In Italia, per quanto riguarda il possesso di un bene (e il cavallo è configurato giuridicamente come tale), si distingue tra beni immobili (case, appartamenti...) e beni mobili (automobili, barche...).

I beni mobili a loro volta si distinguono tra beni mobili registrati e beni mobili non registrati. Beni mobili registrati sono ad esempio le automobili e le imbarcazioni. Non registrati sono ad esempio le biciclette.

Il cavallo in passato era configurato come bene mobile non registrato, cioè il possesso materiale valeva il titolo di proprietario: il cavallo era di chi lo manteneva. 

Poi è stato istituito il registro pubblico dei cavalli (anagrafe equina) ma non è stato chiarito in modo efficace il regime di circolazione dei cavalli.

Purtroppo questa mancanza di chiarezza indebolisce la tutela degli equini.

Nella prassi, a seconda di chi ti trovi davanti, e del contesto, il cavallo può oggi essere trattato come bene mobile non registrato o bene mobile registrato. O, almeno, noi di Horse Angels abbiamo appurato nell'esperienza dal vivo che c'è un'unica regola, l'assenza di certezze. Perché?

Il trasferimento della proprietà del cavallo è disciplinato non solo dall'anagrafe equidi, ma anche dalle prassi e consuetudini in uso per il trasferimento di tutti i beni mobili non registrati.

Di conseguenza:

1) Il cavallo può essere venduto anche in forma orale. Non è richiesta la forma scritta per la validità del contratto. Men che meno è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, il rogito notarile) o la scrittura privata con autentica delle firme. In caso di contestazioni, la compravendita orale può essere più difficile da dimostrare ma non per questo è una forma vietata di transazione.

2) L’acquirente che acquista un cavallo da qualcuno che non è il proprietario in anagrafe (ad esempio dal commerciante di cavalli) diventa lo stesso proprietario all'atto di consegna del cavallo. Il proprietario originario (a questo punto ex proprietario) può pretendere la restituzione del cavallo solamente dimostrando la mala fede dell’acquirente e cioè che egli sapeva che il venditore non era proprietario, oppure che egli ha ignorato questa circostanza con colpa grave. 

3) Il proprietario di fatto del cavallo non è necessariamente quello che figura presso l’anagrafe equina. L'omissione di trascrizione anagrafica della cessione non invalida la vendita, tanto è che il proprietario di fatto può essere chiamato a rispondere civilmente, penalmente e fiscalmente per il cavallo, anche se ha omesso la trascrizione anagrafica della compravendita dello stesso.


Il tutto è soggetto a interpretazione discrezionale delle autorità. Vediamo due casi con interpretazione opposta. 

a) Per l'agenzia delle entrate essere proprietario di fatto è sufficiente ai fini del redditometro e questo per scongiurare che le persone tentino la furbizia di lasciare i cavalli intestati a terzi per sfuggire al fisco, ma di fatto possiedono questi cavalli che denotano un reddito. 

b) Poniamo il caso invece di un cavallo trovato vagante. Le autorità che intervengono, se debbono addebitare costi o responsabilità, si possono rifare sul proprietario in anagrafe equidi non conoscendo l'identità del proprietario di fatto. Può essere difficile per il proprietario in anagrafe divincolarsi da responsabilità civili e penali, se non ricorrendo a una causa giudiziaria e chiamando in causa il proprietario di fatto, posto che ne conosca l'identità. L'affido incauto, a terzi, non esaurisce infatti le responsabilità del proprietario uscente a fronte di autorità che chiedono che qualcuno paghi il conto. 


Possiamo dunque definire la conpresenza di proprietari apparenti (in anagrafe equina) e proprietari di fatto (nella realtà). 

Per correggere tutto ciò, e le varie controversie nonché criticità che possono emergere da questa situazione, laddove occorre identificare la responsabilità nella circolazione di un cavallo, il Ministero della Salute aveva emanato l’Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi, del 1 marzo 2013, prorogata fino ad aprile 2016 (OM. 23 Marzo 2015). Questa prevedeva una sanzione amministrativa variabile dai 300 ai 1.800 euro per ogni cavallo venduto e trovato in omissione di trascrizione anagrafica (di regola il passaggio andrebbe registrato entro 7 gg dalla transazione). La sanzione vedeva la possibilità di imputare negligenza sia al cessionario, sia al prendente in carico, entrambi potenzialmente responsabili per l'omissione di trascrizione anagrafica dell'avvenuto passaggio di mano del cavallo. 

L'Ordinanza è scaduta. 

Ora? Dal 2018 l'anagrafe equidi, stando alle ultime disposizioni, dovrebbe essere gestita dal Ministero della Salute, ma non i registri anagrafici di razze "sportive", quello sella, trotto e galoppo rimarranno al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Speriamo che in detto passaggio, attraverso decreti applicativi, sia chiarito definitivamente il regime di circolazione dei cavalli.


Avendo seguito, come associazione, tanti casi di passaggi di mano di cavalli non trascritti in anagrafe equidi, abbiamo potuto vederne di tutti i colori e ci sembra che l'assenza di certezze sul regime di circolazione dei cavalli, bene mobile registrato o non registrato, favorisca la tutela degli interessi economici dei commercianti di cavalli, ma non favorisca la tracciabilità e tanto meno la tutela degli equini. Non riusciamo a darvi indicazioni precise, su cavallo bene mobile registrato o non registrato, perché la regola sembra essere il caso, il tipo di autorità con cui si ha a che fare, la località, contesto, opportunità, la presenza o meno di contestazioni rilevanti a scopo giudiziario, etc.

Citiamo un caso, che abbiamo seguito come mediatori tra le parti, che è finito in un Tribunale. Riguardava un cavallo rubato in una regione e finito venduto in un'altra. Dopo molti anni è stato rintracciato, all'atto di tentata regolazione in anagrafe equidi, quindi per caso, e ne è fuoriuscito un sequestro del cavallo e un processo civile per determinare la proprietà, visto che il proprietario di fatto non era al corrente che il cavallo fosse stato rubato quando lo ha comperato e la sua unica colpa, reinvinibile dalle autorità di polizia giudiziaria, era stata l'omissione di trascrizione anagrafica immediata. E' finita che dopo un anno di processo civile le due parti si sono accordate in extragiudiziale (come caldeggiato da Horse Angels per sciogliere il cavallo dal sequestro) perché avrebbero speso, in avvocati e processo, andando avanti, 10 volte il valore economico del cavallo e il risultato, chi tra i due l'avrebbe spuntata sulla proprietà, non era affatto certo. 

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