Decreto del Masaf del 12 di luglio n. 363907

Art. 1

Al fine di procedere alle verifiche relative al corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società di corse, di cui all’art. 7, comma 3, degli accordi sostitutivi sottoscritti tra il Ministero e le Società riconosciute per l’anno 2022, sono nominate due Commissioni costituite dai dipendenti di seguito elencati:

Commissione 1
- Sauro Santinami, con funzioni di Presidente - Giuseppina Donadio
- Sabrina Tonolini
Sostituto: Emanuela De Pascalis Commissione 2
-Attilio Tonolo con funzioni di Presidente -Enrico Munzi
-Marco Esposito
Sostituto Domenico Prota

Art. 2

1.Le verifiche delle commissioni sono svolte secondo i seguenti criteri:

a) Le società di corse riconosciute e destinatarie delle sovvenzioni sono ordinate per area geografica (Nord, Centro e Sud) come da schema allegato (All.1);

b) Ogni area geografica viene suddivisa in due fasce economiche, assumendo quale valore di riferimento la media del totale delle sovvenzioni assegnate;

c) Sarà individuata, tramite sorteggio, una società di corse per ogni fascia economica nel corso di una seduta pubblica da tenersi anche in video conferenza;

2.Per le Società di corse estratte, al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministero effettua il controllo a campione, nella misura minima del 10% dei documenti giustificativi delle spese, ammontanti almeno al 20% dell’imponibile inerente alle attività di gestione delle corse.

3. L’Amministrazione si riserva di ampliare il numero delle società di corse da verificare.

Art. 3

1.I costi ammessi a rendicontazione (All.2) sono quelli afferenti alla organizzazione delle corse e alla gestione degli ippodromi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di corse nell’anno 2022.

2.La documentazione contabile prodotta deve riferirsi a prestazioni di beni e servizi resi nel medesimo anno. Il relativo pagamento può invece essere effettuato anche in epoca successiva al 31 dicembre 2022.

3.Le voci di costo sono da computare al netto dell’IVA, se la società è soggetto IVA. 4.Non rientrano nelle voci di costo ammissibili le seguenti voci:

  1. a)  Imposte sul reddito della società di corse;

  2. b)  Imposte comunali o regionali;

  3. c)  Spese di consulenza contro le Amministrazioni pubbliche.

Art. 4

1.Le Commissioni effettuano i controlli di natura amministrativa con esame della documentazione presso gli Uffici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e/o con visite in loco per verificare le spese sostenute per l’attività inerente allo svolgimento delle corse ivi compresa l’attività di ripresa delle immagini televisive. Tale documentazione deve essere resa disponibile, dietro richiesta delle Commissioni, corredata da un file excel suddiviso per voci di costo con l’indicazione dei documenti giustificativi la spesa e dei relativi estremi del pagamento.

2.L’incarico svolto dai funzionari del Ministero deve considerarsi compreso nellaloro attività istituzionale senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione e che la spesa per le eventuali missioni sarà imputata sulla base delle disponibilità del cap.1934 pg 2.

3.L’Ufficio PQAI VIII fornisce il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di verifica.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)


D.M. Direttore Generale n. 363907 del 12 luglio 2023 - Nomina delle commissioni per la rendicontazione sovvenzione anno 2022