Camera, 8 aprile 2022- Interpellanza su: Iniziative di competenza, anche normative, volte a riconoscere il rimborso di spese sostenute per la custodia giudiziale di animali sottoposti a sequestro - n. 2-01483), presentata dai deputati di FI - Zanettin e D'Attis, interpello n. 2-01483 (Vedi l'allegato A, a fondo pagina) al Ministero della Giustizia, risponde per esso il sottosegretario Sisto.

Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, nel corso della risposta all'interpellanza, sostiene che: «L'onere del rimborso delle spese di mantenimento degli animali grava sullo Stato e, dopo il passaggio in giudicato della confisca degli animali, sul Comune nel cui si trovano». E in questo senso spetta «al sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali», come massima autorità sanitaria locale. Per Sisto «l'affidamento agli enti e alle associazioni è a titolo gratuito» ma devono essere «rimborsati delle spese di mantenimento degli animali intese in senso ampio» e quindi non solo cibo, uso e pulizia del luogo di ricovero ma anche spese veterinarie e vaccini».

Horse Angels, Roberta Ravello: "Buono a sapersi, perché in 12 anni di affido equini da sequestro noi non abbiamo ancora visto i rimborsi spesa giudiziari e neppure abbiamo potuto usufruire del fondo unico di giustizia alimentato con le sanzioni fatte a chi non rispetta le regole. Peccato che tutte le volte che giunge la notizia di un sequestro e siano interrogate le associazioni sulla volontarietà di intervenire, viene sempre anticipato che, o l'intervento è senza spese per lo stato, o gli animali rimangono affidati ai maltrattatori. Di fatto una specie di moral suasion, che forza le associazioni a intervenire a prescindere dal rimborso delle spese, perché poi le stesse debbano far ricorso agli affidi a tezi per poter mantenere animali come i cavalli, che non sono gattini e hanno spese assai onorose, con la difficoltà poi nel chiedere i risarcimenti dovuti e mai ottenuti. Speriamo che l'D.L. 1078 corregga definitivamente le criticità fin qui riscontrate".


Trasposizione dell'interpellanza e sua risposta

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Grazie, Presidente Mandelli, per la parola. Un saluto al sottosegretario Sisto, che vedo qui seduto in prima fila, pronto a dare risposta a questa nostra interpellanza.

È un'interpellanza che, in apparenza, potrebbe riguardare una questione di secondaria importanza: quella degli animali soggetti a sequestro giudiziario, piuttosto che preventivo e probatorio.

Presidente, noi, Forza Italia in particolare come partito, siamo molto sensibili alla tematica della tutela anche dell'animale, perché siamo fra coloro che sostengono che anche gli animali siano esseri senzienti che devono essere tutelati nel modo più appropriato, anche perché provano dolore e hanno una propria sensibilità.

Quindi, ci deve essere da parte dell'ordinamento una tutela, tant'è che, già nel 2004, sono state introdotte norme in tal senso, in particolare con riferimento a reati come il maltrattamento di animali e altri connessi.

Nell'ambito di questi procedimenti penali, nei quali vengono rinvenuti animali maltrattati, denutriti, talvolta addirittura seviziati, vi è la necessità di disporre dei sequestri di questi animali, nelle formule alternative del sequestro preventivo piuttosto che del sequestro probatorio, e questi animali necessariamente vengono affidati ad associazioni di tutela degli animali, che si prestano a questa lodevole attività e che fanno domanda perché vengano loro affidati nel corso del sequestro.

Nell'ambito di queste procedure - che, poi, si concludono addirittura con la confisca quando non sia a favore dello Stato, quando non sia possibile risolvere altrimenti la questione, non sia possibile individuare un soggetto cui affidare la proprietà dell'animale -, queste associazioni, ripeto, meritevoli e lodevoli, devono sostenere dei costi. È pacifico che vengano loro riconosciute indennità per la custodia di questi animali, che riguardano il cibo e il ricovero degli animali stessi, ma l'interpellanza che noi abbiamo presentato oggi al Governo pone l'accento su un altro tipo di spese, che non sempre vengono riconosciute, che sono le spese vive, in particolare per quanto riguarda l'ambito veterinario e, quindi, la loro sussistenza. Sono spese vive assolutamente necessarie, perché questi animali spesso vengono affidati alle associazioni in condizioni fisiche assai precarie e, quindi, vi è necessità di interventi anche molto costosi, che non sempre sono stati riconosciuti.

La domanda che, a nome di Forza Italia, formuliamo al Governo nella persona dell'onorevole Sisto, sottosegretario per la Giustizia, è se siano previste delle iniziative da parte del Governo, anche a carattere normativo, per chiarire se, con riferimento a questi animali che sono sottoposti a sequestro, debbano esserci, a favore delle associazioni che li tutelano, rimborsi che comprendano, ripeto, non solo l'indennità di custodia, ma anche le spese vive - parliamo di spese vive, Presidente - come le spese veterinarie o altre necessarie al loro sostentamento.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PAOLO SISTO, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. La stereofonia delle due interpellanze consente di incasellare quella dell'onorevole Zanettin fra quelle che richiedono una verifica applicativa, cioè se l'interpretazione che viene offerta alle norme è un' interpretazione in linea o meno con quello è che è l'esprit des lois, cioè quello che la norma ha voluto sostenere. In questo caso, penso di poter anticipare che vi sono norme che chiaramente indicano la necessità di dare ascolto alla richiesta dell'onorevole interrogante e vengo subito alle ragioni di questa affermazione.

Per stabilire se l'interrogazione ha un fondamento, ci riferiamo in particolare al seguente tema, questo è il focus: se il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale a titolo gratuito comporti, comunque, il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi. Questo è il cuore dell'interpellanza.

Al riguardo, occorre mettere in risalto che, a norma dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'articolo 3 della legge n. 189 del 2004), gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti (individuati con il decreto 2 novembre 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzie di poterli tenere in modo adeguato. Tale affidamento avviene, come ricordato dall'interrogante, a titolo gratuito, ferma restando la necessità che le associazioni e gli enti suddetti siano rimborsati delle spese di mantenimento degli animali intese in senso ampio (e, quindi, ricomprendenti non soltanto le spese affrontate per il cibo e per l'utilizzo e la pulizia del luogo di ricovero, ma anche, a mero titolo esemplificativo, delle spese sostenute per le cure veterinarie - tra cui la somministrazione dei vaccini - indispensabili per il benessere degli animali), in forza della disposizione normativa di cui all'articolo 58, comma 3, del DPR n. 115 del 2002, per la quale “(…) sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene (…)”.

Al riguardo, deve essere evidenziato che, facendo seguito alle interlocuzioni avviate con l'istituzione del Tavolo tecnico per l'elaborazione del decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 265 del 2 settembre 2006, concernente la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro non qualificabili come veicoli a motore o natanti, è stato eseguito un monitoraggio presso gli uffici giudiziari riguardo alle modalità seguite nella liquidazione delle spese di custodia per diverse tipologie di beni oggetto di sequestro.

In particolare, per quello che ci riguarda, con riferimento alle spese di custodia di animali oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, sono stati individuati i seguenti criteri di liquidazione: delibere delle giunte regionali ovvero tariffe previste da leggi regionali per il mantenimento di animali in strutture pubbliche e private in relazione al controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione; tariffe medie di pensione, ricovero, vitto ed eventuali cure per cavalli da corsa; media delle tariffe applicate da comuni limitrofi per la gestione e il mantenimento di animali analoghi; convenzioni sottoscritte tra canili e amministrazioni locali; indagini informali, anche tramite web, sui costi praticati da associazioni, enti e ONLUS che curano l'affidamento degli animali; tariffe per prestazioni previste dalle Aziende sanitarie locali e spese veterinarie per gli animali in genere.

L'onere del rimborso delle spese di mantenimento degli animali grava, durante la celebrazione del procedimento del processo penale, sullo Stato (quale soggetto che anticipa le spese stesse per poi recuperarle nei confronti del condannato, ai sensi dell'articolo 5, lettera e), del DPR n. 115 del 2002 e del DM n. 124 il 2014) e, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca degli animali, sul comune nel cui territorio gli animali si trovano. Quindi, lo Stato prima del giudicato, il comune dopo il passaggio in giudicato.

Invero, in via generale, il DPR del 31 marzo del 1979, all'articolo 3, attribuisce al sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D'altra parte, in base al DPR dell'8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria, il sindaco è individuato quale massima Autorità sanitaria locale, con poteri decisori e coercitivi maggiori rispetto a quelli riconosciuti agli operatori del servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il sindaco). E ancora: la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti leggi n. 94 del 1997 e n. 127 del 1997, con i successivi decreti attuativi e i successivi regolamenti sulle autonomie locali, hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia.

In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il comune, nella persona del sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di fare fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di mantenimento nel corso del procedimento e del processo penale, deve, invece, escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo al comune, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente.

Va, infine, ricordato che la Commissione giustizia del Senato ha avviato, il 13 giugno 2019, l'esame congiunto di una serie di disegni di legge (atti Senato nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030 e 1078, ai quali sono stati successivamente congiunti anche i disegni di legge n. 1344 e n. 1356) tutti volti ad intervenire sulla complessa materia della tutela degli animali.

Il 18 novembre 2021, il disegno di legge n. 1078 è stato adottato dalla Commissione Giustizia come testo base e l'esame è ancora in corso. L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, perseguendo, tra l'altro, la finalità di disciplinare il sequestro di animali vivi come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali (questo tutto de iure condendo, ovviamente). In particolare, il comma 1 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova) l'articolo 254-ter, con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Siffatta disposizione prevede che il sequestro degli animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che proceda per un reato - consumato o tentato - di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del codice penale), di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater), di divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies), di abbandono di animali (articolo 727) o di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e che, in tal caso, l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, purché le stesse versino una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato.

L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni e gli enti possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche; la cauzione viene acquisita dal FUG (Fondo unico giustizia) a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Si prevede, inoltre, che il decreto di affidamento definitivo costituisca titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-ter del codice di procedura penale deve essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In questo senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, inserendovi il comma 3-quater. Mi auguro di aver dato una risposta chiara alla interpellanza.

PRESIDENTE. Il deputato Zanettin ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Grazie Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del sottosegretario Sisto perché chiarisce definitivamente dei dubbi interpretativi. Noi questa interpellanza l'abbiamo presentata in quanto abbiamo osservato che sul territorio nazionale i diversi uffici giudiziari si comportavano in modo diverso nella valutazione di queste spese.

Oggi, la risposta molto chiara fornita dal Governo, alla luce della normativa vigente, consente di fare chiarezza e sarà sicuramente illuminante per tutte queste associazioni che potranno citare il prezioso contributo del Governo nella predisposizione delle loro istanze di rimborso nell'ambito del territorio.

Ho apprezzato particolarmente, da parte del Governo, nella persona del sottosegretario Sisto, anche la precisa indicazione circa il riparto delle competenze in ordine a queste spese, che vengono poste a carico dello Stato nella fase dei sequestri e poste, invece, a carico del sindaco, come autorità locale, dopo che i sequestri si sono conclusi con la confisca. Credo che oggi abbiamo fatto insieme un lavoro prezioso per cercare di chiarire dei vuoti normativi o comunque dei vuoti interpretativi; lavoro che potrà essere molto utile per tutti coloro che si occupano di questa materia così importante e così delicata.


L'allegato A (interpello):  I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   le notizie di cronaca riportano, sempre più spesso, casi che riguardano sequestri di animali, a causa di maltrattamenti o a seguito di detenzione in pessime condizioni in assenza di cure necessarie per la sopravvivenza ed anche per il loro benessere affettivo;

   alla luce del crescente fenomeno, il legislatore, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, ha inserito, nel codice penale, il titolo IX-bis che contempla reati ben precisi (uccisione di animali; maltrattamento di animali, impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate, impiego di animali in combattimenti) e ha stabilito che, in caso di condanna per taluni delitti, deve sempre essere disposta la confisca dell'animale;

   la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ai sensi del quale deve essere sempre ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, salvo che essi non appartengano a persone estranee;

   il codice di procedura penale prevede che il sequestro di animali si differenzi, a seconda delle finalità, in sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale) per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere e sequestro probatorio (ex articolo 354 del codice di procedura penale) nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova;

   gli animali, oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno;

   sul punto, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 precisa, al comma 1, che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione e, al comma 3, che sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene;

   molto spesso, a seguito dell'affidamento dell'animale sequestrato alle associazioni, come nel caso degli equidi, risultano necessarie ulteriori spese, non qualificabili come spese di custodia e mantenimento in senso stretto (utilizzo di stalle e/o scuderie e al mantenimento degli animali) ma ascrivibili come spese specifiche ulteriori (spese per cure veterinarie, spese per tecnici ed esperti di scienze della produzione animale);

   risulta, dunque, necessario per le associazioni e gli enti riconosciuti la necessità di ottenere, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il rimborso, oltre che dell'indennità di custodia, volta a ristorare le spese di custodia e di mantenimento ordinario, anche delle spese specifiche, afferenti alla cura degli animali;

   a tal proposito, si ravvisa come taluni uffici giudiziari abbiano provveduto alla liquidazione di costi vivi di custodia degli animali (come ricoveri e cure veterinarie sostenuti per la cura degli animali sequestrati dall'autorità giudiziaria) come nel caso dell'ufficio giudiziario di Bologna che, per la liquidazione delle spese ha adottato il criterio equitativo, tenendo conto dei costi sostenuti nei casi di ricoveri, per l'acquisto di farmaci e per l'assistenza veterinaria, e dell'ufficio giudiziario di Catanzaro che, nel sequestro probatorio di otto cavalli ha fornito tariffe per ogni singolo cavallo in riferimento anche alle spese per ricoveri e cure –:

   se il Governo, alla luce di quanto riportato in premessa, non intenda adottare le opportune iniziative di competenza, anche normative, per chiarire che il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale «a titolo gratuito» comporta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti, indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi.
(2-01483) «Zanettin, D'Attis».