Il benessere animale a Malta è stabilito da una legge definita "cap. 439" del 2002, come modificata dagli atti legislativi cap. 426 del 2007; titoli V del 2007, V del 2011, XXXV del 2014, XXII del 2019 e XXI del 2020.

1. Il titolo breve di questa legge è Legge sul benessere degli animali.

2. Definizioni. Nella presente Legge, a meno che il contesto non richieda diversamente - "animale" indica tutti i membri viventi del regno animale, diversi dagli esseri umani, e include larve a vita libera e / o riproducenti forme larvali, ma non include feto o forme embrionali; "esperimento su animali" indica qualsiasi uso di qualsiasi animale a fini sperimentali o per altri scopi scientifici che possa causare dolore, sofferenza o danno duraturo, comprese le azioni previste o suscettibili di provocare la nascita di un animale in tali condizioni. Un esperimento sugli animali inizia quando un animale viene preparato per l'uso e termina quando non sono necessarie ulteriori osservazioni per quell'esperimento. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno duraturo mediante l'uso efficace dell'anestesia o dell'analgesia o di altri metodi non pone l'uso di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione; "responsabile del benessere degli animali" indica un funzionario nominato ai sensi dell'articolo 44 e comprende anche ogni membro della polizia o di un funzionario comunitario; "animali allevati" significa animali allevati specificamente per essere utilizzati in esperimenti in strutture approvate dal Consiglio o registrate presso il Consiglio; "circo" significa qualsiasi luogo in cui vengono introdotti animali a scopo di esibizione, manovre e spettacoli o altro e deve includere qualsiasi luogo in cui gli animali utilizzati in tali circhi vengono tenuti o addestrati; "operatore del circo" significa il proprietario di un circo o qualsiasi persona responsabile delle operazioni di un circo , o l'amministratore o l'agente dello stesso; "promotore di circo" indica qualsiasi persona responsabile dell'organizzazione o promozione di un circo a Malta, o il suo agente amministratore; "Commissario" indica il Commissario per il benessere degli animali come nominato ai sensi della presente Legge e include qualsiasi funzionario assegnato a assistere il Commissario e da lui autorizzato a tal fine;  "responsabile della comunità" indica qualsiasi funzionario della comunità nominato ai sensi della legge sulle guardie private e sugli ufficiali di comunità; "persona competente" indica le persone designate come tali dal ministro per qualsiasi scopo della presente legge; "Consiglio" indica il Consiglio per il benessere degli animali istituito dall'articolo 4; "Dipartimento" indica il Dipartimento per i servizi veterinari; "Direttore per il benessere degli animali" indica il Direttore per il benessere degli animali nominato ai sensi della presente legge e avrà le funzioni, i poteri e i doveri che gli sono attribuiti ai sensi della presente legge o della presente legge o di qualsiasi regolamento in essa stabilito; "Direttore dei servizi veterinari" indica il direttore dei servizi veterinari come definito nella legge sui servizi veterinari e include, nella misura dell'autorità concessa, qualsiasi ufficiale da lui autorizzato, per iscritto, ad agire in tal senso per uno qualsiasi degli scopi di questa legge; "maltrattamento", in relazione a un animale, significa far soffrire l'animale, da parte di qualsiasi atto o omissione, dolore o angoscia che nella sua natura o grado, o nel suo oggetto, o nelle circostanze in cui è inflitto, è eccessivo o non necessario; "marcare" in relazione a un animale significa: (a) marcare quell'animale con qualsiasi metodo allo scopo di distinguere quell'animale o animali di quel tipo dagli altri; e (b) include l'apposizione, l'applicazione o l'impianto in quell'animale allo scopo di distinguere quell'animale o animale di quel tipo dagli altri, qualsiasi fascia, anello, fermaglio, etichetta, dispositivo di identificazione elettronica, vernice o qualsiasi altra cosa; "Ministro "significa Ministro responsabile dei servizi veterinari; "organizzazione non governativa": un'organizzazione di volontariato istituita principalmente con l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere degli animali, i diritti degli animali o la cura degli animali e che è stata iscritta nel Registro per le organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge sulle organizzazioni volontarie; "prescritto" significa prescritto da regole o regolamenti emanati dal Ministro ai sensi della presente legge; "legare" significa trattenere un animale legandolo a qualsiasi oggetto fisso o struttura, con qualsiasi mezzo, inclusi ma non limitati a, una catena, fune, corda, guinzaglio, carrucola o cavo, ma non deve includere l'uso del guinzaglio quando si cammina con un cane in un luogo pubblico; "chirurgo veterinario" indica una persona autorizzata dal Presidente di Malta ad esercitare la professione di chirurgo veterinario a Malta e registrata nel registro dei chirurghi veterinari tenuto dal Consiglio dei Chirurghi Veterinaria;  "Consiglio dei chirurghi veterinari" indica il Consiglio istituito ai sensi dell'articolo 39 della legge sui servizi veterinari.

3. Lo Stato si adopererà, in conformità con le disposizioni della presente legge, per proteggere la vita degli animali e prevenire e punire gli atti di maltrattamento nei loro confronti. In particolare, lo Stato protegge tali animali dal lavoro indebito e dalle pratiche lavorative che sono al di là e non consone con la loro natura. (2) Lo Stato riconosce che gli animali sono esseri senzienti e che ha il dovere di promuovere il benessere degli animali da tutelare attraverso l'intervento dello Stato attraverso i suoi organi legislativi, giudiziari e amministrativi. (3) Lo Stato riconosce che è suo dovere collaborare con le organizzazioni volontarie nel campo del benessere degli animali, e che è suo dovere promuovere la cultura del rispetto verso gli animali.

4. Istituzione di un Consiglio per il benessere degli animali. (1) Ci sarà un Consiglio, noto come Consiglio del Benessere Animale, composto da un presidente e undici membri, che eserciterà ed eseguirà le funzioni assegnategli dalla presente legge o da qualsiasi altra legge all'uopo. (2 ) Il consiglio per il benessere degli animali è composto come segue: (a) un presidente, nominato dal primo ministro, previa consultazione con il ministro; (b) il direttore dei servizi veterinari o suo rappresentante; (c) il direttore del benessere degli animali o un suo rappresentante ; (d) un rappresentante del Ministero responsabile dei servizi veterinari; (e) un veterinario, impiegato nel servizio pubblico, con esperienza in medicina veterinaria; (f) un veterinario, impiegato nel servizio pubblico, con esperienza in animali da allevamento'', (g) un veterinario con esperienza in pratiche private su animali di piccola taglia nominato previa consultazione con organismi che rappresentano i medici veterinari privati ​​a Malta; (h) due persone di Organizzazioni di volontariato registrate negli appositi registri per la tutela animale i) una persona tra tali persone o gruppi che rappresentano gli interessi del benessere degli animali e dei diritti degli animali; e (j) due persone che rappresentano gli interessi degli allevatori di bestiame e dei gruppi sportivi degli animali. (3) I membri di cui al sub-articolo (1) da (b) a (j), entrambi inclusi, saranno nominati dal Ministro anche a progetto per tempo determinato o di volta in volta. (4) I membri di cui al sotto-articolo (1) da (h) a (j), entrambi inclusi, sono nominati dal Ministro tra le persone che, a parere del Ministro, rappresentano al meglio le persone, i gruppi o le organizzazioni non governative. (5) Il Ministro nomina un Vicepresidente tra i membri del Consiglio. (6) Il Ministro nomina un segretario del Consiglio. (7) Fatto salvo il disposizioni della presente legge e di tutti i regolamenti in esso emanati, il Consiglio regolerà i propri procedimenti: a condizione che il Consiglio possa agire nonostante qualsiasi vacanza tra i suoi membri. (8) Il Consiglio ha il potere di cooptare, senza diritto di voto, o consentire la presenza di persone che non sono membri del Consiglio. (9) Il Consiglio, con il concorso del Ministro, avrà il potere di nominare sottocomitati per trattare questioni specifiche, inclusi i sistemi di stabulazione degli animali da allevamento, la biotecnologia e la sperimentazione animale. (10) Il Ministro può porre fine alla nomina di un membro del Consiglio e, nel caso del Presidente del Consiglio, il Primo Ministro può revocarne la nomina, se ritiene che: (a) senza il consenso del Consiglio, non ha partecipato alle riunioni per un periodo continuativo di quattro mesi; (b) è un fallito che non ha saldato i propri debiti o ha concluso un accordo con i suoi creditori, o è insolvente o è stato ritenuto colpevole di un reato che colpisce la fiducia pubblica o di qualsiasi reato ai sensi della presente legge o di qualsiasi regolamento in vigore ; (c) se, essendo un membro scelto sulla base del suo status di rappresentante, cessa di mantenere tale status di rappresentante: a condizione che il presente sub-articolo non debba essere interpretato per limitare i poteri del Ministro e del Primo Ministro di porre fine alla nomina di qualsiasi membro o del Presidente del Consiglio in qualsiasi momento, se ritenuto opportuno.

5. Compiti del Consiglio. Il Consiglio - (a) ha il dovere di consigliare il Ministro su qualsiasi questione - (i) relativa all'adozione di regolamenti ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni della presente legge; e (ii) che interessano la salute pubblica animale e veterinaria a Malta, come può essere richiesto dal Ministro; (b) ha il potere di raccomandare l'adozione o l'attuazione di qualsiasi misura, indagine o indagine scientifica che, a suo parere, possa essere nell'interesse del benessere degli animali; (c) consiglia il Ministro su tutte le questioni relative alla biotecnologia negli animali e sugli esperimenti sugli animali e riguardo al rilascio delle licenze ai sensi della parte XI della presente legge; (d) consiglia il Ministro su tutte le questioni relative all'allevamento e stabulazione degli animali da allevamento e sul problema dei permessi e licenze allevatoriali del presente Atto; (e) consigliare il ministro nell'emanazione della regolamentazione ai sensi della presente legge.

6. Il Ministro può emanare, modificare o revocare regolamenti per la condotta corretta degli affari del Consiglio.

7. (1) Gli animali non possono: (a) essere presi o tenuti; (b) essere tenuti per la produzione di prodotti animali; o (c) essere tenuti legati in edifici, recinti, giardini, gabbie o simili, a meno che non appartengano a specie o categorie di animali specificate da appositi regolamenti che lo consentano. (2) Il Ministro può emanare regolamenti: (a) stabilendo le condizioni alle quali gli animali possono essere presi e gestiti, in ciascun caso; (b) prevedendo il modo in cui le specie o le categorie di animali possono essere prese per essere gestite; (ii) il modo in cui gli animali devono essere separati in base all'età, al sesso o alla specie; (iii) lo spazio di cui dispongono gli animali deve essere autorizzato; (iv) per le questioni relative all'igiene dell'animale, il suo alloggio e altre misure per garantire il benessere animale; c) prevedere l'elenco delle categorie e delle specie di animali per le quali si applicano i regolamenti; e (d) per qualsiasi altra questione che possa o debba essere regolamentata.

8. Cura degli animali. (1) Il Ministro può emanare regolamenti che prevedano lo schema di allevamento virtuoso perché le specie animali che è consentito allevare siano curate, nutrite, abbeverate, trattate e addestrate e le qualifiche delle persone che ne saranno responsabili. (2) Agli animali non deve essere causato alcun dolore, sofferenza o angoscia inutili e nessun animale deve essere abbandonato. (3) Chiunque detenga un animale o accetti di vegliare su un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere. (4) Ogni persona deve adottare le misure ragionevoli in tutte le circostanze per garantire che i bisogni dell'animale di cui è responsabile o di cui si impegna a prendersi cura devono essere soddisfatti nella misura richiesta dalla buona pratica e nel rispetto della buona salute e del benessere dell'animale. Ai fini del presente sotto-articolo, le esigenze degli animali includono la fornitura di un ambiente adatto, la fornitura di una dieta sana, la garanzia per l'animale di esibire modelli comportamentali normali, la fornitura di alloggi adeguati, la separazione dagli altri animali ove necessario e la protezione dal dolore, dalla sofferenza, lesioni e malattie.

9. Operazioni chirurgiche sugli animali. (1) Gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale mediante il quale qualsiasi parte del corpo dell'animale viene rimossa o danneggiata, ad eccezione di uno scopo curativo, devono essere illegali, salvo diversa prescrizione nei regolamenti stabiliti ai sensi del presente Atto. Le operazioni chirurgiche devono essere eseguite da un medico veterinario iscritto all'ordine professionale riconosciuto dal Ministro con il Consiglio dei chirurghi veterinari. (2) Il Ministro può emanare regolamenti: (a) che stabiliscono le modalità e i casi in cui possono essere eseguiti gli interventi chirurgici; e (b) regolamentare il trapianto di embrioni nelle specie animali o nelle categorie di specie che possono essere ivi indicate.

10. Animali che hanno subito operazioni chirurgiche vietate. Gli animali che hanno subito un'operazione chirurgica che è vietata ai sensi dell'articolo 9 non devono essere: (a ) iscritti o ammessi a mostre, ispezioni o concorsi; e (b) tenuto in qualsiasi luogo di stabulazione/allevamento per essere venduti, offerti in vendita o acquistati.

11. Uccisione di animali. Il Ministro può emanare regolamenti: (a) specificando i casi in cui è consentito uccidere gli animali, e il il modo in cui tale uccisione può aver luogo; b) prevedere il modo e la persona con cui un animale può essere ucciso; e (c) prescrivere le strutture e le attrezzature dei macelli.

12. Il Ministro può stabilire regole per i metodi di stordimento e deroghe ad essi: a condizione che tali metodi portino gli animali in uno stato di incoscienza che duri fino alla macellazione.

13. (1) Tranne nei casi di emergenza che indicano visibilmente un dolore estremo che porta alla morte, solo un veterinario o un'altra persona competente, come specificato nei regolamenti di questa legge, può uccidere un animale di razza addomesticata o qualsiasi animale selvatico che è stato addomesticato, ad eccezione degli animali allevati per la produzione di cibo. (2) Nel caso in cui sia necessario interrompere la vita di un animale, ciò deve essere fatto con il minimo di sofferenza fisica e mentale come nelle circostanze è appropriato. (3) Tranne in caso di emergenza , il metodo scelto deve: (a) causare immediata perdita di coscienza e morte; o (b) iniziare con l'induzione di un'anestesia generale profonda che sarà seguita da una fase che alla fine causerà la morte. (4) La persona responsabile dell'uccisione deve assicurarsi che l'animale sia morto prima che la carcassa venga eliminata. (5) Quanto segue sono i metodi di uccisione che devono essere vietati: (a) l'annegamento e altri metodi di soffocamento che non producono gli effetti richiesti dal sub-articolo (3) (b); (b) l'uso di qualsiasi sostanza o farmaco velenoso, la cui dose e applicazione non può essere controllata in modo da dare l'effetto menzionato nel sub-articolo (3); (c) elettrocuzione, a meno che non sia preceduta da induzione immediata della perdita di coscienza.

14. Animali feriti o malati. (1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, è lecito macellare o uccidere sul posto animali feriti o malati. (2) Il Ministro, previa consultazione del Consiglio, può decidere di autorizzare il trasporto di animali feriti o malati ai fini della macellazione, a condizione che tale trasporto non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

15. Alloggiamento degli animali. Il ministro può, su consiglio del Consiglio, emanare regolamenti: (a) per prevedere le condizioni in cui gli animali possono essere alloggiati; (b) per prevedere le categorie di persone autorizzate a mantenere e alloggiare tali categorie e specie di animali; e (c) stabilire procedure relative alle domande per un sistema di alloggiamento. (2) Le domande possono essere approvate a tali condizioni e limitazioni che il Direttore dei servizi veterinari può ritenere opportuno imporre; la concessione o la revoca di qualsiasi autorizzazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

16. Sistemi di stabulazione per animali. (1) I sistemi di ricovero per animali non devono essere fabbricati, tenuti in magazzino, venduti, consegnati o in alcun modo utilizzati nel rispetto degli animali, a meno che i sistemi siano costruiti e mantenuti e siano conformi alle strutture minime per il benessere degli animali come regolamentato. (2) I sistemi di stabulazione degli animali prodotti in serie non devono essere tenuti in stock per essere venduti, consegnati o utilizzati per specie o categorie di animali salvo quanto previsto per nei regolamenti di cui al sotto-articolo (1).

17. Domande per sistema abitativo. (1) Il direttore dei servizi veterinari può concedere l'autorizzazione per un sistema di alloggiamento a seguito di una richiesta del produttore, dell'importatore o del rivenditore. (2) Una relazione, redatta da o per conto del produttore deve accompagnare la domanda spiegando i benefici per il benessere degli animali offerti dal sistema abitativo proposto.

18. Periodo di transizione.(1) I sistemi abitativi che sono stati tenuti in magazzino per essere venduti, consegnati o in uso prima dell'entrata in vigore di qualsiasi regola di cui all'articolo 17 possono essere venduti solo entro i termini stabiliti dal regolamento attuativo (2) Le regole di cui all'articolo 17 possono anche prevedere periodi di transizione entro i quali i produttori e fornitori di sistemi abitativi per animali e gli allevatori devono conformarsi.

19. Revoca del permesso. Il direttore dei servizi veterinari può revocare un permesso se: (a) le informazioni fornite al momento della domanda erano errate o fuorvianti in modo tale che, se le informazioni fossero state note al momento del rilascio del permesso, la domanda sarebbe stata respinta ; (b) a parere del Direttore dei servizi veterinari, esistono circostanze che sono dannose per il benessere e la sicurezza degli animali; (c) il permesso è stato concesso per un sistema di alloggio per uno scopo diverso da quello per cui tale sistema di alloggio è stato progettato.

20. Allevamento di animali. (1) Il ministro può emanare regolamenti che prevedono l'allevamento di animali, compreso il metodo di allevamento, nonché le specie e le categorie di animali che possono essere utilizzate a fini di riproduzione. (2) Il ministro può emanare regolamenti che prescrivono la riproduzione di tali specie o categorie di animali, come può essere specificato nel regolamento, non devono essere separati dai loro genitori fino a quando non hanno raggiunto l'età indicata dalla prescrizione. (3) Tutte le persone coinvolte nell'allevamento di animali devono essere responsabili delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali di tali animali e non possono mettere a rischio la salute e il benessere della prole o dei genitori.

21. Nessun animale, come indicato nell'articolo 20 (2), deve essere venduto, tenuto in allevamento per essere venduto, offerto in vendita, affittato o consegnato per il commercio, se non in conformità con le norme prescritte dalla presente legge.

22. Il Ministro può emettere regolamentazioni specifiche per i mezzi di trasporto, la natura, le modalità o la durata dei trasporti di animali o le circostanze in cui il trasporto può aver luogo;

23. (1) Le specie e le categorie di animali, secondo quanto prescritto, non possono essere trasportate, sia a livello locale da un luogo a un altro o all'estero, a meno che: (a) gli animali siano accompagnati da un certificato rilasciato da un funzionario nominato dal Ministro che attesti che ha trovato gli animali adatti al trasporto; e b) gli animali siano muniti o accompagnati dai marchi di identificazione o dai documenti indicati nel certificato; e (c) salvo che in tali condizioni e limitazioni, come ritenuto opportuno dal Direttore dei servizi veterinari; e (d) il trasporto è conforme ai regolamenti prescritti. (2) Le disposizioni del sub-articolo (1) (a) e (b) non si applicano al trasporto effettuato nel corso o a beneficio del proprio lavoro o impresa, a condizione che ciò sia conforme ai regolamenti prescritti. (3) Le disposizioni del sub-articolo (1) non si applicano al trasporto all'estero di animali che non sono stati caricati a fini di trasporto a Malta.

24. Il funzionario di cui all'articolo 23 rilascia un certificato solo dopo aver ispezionato gli animali prima del carico e non rilascia un certificato: a) se gli animali non sono adeguatamente muniti o accompagnati dai marchi di identificazione o dai documenti di cui all'articolo 23, lettera b) se gli animali hanno partorito quarantotto ore prima della partenza; c) se ritiene che gli animali possano partorire durante il trasporto; d) se ritiene che gli animali siano malati, feriti o inadatti trasporto, tenendo conto della natura dei mezzi di trasporto, la natura, le modalità o la durata di tale viaggio o le circostanze in cui il trasporto deve aver luogo; e e) se è del parere che durante il trasporto non sia possibile garantire l'osservanza delle condizioni stabilite da o in virtù di questo articolo.

25. Revoca del certificato. Il Direttore dei servizi veterinari può revocare un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 23 se ritiene che si siano verificate o si siano rese note circostanze in base alle quali, se fossero state note o si fossero verificate al momento del rilascio del certificato, il certificato non sarebbe stato rilasciato.

26. Certificati e documenti. (1) Durante il trasporto di animali, il trasportatore deve sempre portare con sé la documentazione appropriata rilasciata in conformità con l'articolo 23. (2) Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto devono ricevere cure di pronto soccorso il prima possibile; devono ricevere un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, essere sottoposti a macellazione d'emergenza in modo da non causare loro sofferenze inutili.

27. Non devono essere organizzate competizioni che testano la velocità o la forza di un animale, né gli animali essere iscritti a tali competizioni, a meno che le competizioni non si svolgano in conformità con le disposizioni di cui al presente articolo.

28. Regolamenti riguardanti gli animali per scopi ricreativi. Il Ministro può stabilire regolamenti riguardanti la detenzione di animali per scopi ricreativi, sportivi, educativi, educativi , esposizione al pubblico, spettacoli, mostre, vendita nei mercati e aste o per qualsiasi altro scopo analogo.

29. Regolamenti sulla somministrazione di sostanze. Il Ministro può stabilire regolamenti per regolare la somministrazione o meno di sostanze che possono essere utilizzate su animali che partecipano a concorsi. 

30. (1) Gli animali non possono essere ammessi alla competizione o prendere parte a gare se, all'ispezione, il corpo dell'animale si trova a contenere una o più delle sostanze specificate nei regolamenti prescritti, i cui principi o metaboliti superano la quantità massima stabilita in detto regolamento. Il Ministro può emanare regolamenti per prevedere il modo in cui devono essere effettuate le ispezioni di cui al sub-articolo (1).

31. Combattimenti con animali. Non devono essere organizzati combattimenti con animali e non devono essere ammessi animali per combattimenti con animali.

31. Divieto di utilizzo di animali nei circhi. Non è lecito a chiunque utilizzare animali per spettacoli, mostre, spettacoli o per l'addestramento degli stessi nei circhi. Divieto di promozione di circhi con animali. Non sarà lecito a nessuna persona, inclusi operatori e promotori di circhi, promuovere, pubblicizzare o consentire la promozione o la pubblicità di circhi che utilizzano animali a Malta. Contravvenzione o mancato rispetto di questa Parte. Se un operatore o un promotore di circo contravviene o non si conforma alle disposizioni di questa Parte o di qualsiasi regolamento ivi stabilito, fatte salve le disposizioni della Parte XIV della presente Legge, il Direttore dei servizi veterinari sarà autorizzato a: (a) ordinare la cancellazione di permessi o licenze per l'istituzione e l'esercizio di circhi a Malta; (b) ordinare la chiusura del circo o parte di esso; e (c) emanare qualsiasi misura temporanea che il Direttore dei servizi veterinari ritenga necessario per garantire il benessere degli animali nei circhi, compresi gli ordini di trattamento, trasferimento o confisca degli animali, che gli ordini temporanei rimarranno in vigore fino a quando la Corte non emetterà un ordine ai sensi del presente Atto. Trattamento, trasferimento o confisca di animali utilizzati nei circhi. Fatte salve le disposizioni della Parte XIV della presente legge, la Corte può emanare tali ordinanze per il trattamento, il trasferimento o la decadenza di animali utilizzati nei circhi o tenuti a fini di utilizzo nei circhi. Esenzione. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai giardini zoologici autorizzati ai sensi della presente legge per il fatto che l'esenzione non pregiudica gli obiettivi delle disposizioni della presente legge. Potere del ministro di stabilire i regolamenti. Il Ministro può emanare regolamenti per prevedere l'applicazione di qualsiasi restrizione imposta all'uso degli animali nei circhi di cui alla presente legge.

32. Biotecnologia ed esperimenti sugli animali. (1) Solo le persone a cui è stata rilasciata una licenza dal Direttore dei servizi veterinari, su consiglio del Consiglio possono svolgere una delle seguenti pratiche: (a) l'alterazione del materiale genetico di animali in un modo che ignora le barriere naturali della riproduzione sessuale e della ricombinazione; b) l'applicazione della tecnologia biotecnologica agli animali o agli embrioni; e (c) la somministrazione di tali sostanze, come può essere prescritto da regolamenti di questo articolo, che alterano il funzionamento di un animale che fa parte di quelle specie o categorie di animali come indicato in detti regolamenti. (2) Gli animali oi prodotti animali che sono stati soggetti alle pratiche di cui al sub-articolo (1) non devono essere prodotti, trasportati, messi a disposizione di un'altra persona, venduti, acquistati, tenuti in magazzino per essere venduti, smaltiti o introdotti a Malta, senza l'autorizzazione scritta del Direttore, o in violazione di qualsiasi condizione collegata a tale autorità. (3) La licenza di cui al sub-articolo (1) può essere rilasciata, sospesa, modificata o revocata dal Direttore.

33. Rilascio della licenza.33. (1) La licenza di cui all'articolo 32 deve essere rilasciata solo quando le pratiche in questione non influenzano la salute o il benessere degli animali e tali pratiche non violano le norme e gli standard etici che possono essere elaborati. (2) La licenza deve specificare la pratica per la quale è richiesta e può includere tutte le condizioni e le restrizioni che il ministro può ritenere necessarie.

34. Domanda di licenza. Il ministro può stabilire regolamenti per disciplinare le procedure da seguire per le licenze e per il rilascio delle licenze.

35. Licenza per esperimenti. (1) Nessun esperimento su animali può essere condotto senza licenza rilasciata dal Direttore che agisce su parere del Consiglio o di uno dei suoi sottocomitati delegati (2) Le licenze rilasciate dal direttore autorizzano gli esperimenti nella misura in cui sono destinati a beneficiare, direttamente o indirettamente, la salute o l'alimentazione degli esseri umani o degli animali, così come per qualsiasi altro scopo ritenuto dal Direttore di valore sufficiente. (3) Il Ministro può emanare regolamenti che specificano le informazioni richieste per il rilascio di una licenza per l'esecuzione di esperimenti animali, le tasse da pagare per il deposito di domande per tali licenze come nonché i motivi per i quali le domande devono essere rifiutate. (4) Le licenze possono essere rilasciate subordinatamente alle condizioni e restrizioni che il Direttore può ritenere opportuno imporre.

36. Esperimenti sugli animali. (1) Il Ministro può emanare regolamenti che prevedano procedure da seguire nel caso di esperimenti che coinvolgono animali. (2) Gli esperimenti cui si riferiscono tali regolamenti devono essere dichiarati in modo specifico al Consiglio e non possono essere attivati salvo autorizzazione del Consiglio. (3) Gli esperimenti sugli animali possono essere eseguiti solo da persone autorizzate competenti, o sotto la diretta responsabilità di tale persona, e solo se il progetto sperimentale o altro progetto scientifico in questione è autorizzato in conformità con le disposizioni del presente Atto.

37. Concessione e revoca di licenze. (1) Una licenza può essere concessa a persone competenti fatte salve le restrizioni e le condizioni che il Ministro può ritenere opportuno imporre e può essere modificata, integrata o annullata dal Ministro. (2) Una licenza deve essere revocata se le informazioni presentata nella domanda è errata, imprecisa o fuorviante in modo tale che sarebbe stata presa una decisione diversa se le informazioni corrette fossero state disponibili al momento in cui la domanda era stata sottovalutata. (3) Una licenza può essere revocata se: (a) il titolare della licenza non lo fa rispettare le condizioni della licenza; (b) non si fa uso della licenza per un periodo continuativo di un anno; (c) la persona per la quale è stata rilasciata la licenza è stata ritenuta colpevole di un reato ai sensi della presente legge o di un reato che lede la fiducia pubblica. (4) Una licenza rilasciata ai sensi della presente parte della presente legge può essere concessa a una persona fisica o giuridica ma non è trasferibile; se il titolare della licenza è una persona fisica, la licenza scade alla morte del titolare della licenza e non deve essere trasmessa agli eredi.

38. Scopo degli esperimenti. (1) Non è lecito effettuare esperimenti su animali a meno che l'esperimento che deve essere condotto è stato determinato da una persona le cui qualifiche soddisfano i requisiti stabiliti nei regolamenti che possono essere prescritti. (2) Nessun esperimento sugli animali deve essere effettuato: (a) per uno scopo che può essere raggiunto anche con mezzi diversi da un esperimento su animali, o mediante un esperimento utilizzando meno animali o che comporti meno stress rispetto all'esperimento in questione; oppure b) per uno scopo la cui importanza non giustifica il disagio causato all'animale; o (c) per scopi vietati espressamente da appositi regolamenti.

39. Esperimenti illegali. (1) È illegale condurre un esperimento su animali che: (a) non sono stati allevati in un istituto di riproduzione autorizzato gestito dal titolare della licenza; o (b) non sono stati ottenuti direttamente da un altro stabilimento autorizzato in cui gli animali sono allevati o utilizzati esclusivamente o principalmente per esperimenti su animali o per ricerca scientifica. (2) Ai fini del sub-articolo (1) "stabilimento di allevamento" significa qualsiasi stabilimento in cui gli animali sono allevati in vista del loro utilizzo negli esperimenti.

40. Obblighi del titolare della licenza. (1) Il titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 37 è obbligato a garantire che l'animale soffra il meno possibile senza sconfiggere l'oggetto dell'esperimento. (2) Il titolare della licenza deve garantire che, se l'animale su cui si sta eseguendo l'esperimento potrebbe provare angoscia come conseguenza di atti compiuti senza anestetico, venga somministrato un anestetico generale o locale l'animale per prevenire tale angoscia: a condizione che questo obbligo non si applichi nei casi in cui l'anestetico sconfigge l'oggetto dell'esperimento. (3) Il titolare della licenza deve garantire che qualsiasi animale che, se gli viene permesso di vivere, subirà angoscia per più di un breve periodo come risultato di un atto compiuto come parte dell'esperimento, viene immediatamente sottoposto a eutanasia. Se l'oggetto dell'esperimento viene così sconfitto, l'animale deve essere messo a morte non appena l'esperimento lo consente. (4) Il Ministro può emanare regolamenti che prescrivono che le categorie di trattamento previste dal regolamento devono essere eseguite in tutti i casi sotto anestesia.

41. Registrazioni di esperimenti.(1) Il titolare della licenza deve tenere registri dettagliati riguardanti l'approvvigionamento di animali per esperimenti e gli esperimenti condotti e deve fornire queste informazioni al Consiglio. (2) È dovere del titolare della licenza garantire i servizi di un medico veterinario supervisionare il benessere degli animali sottoposti a esperimenti.

42. Potere di emanare regolamenti riguardanti l'amministrazione, ecc. (1) Il Ministro può emanare regolamenti per regolare l'istituzione, l'amministrazione, la manutenzione e la manutenzione generale di qualsiasi installazione, edificio o gruppo di edifici, locali o altri impianti previsti per l'esecuzione di esperimenti su animali. (2) Gli animali non possono essere allevati o forniti a fini di esperimenti senza una licenza concessa in conformità con i regolamenti di cui al sub-articolo (1) .

43. Animali aggressivi. (1) Salvo quanto diversamente prescritto, gli animali aggressivi che possono presentare un pericolo per la sicurezza dell'uomo o di altri animali e che sono classificati come tali dal Ministro non devono essere allevati, importati o venduti a Malta. (2) Salva come altrimenti prescritto, gli animali aggressivi non devono essere tenuti in scorta e possono essere macellati o abbattuti se ciò è ritenuto necessario o opportuno dal direttore dei servizi veterinari o dal direttore del benessere degli animali.

44. Commissario per il benessere degli animali e gli addetti al benessere degli animali . Il potere di emanare regolamenti relativi ai funzionari. (1) Il ministro può emanare regolamenti per prevedere e regolare i compiti e i poteri dei funzionari, di seguito denominati "responsabili del benessere degli animali". (2) Fatte salve le disposizioni del sub-articolo (1), ogni membro delle Forze di Polizia di Malta e qualsiasi funzionario della comunità locale deve, in virtù del suo ufficio, essere considerato un addetto al benessere degli animali nominato per agire in generale per il (3) I responsabili del benessere degli animali devono agire sotto la direzione del Direttore per il benessere degli animali nell'esercizio e nell'adempimento dei loro poteri, doveri e funzioni loro conferiti o imposti ai sensi della presente legge. Commissario per il benessere degli animali. (1) Ci sarà un Commissario per il benessere degli animali che sarà nominato dal Primo Ministro previa consultazione con il Ministro. (2) Il Commissario avrà le seguenti funzioni: (a) promuovere l'attuazione e il rispetto delle disposizioni della presente legge; (b) promuovere e sostenere il benessere degli animali e gli standard più elevati di salute, custodia e trattamento degli animali; (c) promuovere campagne educative e dialogo sociale su questioni relative al benessere degli animali; (d) cooperare e prendere accordi con entità o persone interessate a benessere degli animali per consentirgli di monitorare meglio l'attuazione e il rispetto delle disposizioni della presente legge; (e) formulare raccomandazioni al Ministro e al Consiglio sull'elaborazione di standard, linee guida e regolamenti relativi al benessere degli animali; (f) rivedere e indagare, d'ufficio o in seguito a reclamo da lui ricevuto, le funzioni e l'operato del Consiglio, della Direzione di Vete Rinary Services, o la Direzione responsabile per il benessere degli animali; (g) preparare e pubblicare un rapporto sui risultati di qualsiasi indagine formale e includervi le raccomandazioni e i rimedi che sembrano necessari o opportuni; e (h) lo svolgimento di tutte le altre funzioni che possono essere assegnate di volta in volta al Commissario dal Ministro. (3) Nessuna persona può essere qualificata per ricoprire la carica di Commissario se tale persona: (a) è un membro della Camera di Rappresentanti; o (b) presta servizio come giudice o magistrato; o (c) è legalmente incapace o interdetto; o (d) è un fallito non liquidato, che è stato giudicato o altrimenti dichiarato fallito ai sensi di qualsiasi legge in vigore a Malta, o ha stipulato un concordato o accordo con i suoi creditori; o è interdetto o reso incapace per qualsiasi infermità mentale o per prodigalità da un tribunale di Malta, o è altrimenti ritenuto non sano di mente; o (f) è stato condannato per un crimine che ha intaccato la fiducia pubblica o furto o frode, o per aver ricevuto consapevolmente beni ottenuti tramite furto o frode, o un reato contro questo atto o regolamenti in esso stabiliti. (4) Il Ministro può emanare regolamenti riguardanti generalmente l'ufficio del Commissario.

Poteri esecutivi. (1) Nonostante le disposizioni di qualsiasi altra legge, ai fini dello svolgimento delle loro funzioni ai sensi della presente legge, il Direttore dei servizi veterinari, il Direttore per il benessere degli animali, i funzionari del benessere degli animali o altri ufficiale o persona autorizzata dal Direttore dei servizi veterinari o dal Direttore per il benessere degli animali, ha il diritto di: (a) entrare in qualsiasi locale, pubblico o privato, in qualsiasi momento ragionevole, e nel caso di una casa di abitazione dopo aver dato ragionevole preavviso di almeno ventiquattro ore, per ispezionare, rilevare e indagare su qualsiasi reato ai sensi del presente atto che è stato o è probabile che venga commesso, per raccogliere prove e, fatta salva la generalità dei poteri di esame ai sensi della presente legge, tali persone avranno il potere di esaminare qualsiasi animale, cibo, medicina, struttura, sistema di stabulazione degli animali, recinto, veicolo, stazione, documenti, attrezzature o laboratori. Qualsiasi persona che entri in una sede in virtù del presente articolo deve esibire la sua autorità o la sua identità prima o al momento dell'ingresso in tali locali; (b) (i) sequestrare qualsiasi animale che sia stato soggetto o che possa essere soggetto a maltrattamenti o in relazione al quale ai sensi della presente legge o di qualsiasi regolamento ai sensi della legge è stato o è probabile che venga commesso; (ii) sequestrare attrezzature, prodotti animali, attrezzi, strumenti e / o apparecchi che ritiene siano stati utilizzati per commettere tale reato o in relazione al quale ritiene che tale reato sia stato commesso o che sia il risultato di un reato ai sensi della presente legge o di qualsiasi regolamenti ai sensi della legge; (iii) sequestrare o prendere copie di qualsiasi documento che ritiene siano rilevanti per qualsiasi reato ai sensi della presente legge o di qualsiasi regolamento ai sensi della legge; (c) rinunciare, sigillare e rendere non funzionante qualsiasi attrezzatura, apparato o materiale utilizzato in reati; (d) ispezionare tutti i registri, le licenze, i permessi e le notifiche emessi ai sensi della presente legge o che devono essere conservati o conservati ai sensi della presente legge; (e) effettuare ispezioni, elevare campioni, scattare fotografie, filmare, registrare video o immagini elettroniche al fine di verificare la conformità con la presente legge o con qualsiasi condizione soggetta a cui viene rilasciata una licenza o un permesso ai sensi della presente legge; (f) essere forniti con tali informazioni come tale persona può ragionevolmente richiedere in relazione a qualsiasi questione regolata dalla presente Legge; (controllare qualsiasi attività, elevare campioni, scattare fotografie, un film, una registrazione video o un'immagine elettronica in seguito a qualsiasi indagine sui reati ai sensi della presente Legge; e (h) garantire in generale il rispetto le disposizioni di questa legge. (2) Ai fini dello svolgimento di qualsiasi funzione ai sensi della presente legge, il direttore dei servizi veterinari, il direttore del benessere degli animali, i funzionari del benessere degli animali o qualsiasi altro funzionario o persona simile possono essere autorizzati dal direttore dei servizi veterinari o dal direttore del Benessere Animale può richiedere l'assistenza della Polizia di Malta, di qualsiasi consiglio locale, di qualsiasi dipartimento di Governo o qualsiasi agenzia governativa. (3) Le disposizioni del sub-articolo (1) non pregiudicano i poteri della polizia, degli ufficiali di comunità, del controllore delle dogane, del direttore dei servizi veterinari o di qualsiasi altra autorità ai sensi del codice penale o di altra legge. (4 ) Il direttore dei servizi veterinari, il direttore del benessere degli animali, gli ufficiali del benessere degli animali o qualsiasi altro ufficiale nominato o autorizzato ai sensi della presente legge, nonostante qualsiasi altra legge, ha il diritto di assistere la polizia nella condotta della procura ai sensi della presente legge o dei regolamenti emanati ai sensi della presente legge e di difendere il caso davanti al tribunale. (5) A sua discrezione, il Direttore per il benessere degli animali o il Direttore dei servizi veterinari non può restituire ai loro proprietari animali e / o oggetti che sono stati confiscati, sequestrati, sequestrati o in qualsiasi modo rimossi dal Direttore per il benessere degli animali o Direttore dei servizi veterinari: a condizione che il Direttore del benessere degli animali o il Direttore dei servizi veterinari possa anche disporre di tali animali e, o obiezioni in linea con i regolamenti che il Ministro può fare: A condizione inoltre che tutte le spese relative alla confisca, sequestro, sequestro e / o eliminazione di qualsiasi animale e / o oggetto siano completamente a carico del contravventore. (6) Chiunque ostacola, impedisce, molesta o interferisce o tenta di ostacolare, molestare o interferire con il Direttore dei servizi veterinari, il Direttore per il benessere degli animali, qualsiasi funzionario del benessere animale o altra persona nominata dal Direttore dei servizi veterinari o Direttore per il benessere degli animali, o qualsiasi funzionario della Polizia di Malta Forza, funzionario della comunità o funzionario pubblico, dipendente o funzionario di qualsiasi dipartimento del governo o di qualsiasi agenzia governativa nell'esecuzione dei doveri ai sensi della presente legge o regolamenti emanati in base allo stesso o non si conformano a qualsivoglia requisito ragionevole che gli venga richiesto compie reato. La persona sopra menzionata o che lo assista in altro modo nell'adempimento dei suddetti compiti, o che consapevolmente fornisce a tale persona informazioni false o fuorvianti o trascura o rifiuta di fornire qualsiasi informazione richiesta ai fini di quanto sopra sarà ritenuta colpevole di un reato ai sensi della presente legge. Perdita o danno subito. Qualsiasi responsabile del benessere degli animali o qualsiasi funzionario di questo tipo o persona autorizzato dal Direttore per i servizi veterinari o dal Direttore per il benessere degli animali nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente legge o di qualsiasi altra legge amministrata dal Dipartimento, non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi persona a causa di qualsiasi cosa fatta o omessa di essere fatta in buona fede nel corso dell'amministrazione della presente legge o di qualsiasi altra legge.

45. Penalità e sanzioni. (1) Chiunque agisca in violazione della presente legge o in violazione delle norme in esso stabilite dovrà: (a) in prima condanna, sarà passibile di una multa (multa) non inferiore a due migliaia di euro (€ 2.000) ma non superiori a sessantacinquemila euro (€ 65.000) o alla reclusione per un periodo non superiore a tre (3) anni o sia a tale multa che alla reclusione; (b) in seconda o successiva condanna, essere passibile di una pena (multa) non inferiore a seimila euro (6.000 euro) ma non superiore a ottantamila euro (80.000 euro) o di una pena detentiva per un periodo non superiore a tre (3) anni o sia a tale multa che alla reclusione. ( 2) La responsabilità di un autore del reato ai sensi del sub-articolo (1) non pregiudica i poteri del Direttore dei servizi veterinari, del Direttore per il benessere degli animali o di qualsiasi altro funzionario di sospendere o revocare qualsiasi licenza, permesso o autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Legge o di qualsiasi regolamento stabilito di seguito. (3) Fermo restando le modifiche del sub-articolo (1), qualsiasi persona ritenuta colpevole di aver commesso un reato ai sensi della presente legge può, in aggiunta alle sanzioni previste dall'ultimo comma precedente, essere condannata dalla Corte a pagare le spese sostenute per il trattamento, il trasferimento o la confisca di animali da qualsiasi luogo a Malta, la revoca di qualsiasi permesso rilasciato per l'esercizio di qualsiasi attività regolamentata dalla presente legge e per altre ragionevoli spese che la Corte ritenga opportuna. (4) Le disposizioni della presente legge non pregiudicano eventuali procedimenti penali o qualsiasi altro procedimento che possa essere avviato in base ad altre leggi.

46. Potere di regolamentare in materia di restrizioni od obblighi. Il Ministro può prescrivere regolamenti per l'applicazione di qualsiasi restrizione o obbligo relativo alla protezione degli animali e al benessere degli animali in generale contenuto in una Convenzione, Trattato o qualsiasi altro accordo internazionale di cui Malta è parte e può prevedere nel regolamenti prescritti che qualsiasi violazione di tali restrizioni o obblighi costituirà un reato contro la presente legge e sarà passibile della pena prevista, essendo una pena di multa (multa) non superiore a ottantamila euro (€ 80.000): sanzioni amministrative.

47. (1) Laddove il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere degli animali abbia ragionevoli motivi per ritenere che: (a) un reato contro la presente legge e qualsiasi regolamento in base a esso sia stato commesso da qualsiasi persona; e (b) sarebbe più appropriato imporre una sanzione ai sensi del presente articolo, egli può far notificare a quella persona un avviso per iscritto in conformità con il sub-articolo (2) nella forma appropriata: a condizione che, nel caso di una persona che ha è già stato ritenuto colpevole di un reato ai sensi della presente legge, le disposizioni del sub-articolo (1) non si applicheranno e sarà avviato un procedimento penale in caso di un secondo reato ai sensi della presente legge. (2) Un avviso ai sensi del sub-articolo (1) dovrà specificare: (a) la data e la natura del reato; (b) una sintesi dei fatti su cui si basa l'affermazione che un reato è stato commesso (essendo una sintesi sufficiente ed equa per informare la persona dell'accusa contro di lui); (c) qualsiasi altra questione (non essendo condanne precedenti) che il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere animale ritenga rilevante ai fini dell'imposizione di una sanzione; e (d) l'importo della sanzione dovuta, e se la sanzione dovuta dipende da una precedente condanna, la data di tale condanna, e deve essere convalidata su una dichiarazione che riporti le disposizioni del presente articolo. (3) Qualsiasi persona per la quale un avviso ai sensi del il sub-articolo (1) può essere notificato, entro trenta giorni dopo tale notifica, mediante avviso scritto nella forma appropriata al Direttore dei servizi veterinari o al Direttore per il benessere degli animali, richiedere che il procedimento relativo al presunto reato sia trattato dalla Corte, in cui in caso si applichino le seguenti disposizioni: a) non sono previsti ulteriori procedimenticonsiderato in questo articolo dal direttore dei servizi veterinari o dal direttore del benessere degli animali; e (b) nulla nel presente articolo deve essere interpretato in modo da impedire l'istituzione di procedimenti in relazione al presunto reato o alla condanna della persona per il reato da parte della Corte o l'imposizione di qualsiasi sanzione o decadenza ai sensi della presente legge su tale condanna. (4) Qualsiasi persona a cui viene notificata una notifica ai sensi del sub-articolo (1) che non desidera che il procedimento relativo al presunto reato sia trattato dalla Corte può mediante avviso per iscritto al Direttore dei servizi veterinari o al Direttore per il benessere degli animali: (a) ammettere il reato e (b) pagare l'importo della sanzione al Direttore dei servizi veterinari o al Direttore del benessere degli animali entro trenta giorni dal notifica della sanzione emessa o dopo il periodo successivo stabilito dal direttore dei servizi veterinari o dal direttore del benessere degli animali. (5) Se ai sensi del presente articolo una persona ammette un reato, il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere degli animali imporrà una sanzione pecuniaria a tale persona per il reato, trattandosi di una pena non superiore a ottantamila euro (80.000 euro). 12. (6) La sanzione inflitta ai sensi del sub-articolo (5) sarà dovuta come un debito civile applicabile dalla Corte competente della giurisdizione civile a favore del Governo e la dichiarazione della persona a cui è stata inflitta la sanzione che ammette l'accusa costituirà un esecutivo titolo ai fini dell'articolo 253 del Codice di organizzazione e procedura civile allo stesso modo come se fosse una sentenza del tribunale competente della giurisdizione civile. (7) Quando una persona su cui è stata notificata una notifica ai sensi del sub-articolo (1) non lo fa, entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso, ammettere il reato, il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere degli animali deve avviare un procedimento o far avviare un procedimento dinanzi alla Corte in relazione al presunto reato. Il Ministro può emanare regolamenti che si ritengano appropriati per prevedere l'istituzione e l'imposizione di sanzioni amministrative e altre misure di applicazione ento e misure amministrative che possono essere specificate in essa.

48. Eccezioni in relazione alla caccia o all'uccisione. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 32 a 42 (entrambi inclusi), la caccia o l'uccisione di qualsiasi animale allo stato selvatico; o qualsiasi animale selvatico o parassita non sarà disciplinato dalle disposizioni di questa Legge.

49. Appelli. (1) Laddove il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere degli animali rifiuta il rilascio di un permesso o di una licenza richiesta da o ai sensi della presente legge, o modifica tale permesso o licenza o lo cancella, la persona che richiede il permesso o licenza o la persona in possesso del permesso o della licenza, a seconda dei casi, ha il diritto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi, di presentare ricorso contro la decisione del direttore dei servizi veterinari o del direttore del benessere degli animali in cui quella persona deve indicare i motivi per cui la decisione del direttore dei servizi veterinari o del direttore del benessere degli animali dovrebbe essere annullata o modificata. (2) Tale ricorso spetterà al tribunale amministrativo di revisione stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla giustizia amministrativa, e la disposizione della presente legge si applicherà a tale ricorso. (3) Il tribunale di revisione amministrativa dovrà, non appena riceve il ricorso in conformità al sub-articolo (1), invia detto ricorso al Direttore dei servizi veterinari o al Direttore dei servizi veterinari o al Direttore del benessere degli animali per il benessere degli animali in modo che, entro due giorni, il Direttore dei servizi veterinari o il Direttore del benessere degli animali possa rispondere con una memoria, in cui indicherà le ragioni per cui il ricorso dovrebbe essere annullato; tuttavia, il direttore dei servizi veterinari o il direttore del benessere degli animali può, se gli sembra che il ricorso sia giustificato, modificare la sua decisione in conformità con il ricorso e informare il tribunale, entro il termine a lui concesso per la sua risposta. (4) Quando il tribunale riceve la risposta del direttore dei servizi veterinari o del direttore per il benessere degli animali, o il tempo concesso per la risposta deve essere trascorso senza il ricevimento, il tribunale ascolterà l'appello e così facendo sarà composto dal presidente del tribunale e dai membri del consiglio nominati ai sensi dell'articolo 4 (1) (c), (d) ed (e) e uno dei membri nominati ai sensi dell'articolo 4 (1) (f). (5) Il Tribunale, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, studia il caso e ascolta qualsiasi persona che riterrà appropriata, comprese entrambe le parti. (6) Dopo che il tribunale ha deciso il ricorso, emette un'ordinanza scritta al direttore dei servizi veterinari o al direttore del benessere animale secondo la sua decisione; una copia della decisione del Tribunale deve essere inviata anche al ricorrente.

50. Tutti i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 38, 40, 62, 97, 125,127 e della Parte VIII del Codice delle leggi di polizia, i cui articoli e parte sono abrogati dalla presente legge, continueranno a rimanere in vigore come se fossero emanati ai sensi della presente legge e potranno essere modificati , sostituiti o revocati di conseguenza.

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