Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 del Codice penale, che introduce un’ipotesi molto ampia e – purtroppo – molto comune, di raggiri in cui ci si pò trovare nelle compravendite.

Cos’è la truffa

Il legislatore indica che la truffa è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.

Dunque, secondo il Codice penale non è sufficiente sfruttare l’ignoranza altrui. Per poter ipotizzare questo tipo di reato è necessario che il commerciante abbia posto in atto degli “artifizi”. Questi ultimi corrispondono a una messa in scena che sia preparata nei minimi dettagli per poter ottenere dei profitti, a discapito della vittima della truffa. In tal senso, l’artifizio è dunque accomunabile ad una forma di alterazione della realtà esterna, e questa casistica si può applicare se, ad esempio, il cavallo è venduto con vizi occulti, o se è trattato farmacologicamente per nascondere patologie importanti all'atto dell'acquisto. Se viene chiesto un anticipo di denaro e poi il cavallo non viene consegnato. Se viene consegnato un cavallo con un microchip o passaporto che non sono i suoi, etc...

Per poter concretizzare una truffa non è sufficiente una semplice bugia: è invece necessario che si verifichi un raggiro ai danni della vittima. La vittima dovrà pertanto, in qualche modo, essere partecipe alla truffa, ad esempio consegnando volontariamente del denaro al truffatore.

Il reato di truffa potrà insomma verificarsi in vari modi. Si pensi alla possibilità di indurre un soggetto a effettuare un determinato comportamento. Oppure si pensi a un’omissione, ovvero quando magari la vittima della truffa non pretende la restituzione di un credito poiché è stata indotta a pensare che il proprio diritto alla restituzione del denaro non esista. O, ancora, mediante un negozio giuridico, come ad esempio un contratto sottoscritto che in qualche modo non si rivela valido per la permuta del cavallo, se era stabilita dal contratto a determinate condizioni.

Come viene punito il reato

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro, salvo aggravanti.

Il reato è perseguibile a querela di parte. Il che, in altri termini, vuol dire che la parte lesa, il truffato, deve sporgere denuncia presso le autorità, al fine di poter agire nei confronti del responsabile. I termini per poter agire sono pari a 3 mesi dal compimento dei fatti.

Ad ogni modo, la norma precisa che ci sono delle situazioni in cui la truffa è perseguibile anche senza querela di parte, bensì attraverso un’attivazione del meccanismo della giustizia senza che vi sia una espressa volontà dichiarata della parte lesa.

La denuncia

La denuncia è la comunicazione formale, all’Autorità Giudiziaria, di un fatto penalmente rilevante (c.d. “fonte di notizia di reato”). Autorità giudiziaria: carabinieri, polizia, guardia di finanza, municipale.

La querela

E' la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato – la c.d. persona offesa – (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda all’accertamento dei fatti e alla punizione di chi ne sarà individuato come responsabile alla Procura della Repubblica dove il reato si è svolto.

La forma scritta

Le denunce, querele ed esposti devono essere preventivamente predisposti dall’interessato in forma scritta. Gli eventuali allegati devono essere numerati progressivamente e richiamati in un indice riassuntivo al termine dell’atto. È possibile nominare un difensore di fiducia (avvocato); in tal caso la nomina deve essere autenticata da quest’ultimo che può provvedere anche al deposito.
È raccomandata l’elezione di domicilio (l’indicazione del luogo in cui si chiede che vengano effettuate le comunicazioni relative al procedimento scaturito dalla denuncia/querela).

CHI PUO' PRESENTARLA

  • il cittadino, anche quale legale appresentante di una società o altra persona giuridica
  • il difensore munito di procura speciale
  • chi è informato dei fatti anche se non è parte lesa direttamente