Per diventare guardia zoofila, o ecozoofila, si deve frequentare un corso della durata di circa tre-quattro mesi, terminato il quale l'aspirante guardia deve sostenere un esame. Successivamente sarà cura della Associazione Animalista Ambientalista che ha tenuto il corso, che di solito richiede rimborso spese per il percorso formativo, richiedere il rilascio del decreto prefettizio. Senza il decreto del prefetto, non si è abilitati a elevare prescrizioni o sanzioni durante i controlli.
 
Inoltre, diversamente da quanto si potrebbe pensare, la guardia ecozoofila è un'attività di volontariato. Ciò significa che il lavoro è del tutto gratuito e le prestazioni non sono prestabilite da un contratto di lavoro tradizionale. Ne consegue, che le guardie zoofile non maturano ferie, malattia, TFR o altri benefit del lavoro dipendente. Devono comunque essere coperte da trattamento assicurativo per malattie, infortuni e danni a terzi, che deve essere compreso nella tessera associativa, e suo costo, dell'ente presso il quale si è affiliati.

Per iniziare il percorso, occorre informarsi sui corsi eventualmente messi a disposizione dagli enti locali animalisti e ambientalisti della provincia di residenza e cominciare a studiare in previsione dell’esame.

Senza decreto del Prefetto di riconoscimento come guardia particolare giurata, negli eventuali controlli territoriali su missione predisposta dall'ente con il quale si è affiliati, si potrà solo notificare l'esito del sopralluogo alle forze di polizia ordinarie (ATS veterinaria, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Municipale, Procura), senza avere autonomia di intervento correttivo. Va inoltre saputo che il Decreto del Prefetto di riconoscimento ha validità solo per quel determinato territorio e può avere dei limiti, ad esempio solo per controlli agli animali da affezione che escludono quelli di allevamento.

 

Il riconoscimento del Prefetto come guardia particolare giurata volontaria

La qualifica di guardia particolare giurata volontaria zoofila è riconosciuta dal Prefetto, ai sensi dell'art. 138 del  T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773),  per una durata biennale, a chi intende esercitare attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali e/o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 189/2004, per conto di una associazione legittimata a chiederne il rilascio.
 
Sono legittimate a chiedere la nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila al Prefetto del territorio dove si voglia agire:
  • le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;
  • le associazioni operanti nel campo della difesa e della protezione degli animali riconosciute dalle Regioni o iscritte al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore);
  • le associazioni individuate, con decreto del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 19-quater Disp. coord e trans. c.p., in quanto autorizzate a chiedere l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca;
  • le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale, cui fa riferimento l'art. 27, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992, in quanto riconosciute titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato.
Per l'attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria zoofila, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.UL.P.S. , con  particolare riguardo alla "buona condotta".

Durante l'espletamento del relativo servizio, la guardia particolare giurata volontaria zoofila, munita di valido decreto di approvazione rilasciato dalla competente Prefettura, indosserà l'uniforme approvata con decreto prefettizio, secondo la previsione degli artt. 230 e 254 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione della nomina a guardia giurata volontaria può essere presentata dal legale rappresentante di una delle associazioni sopra indicate, purché l'associazione sia munita di un'adeguata struttura e organizzazione per poter svolgere tale attività.

Cosa fare

La domanda va presentata alla Prefettura della provincia in cui l'aspirante guardia ha la propria residenza su appositi moduli da richiedere alla prefettura medesima.

Per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata volontaria zoofila, sempre il legale rappresentante dell'Associazione, almeno novanta giorni prima della relativa scadenza biennale, dovrà produrre apposita istanza scritta in tal senso.
 
Riferimenti normativi:
  • T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti);
  • Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 249 e seguenti);
  • Legge 20 luglio 2004, n. 189;
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/009299/10089.D.GG(1) del 29 giugno 2018.