Danno cagionato dal cavallo fuggito dal recinto

In caso di danno cagionato da animali non configura il caso fortuito il fatto che il cavallo sia fuggito dal recinto, trattandosi di circostanza imputabile ad inadeguata vigilanza e controllo del proprietario.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598

Incidente mortale causato da animale fuggito dal recinto

Correttamente viene fondata la responsabilità per il reato di omicidio colposo, sotto il profilo della responsabilità omissiva colposa ex articoli 40, comma 2, e 589 del Cp, a carico della proprietaria di un allevamento di bovini, in una fattispecie in cui uno degli animali sia risultato essersi spostato liberamente dal recinto ove avrebbe dovuto essere custodito, recandosi senza controllo sulla sede stradale, così da determinare un incidente stradale con decesso di un automobilista.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto l’addebito esattamente e congruamente argomentato sia sulla valorizzazione della posizione di garanzia gravante sull’imputata e imponente l’obbligo di custodia dell’animale, sia sui profili della colpa, ricondotti alla mancanza di diligenza nel governo dell’animale che aveva potuto raggiungere la sede viaria).

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2018, n.52122

Cani chiusi in un recinto: quando sussiste l’ipotesi di maltrattamenti?

Tenere i cani chiusi in un recinto, ricoperti da escrementi, al freddo, in mezzo al fango ed alla sporcizia, costituisce una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 727 c.p., trattandosi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

Cassazione penale sez. III, 26/06/2019, n.49791

Responsabilità civile: prova liberatoria

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell’animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza).

Cassazione civile sez. III, 15/12/2015, n.25223

Recinto dell’azienda agricola

L’ordinanza contenente l’ordine di non utilizzare alcuni locali in costruzione nelle more della realizzazione degli impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi e di richiedere al servizio di Igiene pubblica della A.s.l. l’individuazione all’interno del recinto della propria azienda agricola di area idonea alla pratica della stabulazione libera del bestiame allevato deve essere ricondotta all’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dall’art. 50 comma 5, d. lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, alla stregua del quale rientra nella competenza del sindaco, in qualità di ufficiale di governo – e non di altro dirigente – adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto – tenuto conto dei valori espressi dall’art. 32 cost. – per evitare che un danno si verifichi.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 04/02/2011, n.216

Recinto in legno

Correttamente ha operato l’Amministrazione nell’ingiungere la demolizione delle opere, in applicazione dell’art. 7, l. n. 47 del 1985, trattasi di baracca in lamiera ondulata, di m. 6×2,5 ed altezza in gronda di m. 1,80, di capanna in ferro, legno e plastica, di m. 7×3 ed altezza media di m. 2,50 ad uso ricovero animali, di recinto in legno di m. 14×4, coperto per mq. 6 ad un’altezza inferiore a m. 1,80, manufatti che assumono dimensioni non trascurabili, vengono destinati ad un utilizzo autonomo e duraturo, con modificazione permanente dello stato dei luoghi.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 14/09/2010, n.5943

Recinto dell’officina

In tema di elemento soggettivo nel reato di ricettazione, il comportamento dell’imputato che fornisce un’inattendibile indicazione della provenienza dei beni ricevuti, è rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ed è quindi valutata dal giudice, ai fini della sussistenza della prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, come un’omessa giustificazione sul possesso del bene.

Nel caso di specie l’imputato, titolare di un’officina, aveva dichiarato che l’autovettura di provenienza furtiva era stata parcheggiata per una riparazione all’interno del recinto dell’officina a sua insaputa, senza fornire la prova delle affermazioni rese.

Corte appello Roma sez. II, 22/06/2010, n.4134

Recinto condominiale

Ai fini della concessione dell’inibitoria ex art. 669 terdecies c.p.c., i motivi sopravvenuti che possono arrecare grave danno al reclamante, nella sostanziale impossibilità che essi sopraggiungano nel brevissimo arco di tempo per proporre il reclamo (il che svuoterebbe di ogni senso e significato l’inibitoria medesima), sono anche da considerare come comprendenti – non in linea temporale, ma logica – i motivi di fatto e di diritto che non sono stati valutati dal giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

(Nella specie il giudice di prime cure aveva, in sede di azione ex art. 1171 c.c., disatteso, non motivando in merito, le conclusioni difformi alle quali era pervenuto il c.t.u. circa la natura delle aperture prospicienti un recinto condominiale e le opere denunciate, poste in essere dal vicino).

Tribunale Trani, 14/06/2005

Colpa esclusiva del danneggiato

La responsabilità sancita in via presuntiva dall’art. 2052 c.c. può essere esclusa qualora il proprietario dell’animale dimostri che l’evento si è verificato per un caso fortuito, rientrando in tale ultima ipotesi sia il fatto colposo di un terzo, sia la colpa esclusiva del danneggiato; quest’ultima deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.

Il comportamento dell’attrice che in un recinto a loro riservato, attira su di sè l’attenzione dei cani per giocare con loro e, verosimilmente, si distrae per parlare con la custode dell’animale sollecitato, senza guardare cosa quest’ultimo stesse facendo nelle sue vicinanze, appare comportamento poco prudente ed unica causa dell’incidente, consistito nella sua rovinosa caduta.

Tribunale Milano, 18/12/2004

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