Ecco un esempio di normativa locale a tutela degli equini che potrebbe essere adattata ad altre realtà locali dove vi sia una comunità numericamente importante di proprietari di cavalli. Questo regolamento, potrebbe ispirare anche un progetto di legge in nazionale, posto che i vari portatori di interesse scoprissero di avere anche valori in comune, incentrati sul valorizzare gli equini e il sentimento popolare nei loro confronti in un'accezione contemporanea e simpatetica nei confronti dei diritti degli animali come esseri senzienti.

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI BUTI (PI), ALLA VOCE EQUINI

GLI EQUINI

Art. 32- Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo; non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all’interno dei box che all’aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere: “2 volte l’altezza al garrese x 2 volte l’altezza al garrese”, ovvero, per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese, la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell’animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l’adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità, agli equidi scuderizzati, di compiere attività motoria libera all’aperto in un paddock di adeguate dimensioni, ogni giorno, per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l’età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all’attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d’appoggio e il ballo dell’orso, si sconsiglia l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.11.Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.12. L'Unione autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, regolarmente iscritti a regolari competizioni sportive, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate protezioni tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono. Al Servizio Veterinario Azienda Usl che comunque è, per normativa, membro effettivo della Commisione di P.S., sarà demandato,dopo il rislascio del titolo autorizzativo, il controllo sulla verifica dello stato di salute e l’identità degli animali, secondo le prescrizioni della normativa vigente. 

Fonte: http://www.comune.buti.pi.it/files/Regolamento_per_la_tutela_del_benessere_animale.pdf