Per gli equini di ogni ordine e grado è obbligatorio il microchip e passaporto.

Il microchip è obbligatorio dal 2009 a seguito della Normativa Europea sull’anagrafe degli equidi (Legge n.200 del 1 agosto 2003 e successivamente regolamentata dai D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il microchip per cavalli ha più funzioni:

  • tutelare la salute pubblica e il patrimonio zootecnico per il discorso dell'immissione nella catena alimentare, ci sono infatti cavalli destinati a carne (DPA nel passaporto), e non destinati a carne (NON DPA nel passaporto), e differiscono i trattamenti sanitari per gli uni e per gli altri, così come l'obbligatorietà di tenuta del registro dei farmaci, vincolante per gli equini DPA
  • garantire la regolarità dei cavalli che partecipano a corse e competizioni dando loro una identificazione certa
  • limitare i furti, stabilendo la proprietà anagrafica dell'animale

Tramite microchip e conseguente emissione del passaporto, il cavallo viene registrato all’anagrafe degli equini gestita dal Mipaaf, dalle Associazioni di Razza o dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), ma soprattutto in BDN, la banca dati nazionale sanitaria, gestita dal Ministero della Salute.

Come richiedere l'emissione di chip e passaporto

Il microchip va richiesto alla Asl o all’AIA (Associazione Italiana Allevatori), piuttosto che al registro anagrafico di razza, a seconda dell'equino. Un veterinario sarà incaricato di inserire il microchip al cavallo. Sarà poi rilasciato il libretto dell’equino con tutti i dati relativi al cavallo, razza, destinazione DPA o non DPA, trattamenti farmacologici, coggins test, che verifica che l’animale sia negativo all‘anemia infettiva equina. Il DPA è modificabile in NON Dpa in qualsiasi momento della vita del cavallo. Il Non DPA invece è irreversibile.

Il Coggins test

Il coggins test è obbligatorio preliminarmente all'inserimento del chip e rimane obbligatorio lungo il corso della vita dell'equino per gli spostamenti tra regioni diverse. Il test è valido per un anno. Successivamente, il test è da ripetersi negli anni successivi ogni qual volta un cavallo si sposta tra regioni diverse. Per i cavalli residenziali, a seconda delle disposizioni dei servizi veterinari locali, può essere effettuato ogni 12 mesi oppure ogni due anni.

Le vaccinazioni

Vanno registrate sul passaporto. A seconda del circuito, o della regione di appartenenza, alcune possono essere obbligatorie e altre raccomandate. (link)

Il registro dei farmaci

Obbligatorio per gli equini destinati al macello. Vi vanno trascritti tutti i farmaci somministrati all'animale.

La tracciabilità con la bolla di trasporto

Ogni volta che un equino si sposta deve essere accompagnato da documento di trasporto come se fosse una merce. Attualmente la tracciabilità è elettronica. I proprietari di cavalli e codice di stalla possono avere un pin con il quale movimentare su un portale apposito il proprio equino per trasferte, concorsi, cessioni.

Chi non sa come fare la tracciabilità elettronica, può rivolgersi alla ASL competente territorialmente.

Il registro di stalla

Per poter ottenere microchip, passaporto, tracciabilità legittima, è necessario che un equino si sposti da un registro di stalla ad un altro registro di stalla. Ogni detenzione di equino in stalla non registrata è abusivo e soggetto a multazione.

E' la Asl che fornisce il numero di registro di stalla a chi vuole detenere equini in proprio, fatto salvo il possesso dei requisiti (terreno agricolo di adeguata metratura, distanziamento dai vicini, ricoveri per cavalli, recinzione idonea, acqua potabile a disposizione degli animali). Allegato al registro di stalla vi è un formulario da compilare per l’entrata o l’uscita di equini, chiamato registro di carico e scarico il cui aggiornamento costante è obbligatorio.

Le sanzioni

Le sanzioni in merito alla mancata registrazione del cavallo sono indicate nel Decreto Legislativo n.29 del 16 febbraio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

– mancata comunicazione come la nascita del puledro
– mancata registrazione dei dati obbligatori (dalla tenuta del registro di carico e scarico, alla corretta identificazione con passaporto, tracciabilità con bolla di trasporto etc.)

Il proprietario che detiene un equino che non è in regola rischia dai 900 euro a 4.500 euro di sanzione per ogni capo non regolarmente identificato.
Se il titolare di un’azienda o di un maneggio introduce nell’azienda un equide non in regola con l’identificazione, senza che sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza (la bolla di trasporto), rischia una sanzione fino a 1.800 euro per ogni equino.