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Il contratto di lavoro sportivo è un contratto di natura speciale in quanto regola il rapporto lavorativo tra una società sportiva ed uno sportivo professionista. Il collaboratore sportivo è invece un amatoriale, non retribuito o retribuito a titolo di "rimborso".

Per i professionisti dello sport

Il contratto sportivo professionale è disciplinato dalla l. 91/1981 così come modificato dalla l. 586/1996 contenenti le norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti.

Viene richiesto che la società sportiva, per poter assumere atleti professionisti, abbia la forma di una società di capitali o di società a responsabilità limitata.

La norma individua quali sono i soggetti tra i quali intercorre tale rapporto di lavoro, dove la società sportiva è il datore di lavoro, dall’altro vi sono gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici ed i direttori tecnico-sportivi, gli istruttori, e ogni altra figura presente nel mondo del cavallo che sia professionale, i quali rivestono invece la posizione di lavoratori.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge, il rapporto di lavoro sportivo professionale può essere di due tipi: subordinato o autonomo.

Il contratto sportivo subordinato si caratterizza quando lo sportivo svolge l’attività in modo continuativo nel tempo presso lo stesso ente datore di lavoro.

Si parla, diversamente, di lavoro autonomo quando:

  • l’attività sportiva è svolta in occasione di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate, ma pur sempre entro un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non è vincolato contrattualmente a svolgere sedute di preparazione e di allenamento;
  • la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non sia svolta però per più di 8 ore settimanali, o 5 giorni mensili, o 30 giorni annuali.

Per quanto concerne il contratto, la normativa richiede la forma scritta, dovendo poi lo stesso essere depositato dalla società stipulante presso l'ente nazionale che disciplina lo sport specifico.

Non possono essere applicate clausole di non concorrenza, o comunque limitative della libertà dello sportivo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo.

Al contratto di lavoro sportivo si applica l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori in merito alle sanzioni che possono essere erogate dalla società sportiva.

E’ poi ammessa la possibilità di cessione del contratto da una società sportiva ad un’altra, prima della scadenza del contratto, a patto che vi sia il consenso da parte del lavoratore sportivo ceduto. E’ stato ad oggi eliminato il vincolo sportivo che prima limitava fortemente la libertà e l’autonomia contrattuale del lavoratore sportivo.

Distinzione tra sportivo professionista e sportivo dilettante

Al settore sportivo amatoriale o dilettantistico non si applica la stessa normativa.

Spetta al C.O.N.I stabilire se far rientrare una determinata attività sportiva nel settore professionistico o se delimitarla nel settore dilettantistico.

Secondo l’approccio adottato dalla giurisprudenza comunitaria, la distinzione tra le due categorie risiede nel fatto che solo l’attività del professionista si caratterizza per essere continuativa nel tempo e per essere remunerata.

Secondo l'approccio della giurisprudenza nazionale, invece, può prevalere questa interpretazione: lo sportivo dilettante è quello che svolge l’attività sportiva senza corrispettivo o per puro diletto psico-fisico.

Pertanto, di recente è prevalsa la conclusione che, al fine di valutare se si possa parlare di professionismo sportivo piuttosto che di dilettantismo sportivo (fondamentale la distinzione ai fini fiscali), è opportuno guardare al caso concreto. In particolare occorre rifarsi al criterio della prevalenza, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso da eventuali ispettori, poiché spesso lo svolgimento di un’attività continuativa e remunerata non è una prerogativa dei soli sportivi professionisti.

La normativa sui contratti sportivi per gli istruttori di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.)

Qualsiasi Associazione o Società Sportiva Dilettantistica può scegliere di intessere rapporti di collaborazione con soggetti privati, quali tecnici, allenatori, istruttori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti e collaboratori amministrativi, a titolo gratuito od oneroso.

La norma in vigore che regola tali rapporti prevede che i compensi percepiti durante un qualsiasi rapporto collaborativo fra soggetto privato e società sportiva dilettantistica non costituiscano reddito tassabile e siano annoverabili fra i cosiddetti redditi diversi.

Tali compensi sportivi sono soggetti ad un regime fiscale agevolato, come previsto dagli articoli 37 della l. 342/2000 e articolo 90 della l. 289/2002. I compensi derivanti da queste collaborazioni non sono da considerarsi un vero e proprio rapporto di lavoro poiché non derivano da un accordo dipendente.

I rapporti di lavoro che danno luogo ad un indennizzo monetario relativi a tale ambito si differenziano in subordinati ed autonomi.

Nella subordinazione rientrano quelle mansioni con specifiche ore da svolgere a specifici orari presso l'associazione sportiva.

Sono però le collaborazioni autonome che godono di un regime fiscale particolarmente vantaggioso per entrambi i contraenti, a patto che l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica in questione sia regolarmente affiliata - per il mondo del cavallo - a FISE, EPS riconosciuti dal CONI o dall'ex UNIRE in caso di mansioni nell'ambito dell'ippica.

Il contratto di collaborazione sportiva autonoma

Il contratto di collaborazione sportiva non prevede vincoli o requisiti particolari. Non sussiste l'obbligo di redigere un progetto specifico e non esiste l'obbligo di sottoscrizione tra le parti. Il contratto dunque può avere anche forma orale.

Diritti e doveri nella collaborazione sportiva:

  • Il datore deve avvertire per tempo il centro per l'impiego dell'inizio della collaborazione e fare lo stesso alla conclusione del rapporto.
  • Il compenso sportivo va concordato fra le parti e può essere adeguato in ogni momento.
  • Risulta comunque opportuno redigere una lettera d'incarico, in duplice copia, in cui vengano specificati in maniera chiara l'attività, il luogo nel quale verrà svolta tale attività, le responsabilità affidate all'istruttore, il corrispettivo percepito da quest'ultimo e le trattenute a scanso di equivoci.
  • Il percipiente sarà altresì tenuto a certificare, oltre al compenso sportivo fissato, eventuali rimborsi e premi erogati in suo favore.
  • Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che elargiscono tali premi o rimborsi spese devono rilasciare al contraente la Certificazione Unica di tutti i compensi sportivi corrisposti, entro e non oltre la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello durante il quale sono stati versati i pagamenti. Tale Certificazione Unica è obbligatoria per tutti, indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 10.000 euro riportata dalla legge.
  • Altro obbligo a carico delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è quello di dover compilare il modello 770 (la dichiarazione dei sostituti di imposta) e di spedirlo, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo, all'Agenzia delle Entrate, attraverso intermediari.
  • È doveroso precisare anche che il collaboratore sportivo risponde in proprio di qualsiasi eventuale lesione od incidente occorso ai suoi allievi e provocati dalla sua negligenza o imperizia.
  • Il collaboratore sportivo sarà libero di assumere ulteriori incarichi presso enti o associazioni sportive dilettantistiche diverse.
  • Il collaboratore sportivo non può essere vincolato da un orario di lavoro rigido e preciso.

Il regime fiscale che regola i compensi della collaborazione sportiva

Tali compensi sportivi rientrano nel novero dei cosiddetti redditi diversi, che non hanno nulla a che fare con quelli derivanti dai rapporti di lavoro convenzionali. Questi compensi possono essere versati dal CONI, dalle Federazioni Sportive a carattere nazionale, dall'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) o da qualsiasi altro organismo con finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da un ente pubblico.

I compensi sportivi dovranno però essere inferiori al tetto massimo fissato in 10.000 euro annui (è da considerarsi l'anno solare, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre) esclusi i rimborsi spese.

Tali compensi, se inferiori al suddetto limite, non concorrono a formare reddito tassabile. Le disposizioni della normativa in relazione al tetto del compenso vanno lette in un'ottica tesa ad inquadrare tali servizi come semplici hobby e passatempi.

Compensi più elevati, invece, non si coniugherebbero con il carattere della prestazione, poiché lascerebbero pensare più ad un corrispettivo elargito in cambio di una vera e propria prestazione di lavoro che non di un semplice hobby.

Idealmente, il compenso sportivo fissato nel limite dei 10.000 euro annui, è da considerarsi come un indennizzo per un'attività offerta dallo sportivo, che non ha altro obiettivo che soddisfare le proprie passioni ed i propri ideali.

Pertanto, la legge dispone che il compenso debba essere marginale e che non costituisca la principale fonte di sussistenza del tecnico o istruttore dilettante.

Tutte le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche d’Italia hanno la possibilità di scegliere di costruire rapporti di collaborazione con soggetti privati, quali tecnici, allenatori, istruttori, giudici di gara, dirigenti e collaboratori amministrativi, che possono essere stipulati sia a titolo gratuito che oneroso.

Possono quindi usufruire di tale detassazione:
  • gli atleti dilettanti;
  • docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo non professionale (anche se soci dell’associazione o membri del consiglio direttivo);
  • giudici e commissari di gara;
  • dirigenti accompagnatori;
  • altre figure che coadiuvano l'attività sportiva.
I rapporti autonomi hanno alcuni punti fermi che ne determinano la natura:
  • la continuità temporale del vincolo,
  • la coordinazione di intenti esistente fra i contraenti,
  • l’assenza di vincoli di subordinazione,
  • la natura non professionale della collaborazione.
Particolare attenzione va messa sui vincoli di subordinazione perchè questi non devono in alcun modo sussistere. Ogni allenatore, istruttore, tecnico, potrà svolgere le proprie ore di lezione od allenamento senza dover sottostare a direttive rigide sugli orari, imposte dai vertici aziendali o da altri dirigenti. Inoltre, l’istruttore sarà libero di assumere ulteriori incarichi presso enti o associazioni dilettantistiche diverse.
Questo articolo puramente divulgativo non sostituisce la consulenza specifica con legale o commercialista esperti in diritto del lavoro sportivo.

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