, lama, alpaca o un uccello acquatico che non richiede un permesso federale; "bestiame" non significa un cane o un gatto;

(3) "attività zootecnica" comprende

(A) spettacoli di bestiame, fiere, vendite, competizioni o spettacoli che coinvolgono una o tutte le razze di bestiame e qualsiasi disciplina del bestiame, inclusi rodei, aste, tornei, trazione animale, gare di equitazione, corse di cavalli, equitazione terapeutica e spettacolo;

(B) attività di formazione o insegnamento del bestiame o attività sia di formazione che di insegnamento;

(C) pascolo del bestiame;

(D) testare, ispezionare o valutare il bestiame appartenente a un'altra persona, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia ricevuto o meno un corrispettivo in denaro o altro oggetto di valore per l'uso del bestiame o che permetta a un potenziale acquirente del bestiame di ispezionare o valutare il bestiame;

(E) guida, equitazione, toelettatura, viaggi o altre attività zootecniche di qualsiasi tipo, per quanto informali o estemporanee, sponsorizzate da un titolare dell'attività zootecnica;

(F) posizionare o sostituire ferri di cavallo su un equino o preparare in altro modo il bestiame per l'esposizione; e

(G) assistere nella fornitura di cure mediche al bestiame;

(4) "titolare di attività zootecnica" indica una persona, un gruppo, un club, una partnership, una società a responsabilità limitata, una società senza scopo di lucro o una società che opera a scopo di lucro che sponsorizza, organizza o fornisce bestiame, attrezzature, strutture o istruzioni per un attività zootecnica;

(5) "professionista dell'allevamento": una persona che riceve un compenso per istruire un partecipante, affittare bestiame a un partecipante allo scopo di svolgere attività zootecnica, o noleggiare attrezzature o bestiame a un partecipante per svolgere un'attività zootecnica;

(6) "partecipante": una persona, dilettante o professionista, che svolge un'attività zootecnica o che è vicina al bestiame, indipendentemente dal pagamento di una quota per partecipare all'attività zootecnica.

SLA 2003, cap. 122, § 3.

Sec. 09.65.290 Responsabilità civile per attività sportive o ricreative.

(a) Una persona che partecipa a un'attività sportiva o ricreativa si assume i rischi inerenti a tale attività sportiva o ricreativa ed è legalmente responsabile per tutti gli infortuni o la morte della persona o di altre persone e per tutti i danni alla proprietà che derivano dai rischi intrinseci in quell'attività sportiva o ricreativa.

(b) Questa sezione non richiede a un fornitore di eliminare, alterare o controllare i rischi intrinseci all'interno di una particolare attività sportiva o ricreativa fornita.

(c) Questa sezione non si applica a un'azione civile basata su:

(1) negligenza di un fornitore se la negligenza era la causa immediata della lesione, della morte o del danno; o

(2) progettazione o fabbricazione di attrezzature o prodotti sportivi o ricreativi o attrezzature di sicurezza utilizzati in modo accessorio o richiesto da un'attività sportiva o ricreativa.

(d) Niente in questa sezione deve essere interpretato in modo da essere in conflitto con o rendere inefficace un accordo di esonero di responsabilità tra una persona che partecipa a un'attività sportiva o ricreativa e un fornitore.

(e) In questa sezione,

(1) "visita della fattoria" significa visitare brevemente una fattoria per osservare o sperimentare aspetti di allevamento, coltivazione, produzione, raccolta o trasformazione di un prodotto agricolo come turista, senza ricevere alcuna retribuzione;

(2) "rischi intrinseci": i pericoli o le condizioni che sono caratteristici, intrinseci o parte integrante di un'attività sportiva o ricreativa;

(3) "fornitore" indica una persona o un'agenzia federale, statale o municipale che promuove, offre o conduce un'attività sportiva o ricreativa, a pagamento o in altro modo;

(4) "attività sportiva o ricreativa"

(A) indica un'attività sportiva comunemente intesa, svolta con o senza autorizzazione, tra cui baseball, softball, calcio, calcio, basket, hockey, bungee jumping, parapendio, ciclismo, escursionismo, nuoto, skateboard, equitazione e altre attività con equini, tour in fattoria, dude ranching, alpinismo, canooing, rafting, kayak, caccia, pesca, escursioni in natura, mushing, sci alpino o con elicottero, sci nordico, snowboard, telemark, slitte su neve, motoslitta, fuoristrada;

(B) non include

(i) gare di boxe, incontri di sparring o wrestling, o esibizioni che sono soggette ai requisiti della AS 05.10;

(ii) attività che comportano l'utilizzo di dispositivi soggetti ai requisiti della AS 05.20; o

(iii) attività sciistiche o di scivolamento in un comprensorio sciistico che sono soggette ai requisiti della AS 05.45.

Crediti: SLA 2003, cap. 121, § 3. Modificato da SLA 2018, cap. 103, §§ 2, 3, eff. 1 gennaio 2019.