È stata pubblicata in G. U. n. 25 del 31 gennaio 2018 la legge 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
L’art. 12 della legge sostituisce l’art. 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione, aumentandone notevolmente le pene previste:
1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività' delle persone che sono concorse nel reato medesimo. La medesima condotta è punita anche nell’ipotesi di esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, in questo caso la pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500 (art. 141, comma 1, T.U. leggi sanitarie). In caso di omicidio colposo commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di arte sanitaria, la pena ora prevista è quella reclusione da tre a dieci anni (art. 589, comma 2, c.p.). Qualora, invece, conseguano lesioni gravi (art. 590 c.p.) la pena è della reclusione da sei mesi a due anni; se le lesioni sono gravissime la pena sale da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione.
L’art. 13 della l. 3/2018 prevede una specifica ipotesi delittuosa per il farmacista che «in assenza di prescrizione medica , dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’art. 2, comma 1 (l. 376/2000), per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio», in questa ipotesi la pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e la multa da 10 milioni a 150 milioni di lire».
Il comma 4 dell’art. 12 disciplina invece la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia stabilendo «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione» (art. 123, comma 3, T.U. leggi sanitarie).
All’art. 61 c.p. è aggiunto il comma 11-sexies che inserisce una nuova circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitare residenziali o semiresidenziali.
Infine si disciplina che i beni immobili confiscati, in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, «sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali» (art. 86-ter disp. att. c.p.p.).
Arte ausiliaria delle professioni sanitarie
Nel caso in cui, invece, l'abuso riguardi un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, esercitata senza la licenza prescritta dall'articolo 140 del regio decreto numero 1265/1934 o senza l'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, la sanzione è quella amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.
MANISCALCO E CASTRINO come arti ausiliarie
Sono specificamente indicate come attività integrative della veterinaria le arti ausiliarie di maniscalco e castrino. Lo stabilisce il Regio Decreto n. 2653 del 1937, che indica l’esercizio di queste arti come “sottoposto al controllo sanitario dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali e consorziali”, in base ad un regolamento che non è mai stato emanato.
Con decreto 3 maggio 1994, il Ministero della Salute ha però definito l'elenco delle attrezzature di cui possono dotarsi gli ausiliari maniscalchi e castrini, vietando con legge 175 del 5 febbraio 1992 il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti (diversi da quelli consentiti agli ausiliari riconosciuti) nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie .
Il maniscalco per essere abilitato dovrebbe registrarsi presso la propria ASL di sanità animale territoriale di residenza, avere dunque la partita iva per attività di mascalcia.
Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per maniscalco: tenaglia esplorativa del piede; tenaglia esplorativa del piede ripiegabile (lutje); coltello per assottigliare il corno; curasnetta; trapano per zoccoli; trapano a spirale; lima per lo zoccolo; martello; scalpello; foglia di salvia; tenaglia per unghioni a leva; tenaglia per unghioni tipo speciale; martello per ferratura; torcilabbro per cavalli; mordecchia per bovini; balze per coricare i solipedi; lunghina per arto posteriore; apparecchio per la immobilizzazione di arto posteriore di bovino; apparecchio per la immobilizzazione degli arti posteriori del bovino; tosatrice; balze per equini.