Nell'autunno del 2018 sono cambiate le norme per il trasporto degli equini in Italia.
Il trasporto per conto terzi può essere effettuato solo da chi è in possesso della relativa specifica licenza e nel rispetto delle norme sanitarie per il benessere del cavallo, dietro regolare compenso che dovrebbe esssere dimostrabile tramite la ricevuta/fattura a fini fiscali.
Il lavoro del trasportatore equidi non può essere improvvisato e fatto da persone non registrate come trasportatori e che non pagano le tasse per il lavoro che fanno.
Tuttavia, una successiva circolare di dicembre 2018, a integrazione della prima, chiarisce che i maneggi, i circoli ippici, le scuderie che fanno parte del circuito del CONI (FISE ed EPS riconosciuti) possono trasportare i cavalli dei soci a condizione che non sia la principale attività economica e che vengano rispettati tutta una serie di vincoli sotto chiariti.
Fermo restando che in caso di controllo, occorre poter dimostrare che si tratta di una prestazione sportiva (o non lucrativa) di ente sotto l'egida del CONI e che siano rispettati tutti i punti sotto chiariti che riguardano il trasporto che non rientra nella normativa del conto terzi.
Qui di seguito il sunto della circolare del 6 dicembre 2018.
- La circolare è rivolta principalmente agli Enti affiliati o aggregati alla FISE e EPS riconducibili al CONI.
- Sono esclusi dal campo di applicazione del trasporto conto terzi i trasporti con finalità sportiva e/o non lucrativa effettuati con il van nella disponibilità dell'ente/associazione che trasporta i propri cavalli o quelli dei soci/affiliati/assistiti.
- Il van deve essere di proprietà dell'ente affiliato o aggregato a FISE o EPS riconducibile al CONI, oppure nella disponibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che risulti trascritto sul libretto di circolazione.
- Il van può essere guidato da un socio dell'ente che deve dimostrare la sua qualità di socio con la tessera associativa o documento equivalente e una copia del verbale dell'assemblea che gli riconosce la possibilità di guidare il van.
- Il van può essere guidato da un dipendente dell'ente che può dimostrare la sua posizione attraverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga.
- Il cavallo deve essere di proprietà dell'ente come risulta dai documenti identificativi.
- Il cavallo può anche essere di proprietà di un socio o un tesserato dell'ente che ha la disponibilità del van. Questo può essere dimostrato attraverso il mod. 4 informatizzato, in cui è indicato il codice stalla dell'ente oppure con il mod. 4 cartaceo integrato da una copia del contratto di deposito del cavallo presso l'ente, anche non registrato. Ai fini di dimostrare che non si tratta di un trasporto conto terzi, serve a bordo del van anche una copia del registro di carico scarico equidi. Bisogna dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato all'ente, che ha la disponibilità del van, attraverso la tessera associativa o documento equivalente.
- Il cavallo deve essere scuderizzato da almeno 4 giorni antecedenti il trasporto presso l'ente che ha la disponibilità del van che effettua il trasporto.
- Il luogo di partenza e ritorno del trasporto deve essere l'ente presso cui è scuderizzato il cavallo.
- Per i maneggi, non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente. Per dimostrarlo, occorre esibire l'iscrizione al concorso o gara.
- Il van può trasportare le attrezzature connesse all'attività sportiva.
- Non è necessario che il socio o tesserato proprietario del cavallo trasportato sia a bordo del van, purché a bordo del van ci sia tutta la documentazione sopra citata.
- Nel caso il cavallo non sia di proprietà, ma sia nella disponibilità dell'ente o del socio per comodato, tale contratto non è necessario che sia registrato presso un notaio, ma deve avere data certa ed essere presentato per il controllo.
Per ricapitolare i documenti principali che devono essere a bordo del van sono:
- Libretto di circolazione dove risulta che il van sia intestato o nella disponibilità dell’ente affiliato o aggregato o ente non lucrativo iscritto negli appositi registri;
- Documenti identificativi dei cavalli trasportati;
- Riepilogo delle iscrizioni ad un concorso dei cavalli che viaggiano sul van per trasporto sportivo;
- Autista: se dipendente copia del contratto di assunzione o di una busta paga recente, se socio copia del verbale d’assemblea che autorizza alla guida;
- Stampa mod. 4 elettronico oppure mod. 4 cartaceo e, solo in caso di cartaceo, copia dei contratti di detenzione dei cavalli di proprietà dei soci;
- I trasporti a finalità sportiva devono essere di andata e ritorno dal concorso o gara e gli equidi essere nel registro di carico e scarico del circolo ippico da almeno 4 giorni antecedenti alla data della gara.
Di seguito le due circolari, la prima più restrittiva, e la seconda correttiva dell'interpretazione della prima.