Art. 672 Codice Penale. Omessa custodia e mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052], animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Botta e risposta per capire meglio:

  • E' responsabile solo il proprietario in anagrafe equidi o anche il detentore?

In tema di omessa custodia di animali l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona (non intestarsi il cavallo in anagrafe non scagiona dalle colpe). La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'art. 672 c.p. relazione l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussita una relazione di proprietà in senso civilistico.

  • Occorre l'accertamento della pericolosità dell'animale?

No, non occorre l'accertamento della pericolosità dell'animale: nel caso dei cavalli o altri equini è sufficiente l'abbandono o l'inadeguata custodia in luogo aperto. In tal caso la pericolosità è presunta in quanto si deve intendere derivante dal fatto stesso di lasciare senza o con inadeguata custodia degli equini, in rapporto all'indole degli stessi che li rende non pericolosi, per la loro particolare natura, solo quando siano convenientemente custoditi. Attenzione: la recinzione elettrica non è considerata una recinzione a prova di fuga. Basta infatti un cortocircuito, interruzione temporanea di corrente, per permettere la fuga dei cavalli.

  • Che tipo di reato si può configurare se capita l'incidente?

Il reato di cui all'art. 672 c.p. è reato istantaneo ad effetti permanenti che cessano con la rimozione della situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e si configura in 3 fattispecie criminose: lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta animali pericolosi.

  • Cosa succede se il cavallo o pony è libero e slegato in luogo con visitatori?

In caso di incidente è una omessa custodia. 

  • Quale tipo di reato si configura nel caso di lesioni cagionate da animali incustoditi?

Nel caso di lesioni cagionate da animali incustoditi la contravvenzione in argomento concorre con il delitto di lesioni personali colpose. 

  • L'omessa custodia di cavalli, o altri equini, vaganti per le strade rientra nell'art. 672 c.p.?

Sì, tutti gli animali da tiro, soma o corsa rientrano se incustoditi, vaganti e randagi, nell'omessa custodia e mal governo.

Come funziona la norma

La norma è inserita nella sezione II del codice penale che sancisce le contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica e, in particolare, il paragrafo 1 riguarda proprio l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito, o nelle abitazioni.

Il precetto penale si completa sistematicamente con la norma di cui all’articolo 2052 del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale: “Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

In altri termini, ai sensi dell'art. 2052 codice civile, la responsabilità del proprietario o detentore dell'animale è presunta, ed è fondata sul rapporto di fatto con l'animale stesso. La presunzione di colpa del custode dell'animale per il danno cagionato dallo stesso è superabile solo con la prova del caso fortuito.

La Suprema Corte (14/09/2000, N. 12161) ha stabilito che: “La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità: all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale”.

Il caso fortuito che scagiona

Il caso fortuito è:

  • imprevedibile
  • inevitabile
  • eccezionale

Esempi: nubifragio, terremoto, ladri che tagliano la recinzione di notte.

L'imprevedibilità, ai fini dell'individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso che è necessario accertare l'eccezionalità del fattore esterno, un fattore oggettivo che non rientra tra quelli controllabili dal responsabile dell'animale.

Poiché i proprietari/custodi di animali, potrebbero tentare di far ricorso sempre al caso fortuito per scagionarsi, vale la pena ricordare che sono diverse le sentenze che non hanno riconosciuto il caso fortuito e condannato il proprietario/detentore dell'animale per i danni da questo cagionati.

E' irrilevante che l'animale venga a contatto con il danneggiato:

  • per caso
  • per volontà del danneggiato (persona che decide di toccare il cavallo)

per l'art. 2052 c.c. chi usa l'animale per un proprio interesse (anche non patrimoniale) deve rispondere comunque dei danni da esso causati.

Non si può attribuire la colpa al cavallo, in quanto l'imprevedibilità del cavallo non è un caso fortuito, bensì è la norma relativa alle caratteristiche etologiche di specie.

Per scagionarsi con l'argomento del caso fortuito occorre dunque provare che sia successo qualcosa di esterno (nubifragio, terremoto, etc.) che realmente era inevitabile poiché dovuto a forze esterne non sotto il controllo del proprietario o detentore dell'animale.

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