Per carcasse di animali qui si intende il derivato dalla macellazione di animali destinati al consumo umano, dalla produzione di alimenti di origine animale, dallo smaltimento dei cadaveri sia degli animali da reddito sia di quelli d' affezione, dall’applicazione di piani di eradicazione delle malattie infettive del bestiame ordinati dalle aziende sanitarie di competenza.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 si applica a quei corpi di animali che sono esclusi dal consumo umano per “legge” (materiale a rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili, materiale in grado di trasmettere malattie all’uomo o agli animali, ecc..) o per “scelta” (ad esempio, per motivi commerciali o affettivi).

I corpi di animali deceduti devono essere raccolti nel più breve tempo possibile. Qualora non sia possibile la raccolta entro le 24 ore delle carcasse animali, l’allevatore deve garantire che le carcasse stesse non creino problemi per la salute pubblica, per altri animali o danni all’ambiente.

Le carcasse sono smaltite principalmente e conformemente a quanto previsto dal Regolamento:

  •  in impianti di incenerimento o coincenerimento;

  •  in impianti di trasformazione, dal ciclo di lavorazione di quest'ultima categoria di impianti si ottengono vari prodotti finiti, come, ad esempio, grassi animali e farine proteiche.

I prodotti di entrambe le tipologie possono essere destinati, grazie al loro potere calorifico, all’incenerimento combustione presso centrali termoelettriche e forni inceneritori per la produzione di energia elettrica.

In base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, dei propri animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali);  degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo, a condizione che sia fornita la seguente documentazione: 

  •  autorizzazione al sotterramento rilasciata dall’autorità sanitaria locale (Sindaco), sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
  •  copia della denuncia di decesso dell’animale agli uffici territorialmente competenti; 
  •  certificato veterinario che attesti le cause di morte. 

Copia dei documenti di cui ai punti precedenti è conservata agli atti dell’ASL per un periodo di almeno due anni.

Deroghe allo smaltimento

Il Regolamento (CE) 1069/2009 prevede la possibilità di interramento con deroghe allo smaltimento in alcuni casi che vanno approfonditi con la propria ASL veterinaria. Generalmente si tratta di casi in cui vi è difficoltà di accesso dei mezzi di rimozione delle carcasse, sospetto di malattia infettiva trasmissibile, in zone isolate. 

Individuazione delle zone isolate

L’individuazione delle zone isolate e delle modalità di smaltimento in deroga sono state disciplinate dall’Accordo di Conferenza Unificata (Rep. Atti n.20/CU del 7/02/2013) “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n.1774/2002”.

Le linee guida generiche di cui sopra per essere valide devono essere deliberate dalle Giunte Regionali.  Ogni Regione può avere dunque un regolamento ad hoc, con particolarità e specifiche locali. 

In particolare, vi possono essere regioni che non consentono all'inumazione di equidi e altre che acconsentono con le modalità descritte. Vi possono poi essere casi di esclusione preventiva, quando il seppellimento delle carcasse ricade all’interno di aree classificate a pericolosità idraulica ed idrogeologica elevata, come rappresentate nella pianificazione di bacino e negli atti di governo del territorio; all’interno delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile; in zone soggette a fenomeni di erosione concentrata e diffusa; in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; in aree soggette ad attività vulcanica ed idrotermale;  in zone urbanizzate o aree industriali.

Condizioni per l’interramento in loco

Dato quanto riportato in precedenza, si ritiene che l’opzione interramento possa essere praticabile, generalmente parlando, laddove la legge regionale lo consenta, nei casi riconducibili a piccole aziende, in cui la quantità di carcasse da smaltire sia limitata a poche unità/anno (smaltimento occasionale) e che siano ubicate in zone effettivamente remote da rischi per gli umani. 

L’interramento appare di più complessa applicazione laddove si ipotizzi - di routine - un numero di decessi consistente per anno, tenuto conto anche della massa tipica della specie animale considerata.

Si ritiene che l’interramento degli animali debba avvenire in condizioni ambientali che non comportino rischio di contaminazione delle acque superficiali, sotterranee e del suolo, ma al tempo stesso assicurino che le aree interessate possano rapidamente tornare a condizioni naturali, quindi senza necessità di particolari presidi o monitoraggi. 

I siti destinati all’interramento devono dunque essere ubicati in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:

a) per struttura geologica e mineralogica; 

b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;

c) per il livello della falda idrica e sua protezione naturale;

d) per la distanza da corpi idrici superficiali.

Il terreno dell’area scelta dovrà essere sciolto sino alla profondità di 3 metri circa o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, essere asciutto e presentare caratteristiche di aerazione, permeabilità, pH, tali da permettere al massimo la degradazione aerobica, favorire il processo di mineralizzazione delle carcasse animali evitando la formazione di accumuli di percolato e biogas. In tal senso i terreni superficialmente argillosi sono generalmente ritenuti inadatti, sia perché le acque di precipitazione possono ristagnare, sia perché l’impermeabilità ostacola la dispersione dei prodotti della putrefazione.

Riguardo alle modalità costruttive della fossa, è possibile tener conto dei seguenti criteri:

- realizzazione di una fossa singola, di dimensioni congrue con la tipologia di capo da interrare, con uno strato di ricopertura della carcassa compreso tra 2 e 3 m, eventualmente mescolato con sabbia per favorire la circolazione di aria e portato ad una quota maggiore di circa 30 cm rispetto al livello originale del suolo, al fine di compensare le perdite di volume dovute alla mineralizzazione;

- nel fondo della fossa e sopra la carcassa è opportuno prevedere uno strato indicativamente di 20-40 cm di materiale vegetale/organico (ad es. paglia e letame) che favorisca un'ottimale mineralizzazione;

- qualora si ritenga che le caratteristiche naturali del terreno possano pregiudicare una ottimale circolazione di aria, non permettendo quindi una rapida mineralizzazione, potrà risultare necessario prevedere l'inserimento temporaneo nella fossa di tubi di aerazione opportunamente forati;

- per evitare l'eccessiva infiltrazione di acqua piovana nella fossa dovrà essere valutata la necessità di copertura temporanea (ad es. tramite teli o ondulina). 

Vigilanza

Il Comune disciplina le procedure di interramento e tiene censimento, preferibilmente georeferenziato, dei siti di interramento e degli animali ivi sepolti.

La Polizia Municipale e la ASL vigilano per quanto di competenza e, in particolare, ai Servizi Veterinari compete l’accertamento della corretta identificazione degli animali sepolti e che non vi siano rischi di trasmissione di zoonosi.

Per ogni altro aspetto, essendo qui descritte condizioni generali, occorre fare riferimento al Regolamento Regionale in essere che può essere richiesto alla Unità Operativa Veterinaria pubblica (USL) competente per il proprio territorio.