Normalmente i cacciatori sparano alla fauna selvatica, non alle persone o ai cavalli domestici. Può succedere però che nel corso dell'attività dedicata alla caccia, passino prossimali a proprietà ove stabulano cavalli e, se si mettono a sparare, spaventano i cavalli che si danno conseguentemente alla fuga, da cui poi possono scaturire incidenti con danni a se stessi, a cose o a persone. 

I cacciatori hanno l'obbligo di essere assicurati per danni contro terzi. 

Chiunque pensi di essere stato danneggiato dall'insensibilità di cacciatori, che sparano troppo vicino a proprietà privata, esponendo i cavalli al pericolo di fuga, farebbe bene a sapere quanto segue:

L’art. 842 co. 1 del Codice Civile permette ai cacciatori di entrare nelle proprietà private nel corso delle loro scorribande anche senza il consenso del proprietario del fondo. Questo articolo, introdotto in epoca fascista quando la caccia era considerata attività preparatoria alla guerra e in quanto tale sostenuta e incoraggiata, subordina quindi la tutela della proprietà privata (!) alla ‘superiore’ esigenza del cacciatore di entrare in un terreno altrui per sparare. Affinché possa impedire al cacciatore di entrare nel suo fondo, il cittadino deve dotare lo stesso di una recinzione alta almeno 1,20 metri trasformando il fondo aperto in un “fondo chiuso”, con notevole esborso di denaro.

Tutto questo deve cambiare, ma per cambiare occorre trovare legislatori sensibili alla causa del danno che i cacciatori insensibili possono recare ai privati se non stanno attenti a dove passano.

Fortunatamente ai sindaci è rimasto qualche strumento per limitare la caccia. 

Chi ha un interesse legittimo nell'allevamento dei cavalli, potrebbe tentare di sensibilizzare il sindaco, perché metta dei vincoli maggiori a dove, come e quando i cacciatori possono sparare.

Chi ha avuto un danno morale e patrimoniale da cacciatori entrati nella propria proprietà, facendo fuggire i cavalli, causando disordine e insicurezza pubblica, quando non veri e propri incidenti con vittime, ha il diritto e dovere di denunciare il fatto ai carabinieri ed, eventualmente, di intentare una causa civile per danni, posto che il cacciatore sia conosciuto e identificato, e si rifiuti di pagare con la propria assicurazione i danni che ha eventualmente causato.