DECRETO 2 febbraio 2016
Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi. (16A03133) (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 68; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976, recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O.; Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi; Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante "Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino); Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere segnalati casi di anemia infettiva degli equidi; Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli equidi, un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria uniforme per tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi senza avvalersi dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai fini della esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi; Considerato che l'applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal 2006, fino alla ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di acquisire maggiori conoscenze sull'epidemiologia e sulla diffusione dell'infezione nonche' in materia di diagnostica di laboratorio; Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15 del 15 maggio 2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, secondo cui l'abrogazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e le misure previste dal presente decreto «consentiranno di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso tempo, di eliminare i controlli sierologici annuali limitati alle tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un inutile onere in termini di impiego di risorse e costi»; Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto, che sostituisce integralmente il citato decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976, al fine di armonizzare e rendere piu' efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e criteri 1. E' reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano l'attuazione.
3. E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al presente decreto.
4. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art. 2, comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.
Allegato 1 CRITERI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA PREMESSA
La sorveglianza ed il controllo hanno i seguenti obiettivi:
- Limitare la diffusione dell'infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi internazionali;
- Adeguare le modalita' di sorveglianza in funzione del livello di rischio di diffusione dell'infezione a livello territoriale, tenendo conto anche delle evidenze epidemiologiche derivanti dai precedenti piani di controllo, limitando i costi per la comunita';
- Implementare i sistemi informativi dedicati per migliorare l'efficacia della sorveglianza epidemiologica.
DEFINIZIONI
Area a rischio elevato:
a) Regioni e Province Autonome in cui, a seguito dell'applicazione del Piano previsto dall'O.M. 6 agosto 2010, e' stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN;
b) Regioni e Province Autonome in cui e' stato controllato piu' del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'O.M. 2010 e' risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell'intervallo di confidenza).
Aree a rischio basso:
le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato.
Caso accertato di AIE: Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma.
Caso incidente di AIE: Ogni nuovo caso accertato in una azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di eta'.
Caso prevalente di AIE: Ogni caso di AIE, gia' accertato ufficialmente in precedenza.
Focolaio incidente di AIE: Azienda indenne nella quale si riscontra il primo caso di AIE. Nella presente definizione sono comprese anche le aziende in cui vengano introdotti equidi rispondenti alla definizione di caso confermato. Anche questa fattispecie deve essere notificata sul SIMAN.
Focolaio prevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di AIE non ancora estinto. Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del presente decreto, presso cui sono mantenuti in vita, in condizioni di biosicurezza, gli equidi sieropositivi.Nel caso in cui il capo sieropositivo venisse spostato dalla struttura nella quale si trovava al momento della conferma per essere detenuto in isolamento, secondo le misure di biosicurezza di cui all'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE", ad altra struttura a distanza di biosicurezza dalla precedente, il detentore deve richiedere l'assegnazione di un nuovo codice aziendale in quanto tale fattispecie rappresenta un'unita' epidemiologica distinta.
Area di sorveglianza attiva (ASA): Si considera l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE. Cluster di infezione (si puo' applicare in aree del territorio a rischio basso): Sono costituiti da aree in cui sono presenti almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza massima di 5 Km. I cluster comprendono tutti gli allevamenti compresi entro i buffer confluenti aventi raggio di 5 Km tracciati intorno alla localizzazione geografica delle aziende sede di focolaio. I cluster sono definiti dalla contiguita' territoriale, indipendentemente dalla localizzazione inter-provinciale e/o inter-regionale. Il cluster potra' essere estinto quando tutti i focolai attivi (incidenti o prevalenti) in esso presenti risulteranno estinti. In caso di persistenza di un singolo focolaio prevalente, saranno applicate solo le misure previste per l'ASA.
Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui: • e' stato individuato un equide sospetto sierologico o sospetto clinico; • e' transitato un soggetto che rientri nella definizione di caso accertato di AIE nei 12 mesi antecedenti la diagnosi ed ogni azienda verso cui sono usciti soggetti provenienti dal focolaio incidente.
Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini: e' il sistema gestito dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva (CRAIE) che, integrando i dati relativi alle notifiche dei focolai su SIMAN e delle aziende censite in BDN, fornisce ai Servizi Veterinari, alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed al Ministero della Salute, uno strumento di reportistica, di verifica e di gestione operativa delle azioni previste dal presente decreto, consentendo l'utilizzo di informazioni semplificate e verificate alla fonte per la gestione "di campo" delle attivita' di sorveglianza epidemiologica.
Test diagnostico di screening: Uno fra i test ELISA approvati dal Centro di referenza da impiegare ai fini della sorveglianza sierologica. Test diagnostico ai fini della movimentazione internazionale: Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH effettuato dai laboratori accreditati degli IIZZSS. Test diagnostici di conferma: 1. Il CRAIE ai fini della conferma diagnostica impiega il Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH. 2. In caso di esito discordante fra test di screening e test di conferma potranno essere utilizzati altri metodi raccomandati dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH per verificare la specificita' del test di screening.
Caso Sospetto di AIE: 1. Ogni equide risultato positivo ad un test sierologico di screening, fino a conclusione dell'iter di conferma da parte del Centro di referenza. 2. Ogni caso di positivita' sierologica riferibile al punto 2 della definizione relativa ai test diagnostici di conferma. 3. Ogni equide presente in un focolaio di anemia infettiva fino a conclusione negativa degli esiti. 4. I puledri nati da fattrici positive, fino al compimento del dodicesimo mese di eta'. 5. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE fino ad accertamento diagnostico. Periodo a rischio: Periodo di attivita' vettoriale compreso tra maggio e ottobre.
ATTIVITA' DI CONTROLLO Aree a rischio elevato: Tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. Aree a rischio basso: Devono essere sottoposti a controllo: 1. tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di eta'. Tale test ha validita' di tre anni. 2. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti situati all'interno delle ASA. 3. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster fino all'estinzione dei focolai corrispondenti. Se nell'ambito di tali controlli viene individuato un nuovo focolaio incidente, l'area corrispondente al cluster sara' estesa a partire da quest'ultimo. Categorie a rischio: Indipendentemente dalle sopracitate categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie: 1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da "lavoro" nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale (BDN); 2. tutti i muli; 3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o piu' muli; 4. in sede di macellazione tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale. Nel caso sia confermata la positivita' sierologica su sangue prelevato al mattatoio, il CRAIE invia comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale in cui ha sede l'allevamento di origine, al fine di attuare gli adempimenti di competenza, e, per conoscenza, al Servizio che opera presso il mattatoio per i rispettivi adempimenti di competenza. Indicazioni operative Si raccomanda l'esecuzione dei controlli sierologici prima dell'inizio del periodo a rischio. La modulistica per l'invio dei campioni agli Istituti Zooprofilattici ed al Centro di referenza e' riportata ai seguenti Moduli A e B che devono essere compilati chiaramente ed in ogni loro parte. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono interamente a carico del proprietario o del detentore dell'equide.
AZIONI CONSEGUENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI AIE I soggetti dichiarati sospetti in conformita' alla fattispecie di cui al punto 2 alla definizione di "caso sospetto di AIE", dovranno essere sottoposti alle seguenti misure: 1. esecuzione di controlli ogni 6 mesi fino ad accertamento definitivo dello stato sierologico. Tutti gli esami eseguiti su tali soggetti devono essere riportati sul documento identificativo indicandone l'esito e la metodica utilizzata. 2. Il test sierologico di screening deve essere esteso, con cadenza semestrale, anche agli altri equidi mantenuti nella stessa azienda. 3. La movimentazione di tali soggetti e' subordinata alla compilazione del modello 4 recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale che trasmettera' l'informazione alla azienda sanitaria ricevente, anche ai fini dell'estensione nell'azienda di destinazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
AZIONI CONSEGUENTI ALL'APERTURA DI UN FOCOLAIO Oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del decreto il servizio veterinario ufficiale dovra': 1. Condurre l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda di indagine epidemiologica" resa disponibile dal CRAIE nel Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini". 2. Effettuare il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza e/o destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positivita' ed estendere ad esse lo screening sierologico, trasmettendo tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio. 3. Adottare le misure di biosicurezza come descritte nell'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE". 4. Sottoporre a controllo gli equidi presenti negli allevamenti situati nelle ASA connesse a focolai incidenti entro 30 giorni dalla loro conferma come notificata su SIMAN. Parte di provvedimento in formato grafico
MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE 1) L'area destinata all'isolamento che puo' ospitare piu' soggetti sieropositivi, puo' essere un paddock esterno, purche' sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche: - reti anti-insetto a porte e finestre; - presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi; - rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche; - canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami; - pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unita' sanitaria locale; - pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati. 2) La movimentazione di cui all'art. 4 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1°aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida. Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento. 3) L'esito dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonche' al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario. Parte di provvedimento in formato grafico