Il Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - si compone di 245 articoli. È accompagnato da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici. Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1° gennaio 1993, poi sono state apportate successive modificazioni che, confluite con il testo originale, definiscono il: ''NUOVO CODICE DELLA STRADA''.
All'interno di detto codice, rientra il:
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali:
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali.
Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.
Da ciò si evince che: i requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade sono 3:
- attitudine fisica
- attitudine psichica
- solo a partire dai 14 anni d'età
Requisito ulteriore per la guida di qualsiasi mezzo pericoloso (e il cavallo lo è, l'equitazione, anche per il CONI, rientra tra gli sport pericolosi) su strade pubbliche:
- essere assicurati (per uso, possesso e custodia)
Le ragioni della norma rientrono nella necessità di salvaguardare la sicurezza di tutti, ovvero sia dei conducenti, sia degli animali, sia di terzi che vengano a contatto con essi.
L'animale si differenzia dal veicolo a motore poiché è dotato di volontà in proprio e quindi chi lo conduce deve, necessariamente, essere in grado di controllarlo qualsiasi sia la situazione che si presenta in passeggiata o trekking.
Ne consegue che il divieto lascia margini di discrezionalità. Ad esempio, potrebbero esserci persone al di sopra di anni 14 che non hanno comunque la competenza per uscire su strada e non dovrebbero essere incoraggiate a farlo da chi ha il dovere di valutare l'attitudine fisica e psichica.
Mentre, il fatto di uscire in gruppo, con una guida equituristica, non deroga al divieto di condurre il cavallo in esterno ai minori di anni 14.
Il codice della strada per la guida di animali si riferisce sia all'impiego a sella, sia all'impiego a calesse. E' evidente che per quest'ultimo vanno fatte considerazioni ulteriori. Forse un 14enne può condurre un calessino a un tiro, sicuramente non può condurre calessi a più cavalli e con terze persone a bordo, mansione che richiede una patente di attacchi apposita.
La normativa del Codice si applica a tutte le strade, siano esse di scorrimento, urbane, di quartiere, locali, secondarie o principali, escluse le strade private, ovvero non aperte al pubblico, chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali possono interdire l'accesso ai terzi.
Equini a sella o a calesse non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima, oppure caricati in automezzi per il trasporto di cavalli per le trasferte.
Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all'art. 160, "Salvo quanto disposto dall'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata…"
L'art. 672 del Codice penale è stato depenalizzato dall'art.33 della L.689/81: le violazioni comportano solo una sanzione amministrativa, non un procedimento penale.
La norma è relativa alla omessa custodia o malgoverno di animali (tutti, non solo i cavalli).
"Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000". Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi:
- in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la incolumità delle persone.
Quest'ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all'automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dà segno di irrequietezza e paura.
L'art. 141 del Codice della strada impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi, danno segno di spavento.
La responsabilità è però bilaterale perché al numero 7 dell'articolo 141 si prescrive che il conducente dell'animale sia tenuto ad adeguare l'andatura alle condizioni di traffico, di visibilità e altre circostanze che possono verificarsi, imponendo un criterio di prudenza.
Ne consegue che su strada pubblica non si può gareggiare in velocità, nè costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico: quindi vi è l'obbligo di tenere la destra estrema e di procedere in fila indiana.
Un'ultima norma, introdotta più di recente, è il divieto di sporcare le strade. Non è una norma specifica sulle deiezioni di cavallo, ma riguarda ogni fonte di imbrattamento.
La norma non tiene conto che per il cavallo defecare è un atto naturale e difficilmente è possibile per l'umano controllare il dove e il quando. Quando si esce su strada pubblica, esattamente come con il cane, si è obbligati a portare con sé l'attrezzatura per pulire. Le feci vanno raccolte con una paletta e possono essere riposte in un fosso, cassonetto o qualsiasi altro posto ove non sia di disturbo.
Serve il patentino per uscire con il cavallo?
Non è obbligatorio, ma sicuramente è un mezzo in più per dimostrare di avere l'attitudine psicofisica, altrimenti come si dimostra la competenza e destrezza? A parole? Inoltre, il patentino funziona anche da assicurazione, la quale è obbligatoria.
- Ovvero, se non si ha un patentino con annessa assicurazione, procurarsi una polizza RC Cavalli per danni a terzi.
Obbligatorietà di essere assicurati
L’Assicurazione RC verso terzi (acronimo per responsabilità civile) per la proprietà e uso di cavalli, da sella o da traino, è obbligatoria se si vuole circolare su strade pubbliche con i cavalli.
Si tratta di una polizza che copre la responsabilità civile dei proprietari o di chi utilizza il cavallo: una copertura che garantisce il rimborso delle spese legate ai danni che il cavallo può involontariamente causare a persone o a cose.
Con l’Assicurazione RC cavalli per danni a terzi ci si protegge per la responsabilità civile del cavallo da sella e/o da tiro utilizzato in privato, ma non comprende il noleggio del cavallo. In quest'ultimo caso, è il noleggiatore che deve offrire in automatico una polizza assicurativa ai propri clienti.
In particolare, la polizza RC per il cavallo di base include le seguenti garanzie:
per il cavallo da sella, la polizza RC rimborsa i danni provocati a persone terze o a cose, ma non quelli eventualmente subiti dal conduttore del cavallo o che si verificano durante le gare;
per il cavallo da traino, l’assicurazione copre i danni subiti dalle persone trasportate sul calesse o carrozza, ma non quelli subiti dal conducente.
Le assicurazioni possono essere ampliate, quindi si può ottenere una polizza che copre anche i rischi per se stessi quando si va a cavallo, ovviamente costerà di più.
PATENTI NON AGONISTICHE/PROFESSIONALI IN CIRCOLAZIONE:
- A, per l'attività ludica e a seconda dell'età del cavaliere, del tipo di cavallo e del tempo trascorso dal primo rilascio, permette di partecipare ad alcune competizioni
- A/at (A Attacchi), per le seguenti attività legate agli attacchi: concorsi di eleganza, di attacchi di tradizione, sfilate, raduni, prova per cavalli da tiro pesante
- temporanea, per il turismo equestre o attività ludica (validità temporanea)
- equiturismo, per il turismo equestre o attività ludica