La compravendita dei beni viene disciplinata dal Codice Civile e può essere definita come l'atto di volontà tra le parti per cui una, il venditore, promette all’ altra, il compratore, di cedere il bene a fronte di una cifra pattuita.

Un riferimento specifico alla vendita di animali si trova nell’ art. 1496 C.C.: “Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono”.

Dunque, la compravendita è regolare solo se l'acquirente paga il dovuto, mentre tra i doveri del venditore (art. 1476 C.C.) vi è quello di garantire che l’animale sia libero da vizi, salvo patto contrario. Cioè chi cede il cavallo può aver messo a capo l'acquirente delle problematiche dell'animale.

Codice civile – Art. 1490 – Garanzie per i vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'articolo di cui sopra si riferisce invece a un bene dichiarato, nel caso di cavalli, sano. I difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell’ animale o diminuiscono il suo prezzo possono definirsi vizi, ma solo alcuni di questi vizi sono coperti da garanzia in caso di controversia.

La risoluzione del contratto (azione redibitoria) attiene solo ai vizi redibitori. Affinchè un vizio possa essere considerato tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. Pregresso: ovvero preesistente al momento della stipula del contratto.
  2. Occulto: al momento dell’ acquisto il vizio era mascherato - invisibile- in qualche modo.
  3. Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inabilità del cavallo.

Tra i vizi più conosciuti e diffusi del cavallo, che vanno dichiarati, perché diminuiscono sensibilmente il valore commerciale dell’animale, figurano i seguenti:

  • Ballo dell’orso
  • Ticchio d’appoggio 
  • Oftalmia periodica (mal della luna)
  • Atassia spinale
  • Corneggio 
  • Bolsaggine 
  • Cancro al fettone

Sono coperti da garanzia di risoluzione i vizi redibitori, ma solo se preesistenti al momento della vendita, oppure insorti dopo ma derivanti da cause preesistenti, nonché occultati al momento dell'acquisto (non visibili cioè a occhio nudo) e gravi.

A tale proposito, Art. 1487 C.C.: “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”.

Nulla vieta infatti che le parti, al momento del contratto possano aumentare, diminuire o escludere la garanzia per vizi dell’animale. Cioè un acquirente può decidere di comperare un cavallo pur conoscendone il vizio.

 “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa” (art. 1490 C.C., secondo comma).

Per provare che il vizio è stato taciuto, è importante che il compratore, all’ atto della consegna, verifichi di persona l’animale. Se non mette in atto alcuna verifica, il venditore, in base all’ art. 1941 del C.C. , potrebbe escludere la garanzia: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede); parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili. 

In presenza di vizio redibitorio nell’animale, il compratore può, a sua scelta, in base all’ art. 1492 C.C., chiedere:

  1. la risoluzione del contratto, ovvero restituire l’animale e ottenere indietro la cifra spesa
  2. la riduzione della cifra spesa (sconto)

Perché ciò sia possibile, occorre agire entro una determinata fascia temporale: iniziare la controversia con il venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e perseguire l’azione conseguente entro un anno dalla consegna dell’ animale (termine di prescrizione).

L’ art. 1496 C.C. concernente la compravendita degli animali dispone che “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale”.

Ciò significa che possono essere fatte eccezioni, che ci può essere discrezionalità in base a usi e costumi locali e che non bisogna dare nulla per scontato.

Da una parte, i vizi redibitori potrebbero essere ampliati a qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave. Inoltre, un vizio potrebbe essere scoperto dopo l’ottavo giorno dalla consegna dell’ animale: “È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’ uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.

Il termine di garanzia potrebbe dunque decorrere dal giorno della scoperta del vizio. In riferimento a questo ultimo aspetto, esiste giurisprudenza contrastante. In ogni caso, meglio che l’acquirente si cauteli denunciando subito il vizio, e che riesca a documentare la data in cui lo ha fatto (carta canta, dunque meglio una raccomandata, telegramma, fax, ecc che una telefonata.).

Vale la data di invio, se la comunicazione è fatta per iscritto, non la data di ricezione.

Ci sono poi altri aspetti che è possibile approfondire, con avvocati appositi che si occupano di diritto civile esperti in compravendita di cavalli. Va però sottolineata questa cosa, un’eventuale azione civile ha senso con cavalli che hanno un alto valore commerciale, altrimenti si rischia di spendere in avvocati molto più di quanto il cavallo costi.

Spesso i contratti di compravendita di cavalli sono di tipo verbale e quindi in caso di vizi redibitori la garanzia è tacita, ma vale solo alle condizioni descritte sopra nell’articolo. Nel caso la stipula avvenga per iscritto, spesso il venditore può  immettere clausole che limitano fortemente la garanzia per vizi.

Più il cavallo ha un costo oneroso, meglio è fare una visita di compravendita con un veterinario di fiducia, che attesti o escluda la presenza di vizi. Inoltre, il contratto per iscritto vincola e tutela meglio le parti.

Fondamentale è accertare la effettiva proprietà del cavallo da parte del venditore, desumibile dal Passaporto del cavallo.

Per poter trasferire la proprietà, è necessario che il venditore rilasci al compratore un modulo per il passaggio di proprietà firmato dall’ultimo proprietario registrato presso l’anagrafe equidi, corredato dal fronte retro del documento di identità dello stesso. La proprietà poi si trasferisce presso l’anagrafe degli equidi.

Deve poi essere indicato chiaramente il prezzo pattuito per il cavallo, le eventuali date per i pagamenti se non contestuali, e le modalità.

Altro punto importante da disciplinare nel contratto è il periodo di prova, nel caso in cui al momento della redazione dello stesso il periodo di prova non sia ancora stato effettuato dal futuro acquirente.

Durante il periodo di prova del cavallo, il mantenimento e la custodia del cavallo sono di solito, a meno che non pattuito diversamente, a carico del futuro acquirente, ivi compresi i danni e/o gli infortuni che il cavallo dovesse subire e/o cagionare ai terzi durante tale periodo e che potrebbero invalidare una restituzione.

Visto che le cose arbitrarie da stabilire possono essere tante, maggiore il valore economico del cavallo, più è indispensabile farsi assistere nel contratto di compravendita da professionisti del settore.

Infine una nota, a caval donato non si guarda in bocca. Quando il cavallo è regalato di solito non ci sono garanzie sui vizi redibitori, e li cavallo si intende accettato così come visto o così come ricevuto, a meno che non pattuito diversamente.