Aprire un maneggio di cavalli richiede una pianificazione attenta e una buona conoscenza del settore. Non basta infatti essere amante dei cavalli e della vita all’aria aperta per gestire al meglio un’attività, sono molti gli adempimenti burocratici e le spese da sostenere, anche impreviste, quindi occorre avere buone capacità imprenditoriali.

Per aprire un maneggio servono competenze, capacità di investire e pianificare le entrate necessarie e soprattutto una struttura adeguata, che può essere comperata, affittata, o eretta da zero su terreno di proprietà. A seconda del target di persone di cavalli che si vogliono attirare, del tipo di attività che si avvieranno, il piano economico degli investimenti può variare notevolmente. Ci sono strutture infatti adatte per l'equitazione da campagna, altre che devono accogliere e formare persone di cavalli per l'agonismo e che richiedono più infrastrutture, qualifiche e servizi, e quindi anche un capitale di investimento maggiore.

 

Variabili da valutare:

  • La domanda e l'offerta locale per capire se c'è concorrenza in loco e il potenziale bacino di utenza.
  • Il piano di spese per l'acquisto o l'affitto della struttura, dei cavalli, dei finimenti e selleria necessari, dei servizi da offrire e prodisporre.
  • Le competenze necessarie in materia di equitazione e di gestione dei cavalli, maturate nella pratica e attraverso l'acquisizione delle specifiche patenti.
  • Come acquisire i cavalli giusti per le specifiche attività che si vogliono avviare.
  • Reperire personale qualificato per le varie mansioni in scuderia.
  • Pianificare la strategia di promozione per far conoscere l'attività attraverso il web, i social e nella comunità in cui si vive.

L'iter burocratico è complesso, è occorre valutare se farsi aiutare da professionisti per la preparazione e presentazione di tutta la modulistica occorrente al Comune dove si intende avviare l'attività.

Requisiti formali di avvio dell'attività

Per aprire un’attività di maneggio, occorre presentare la SCIA denominata attività di stallaggio - maneggio (e similari) corredata dei necessari documenti.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) non è assoggettata a marca da bollo.

Qui di seguito la modulistica in pdf scaricabile pigiando sul numero dell'apposito modulo:

2180 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari)
Allegati al modulo principale
0070 – Procura speciale / Delega
2183 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile della struttura/impianto
2184 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del veterinario consulente per gli aspetti zootecnici e l’assistenza agli animali
2188 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte di altre persone indicate ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
3035 – Comunicazione di attivazione per attività insalubre
 

Termini di conclusione del procedimento

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della domanda all’amministrazione competente, facendo però presente che se la pratica viene rifiutata si rischia di aver investito a vuoto.

Lo sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il predetto termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l’Amministrazione adotta comunque i predetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, che segue integralmente:

  • Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
  • E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
  • I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello, contestualmente alla SCIA.

L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti medesimi, che viene comunicato dallo Sportello dell'amministrazione locale competente all’interessato che ha presentato la domanda.

Riferimenti normativi