Horse Angels raccomanda sempre i passaggi di proprietà dei cavalli ceduti a terzi, per tante ragioni e nella fattispecie, perché dei danni provocati da un animale possono rispondere sia il proprietario in anagrafe che il detentore. 

La vicenda

Anni fa promuovemmo il ricollocamento di un equino in esubero dall'ippica, raccomandando il passaggio di proprietà, che non fu fatto perché affidato a proprietario entrante, che si rilevò negligente su questo punto. Tempo dopo il cavallo scappò dal recinto senza causare danni a cose o persone. Fu catturato da autorità locali, e posto sotto sequestro amministrativo in stallo presso maneggio di zona che si adoperò per recupero con proprio mezzo di trasporto. Dopodiché, mediante l'intervento asl, l'autorità risalì alla scuderia ippica proprietaria in anagrafe, chiamandola a ritirare l'equino entro 30 giorni dalla notifica di sequestro amministrativo e a pagare 40 euro al giorno per ogni giorno di detenzione presso la struttura ospitante, onde evitare ulteriori addebiti per indebita custodia.

La scuderia ippica ancora proprietaria in anagrafe dimostrò la cessione a terzi con bolla di accompagnamento (documento di trasporto), ma non fu esonerata dalle autorità preposte al ritiro del cavallo e a pagamento della pensione di stallo. La scuderia si rivolse allora a Horse Angels, perché spiegasse alle autorità che il proprietario di fatto era un terzo con ulteriore documentazione, il contratto di adozione. Neppure il contratto di adozione, in quanto scrittura privata non registrata, fu ritenuto documento valido per l'esonero di responsabilità in capo al proprietario in anagrafe equidi. Nel contratto di adozione però si faceva riferimento all'obbligatorietà del passaggio di proprietà entro 30 giorni dall'avvenuta cessione. Horse Angels rintracciò allora l'adottante, lo obbligò a passaggio di proprietà in anagrafe equidi, inviò l'atto alle autorità locali per la traslazione della responsabilità.

Solo ad avvenuta comunicazione del passaggio di proprietà l'adottante potè riprendersi l'animale. Trattandosi di un'adozione ai fini di trovare casa ad un cavallo a fine carriera, non traendo l'adottante alcun reddito dalla presa in possesso dell'equino in questione, detenuto a solo titolo di affezione, lo "stalliere" rinunciò a farsi pagare il mantenimento temporaneo in stallo che, nel frattempo che tutte le pratiche amministrative erano state poste a termine, superava abbondantemente il mese di alloggio.

Tutta la questione fu risolta in amichevole perché non ci furono danni a cose o a persone e dunque non vi fu una terza parte a reclamare il torto subito. Né il maneggio ospitante, studiando il caso, ritenne fosse opportuno farsi risarcire il mantenimento temporaneo.

Il punto è che i cavalli spesso fuggono dai recinti ed è sempre meglio prevenire che aggiustare dopo le cose. Non sempre le soluzioni possono essere amichevoli.

La fuga del cavallo e i danni, chi risponde

La responsabilità civile

  • Responsabilità civile - Danno cagionato da cosa in custodia – 2051 C.C., risponde il detentore.
  • Responsabilità civile - Danno cagionato da animali – 2052 C.C., risponde il proprietario.

Entrambi i soggetti dunque possono rispondere e decide l'autorità preposta, in base alla documentazione allegata, chi è eventualmente il colpevole.

In caso di danni a cose e persone, con processo di addebito per la responsabilità, se il condannato non è d'accordo, nel caso di proprietario ad esempio, può a sua volta adire in giudizio per cercare di dimostrare la colpa del detentore.

Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Quindi il Proprietario per non incorrere nella responsabilià deve dimostrare: o il caso fortuito, o l’utilità per chi lo ha in uso (ad esempio il detentore ne trae un reddito), o la translazione della responsabilità a terzi (nel caso abbia dato via l'animale, ma ricordiamo che dare via un equino, senza pezza di appoggio cartacea che giustifichi a che titolo e a quali condizioni, potrebbe non scagionare il proprietario).

Cosa significa. Se il cavallo del caso citato avesse provocato un incidente, la richiesta di risarcimento danni poteva essere fatta al proprietario, il quale a suo volta avrebbe potuto agire in giudizio per rifarsi sul detentore che non aveva registrato il passaggio di proprietà, nonostante quell'obbligo pendesse. Alla fine probabilmente il magistrato avrebbe attribuito la responsabilità al detentore, negligente non solo di custodia, ma anche di mancata registrazione del passaggio di proprietà ai fini assicurativi. Ma se invece il proprietario non avesse avuto alcuna pezza di appoggio (fattura di vendita, contratto di affido, adozione, cessione, documento di trasporto, altro...) per la traslazione della responsabiltà a terzi, avrebbe fatto più fatica a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

La responsabilità penale

Art. 672 C.P. Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito ... omissis.

Il cavallo rientra tra gli animali potenzialmente pericolosi. Il danneggiato può dunque citare in giudizio penale, e cercare di avere il risarcimento patrimoniale e morale lì, il proprietario o il detentore di un equino che gli ha causato un danno.

Dare via dunque un cavallo, senza passaggio di proprietà, a una persona "inesperta", espone il proprietario a causa civile o penale perché il cavallo rientra tra gli animali potenzialmente pericolosi.

La prevenzione è sempre la migliore strategia.

Registrazione del passaggio di proprietà: il modo migliore per stare tranquilli

La cessione o l’acquisto di un cavallo vanno certificati onde evitare di cadere in errori alle volte stupidi e legati a superficialità. Se anche il cavallo è ceduto gratuitamente, l'atto di compravendita per l'anagrafe equidi va registrato.

Il PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DEL CAVALLO COMPETE SEMPRE A CHI CEDE, A MENO CHE NON SIA STABILITO DIVERSAMENTE DA CONTRATTO DI CESSIONE

Il passaggio di proprietà del cavallo è a carico del cedente. Se si stabilisce che il costo e l'onere spettino a chi prende in carico, serve un contratto scritto per la traslazione della responsabilità. Non va affidato al caso.  

In linea di massima è chi cede che deve consegnare all’ufficio di anagrafe preposto la comunicazione di vendita, la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per il passaggio, la copia dei documenti di identità e codice fiscale di chi cede e di chi prende.  Poi sarà l’ufficio che registrerà il passaggio di proprietà del cavallo scrivendolo sul passaporto in caso di cavalli iscritti all'AIA, o inviando una lettera di avvenuto passaggio con adesivo per passaporto in caso di cavalli ex Unire.

Al link che segue la nostra proposta di modulistica per pasaggi di proprietà, contratti di affido, cessione, adozione per cavalli ceduti a titolo gratuito. Link