Da autunno 2021 l'anagrafe equina è passata dal Mipaaf al Ministero della Salute per una maggiore tracciabilità, e quindi per garantire ai cittadini un minor numero di illeciti che potrebbero gravare sulla salute pubblica. 

La nuova anagrafe

Con il decreto 30 settembre 2021, è stata affidata al ministero della Salute la competenza di gestire e organizzare l’anagrafe, secondo le responsabilità e gli obblighi elencati dagli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 (Animal Health Law) e seguendo il dettato dei regolamenti europei di esecuzione: il 2021/963, che definisce i documenti di identificazione degli equini; e il 2020/602, che riguarda i certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale.

Uno dei primi effetti della riforma è che è scomparsa la doppia anagrafe e la BDE non è più accessibile. Il nuovo Sistema “I&R” (Identificazione e Registrazione) degli equini poggia su una base dati informatizzata (Bdn: Banca Dati Nazionale) contenente i dati relativi alla registrazione e identificazione degli animali detenuti e degli stabilimenti, il cui espletamento si basa anche su dati inseriti da enti di gestione anagrafica.

Il nuovo database deve identificare gli equini (tutti, dai cavalli agli asini), i loro detentori, gli operatori professionali, i trasportatori e i luoghi in cui si trovano gli animali, siano essi da riproduzione, equitazione, gara, da compagnia o da produzione alimentare. 

L'ambizione è elevata: quella di tracciabilità completa da inizio a fine vita.

L’Europa chiede a tutti gli Stati Membri la completa tracciabilità degli animali per tenere sotto sorveglianza le malattie e per garantire la sicurezza alimentare.

Per espletare ciò, l'anagrafe è accompagnata dalla tracciabilità del farmaco veterinario con ricetta elettronica, per cui i veterinari prima di dare un farmaco devono verificare il DPA o NON DPA sul passaporto (destinato o meno alla produzione alimentare).

Anche gli allevamenti dovranno avere una identificazione della capacità massima di accoglienza di equini e della tipologia di allevamento per congruità.

Gli operatori, con proprio PIN rilasciato da asl veterinaria, potranno aggiornare da soli i dati del proprio allevamento in modo informatico.

Altra novità è quella sui trasporti, si potrà trasportare equini solo se ci si registra in questa Bdn, banca dati nazionale, come proprietari di mezzo idoneo al trasporto animali, registrazione che permette il rilascio di credenziali per emettere da soli il modello informatizzato di tracciabilità degli spostamenti degli equini.

L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce per conto e con l’accordo del proprietario per la gestione del sistema I&R. L’operatore, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto – per garantire l’allineamento della Bdn – deve verificare e aggiornare i dati registrati in Bdn per il proprio stabilimento e gli equini detenuti. Le informazioni da verificare e da aggiornare comprendono quelle relative agli eventi quali nascite, passaggi di proprietà, furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, morti, supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione.

Il nuovo sistema che dovrebbe garantire un censimento reale della popolazione equina, responsabilizza i proprietari e gli operatori per la corretta gestione anagrafica e di tracciabilità degli animali.