L'ideale sarebbe poter avere una legge quadro nazionale che concerne la tutela degli equidi in Italia. In mancanza di essa, si potrebbe ovviare localizzando la tutela degli equini nelle aree maggiormente sensibili a questo tema, ovvero sanare il vuoto normativo in nazionale con l'approvazione di norme a livello regionale o ancora più localizzate a livello comunale. Da qualche parte bisogna partire. Il testo che segue è una proposta, che gli interessati possono modificare se interessati e possibilitati dal proprio ruolo a promuovere un percorso normativo a livello regionale.
Proposta di legge regionale
NORME PER LA TUTELA DEGLI EQUINI
ARTICOLO 1 - FINALITA’
1. La Regione .... promuove e disciplina la tutela del cavallo quale animale da affezione.
2. Ad essi, pertanto, si applicano i principi generali , le norme ed i regolamenti che disciplinano la protezione degli animali da affezione, con particolare riferimento alla legge 189/04 di tutela animale e alla legge regionale.....
ARTICOLO 2 – DIVIETI ALLA MACELLAZIONE
1. ai fini della presente legge è vietato macellare:
a) i cavalli impiegati a scopo sociale, a compiti di sicurezza o a fini terapeutici da parte di soggetti, pubblici o privati, aventi sede nel territorio della Regione ....;
b) i cavalli utilizzati per lavoro o nelle competizioni da parte di enti, società o aziende aventi residenza nel territorio della Regione ....;
c) i cavalli adibiti a addestramento o didattica nel campo dell’equitazione;
2. E’ altresì fatto divieto di macellare soggetti allevati o importati in violazione delle vigenti norme di tutela degli animali, del loro trasporto e del loro allevamento.
3. Gli equini malati, incurabili, cui manca dignità di vita, possono essere soppressi esclusivante con eutanasia con protocollo indolore, eseguita e certificata da un veterinario ippiatra.
ARTICOLO 3 – TUTELA DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA
1. I puledri possono essere separati dalla madre solo dopo il compimento del sesto mese di vita.
2. Non è consentito eseguire interventi che siano lesivi della integrità fisica degli equini.
3. E’ interdetto ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico, sia di tipo fisico che psichico; coloro che sono incaricati dell’addestramento devono adottare esclusivamente il metodo della doma non violenta, seguendo appositi corsi di formazione certificati.
4. Non è consentito utilizzare imboccature che producano o possano produrre lesioni o sofferenza agli animali.
5. Non è consentita alcuna forma di sperimentazione sugli equini.
6. Non è consentito utilizzare per lavori sfiancanti o faticosi cavalli anziani e comunque che abbiano superato il 18° anno di età.
ARTICOLO 4 – STRUTTURE DI RICOVERO DEI CAVALLI
1. Le strutture pubbliche o private nelle quali vengono ospitati cavalli, a qualunque scopo destinati, devono corrispondere a requisiti stabiliti con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I cavalli non più utilizzabili per le attività ludico, ricreative, terapeutiche, turistiche, sportive, regolarmente registrati come non macellabili, qualora i proprietari non potessero più mantenerli, gli stessi proprietari sono tenuti a trovare una qualche forma di pensionamento/ricollocamento, cercando l'ausilio di associazioni animaliste registrate in Regione.
3. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione .... provvede a chiedere alle associazioni animaliste registrate presso i propri Registri di avviare campagna di promozione per scoraggiare il possesso irresponsabile, al fine di diminuire nel tempo il numero di soggetti in esubero e la problematica del loro eventuale ricollocamento.
4. I soggetti pubblici o privati che sono interessati al trasporto pubblico ippotrainato sono tenuti a dotarsi, direttamente o tramite convenzioni, di apposite strutture nelle quale ospitare o ricoverare gli equini e a fare appositi corsi di conduzione carrozze, onde avere adeguato patentino attacchi, nonché avere buona scienza e coscienza delle tematiche relative al benessere degli equidi.
5. Gli enti di protezione animale possono gestire direttamente o tramite convenzioni strutture per il ricovero degli equini provenienti da abbandono o maltrattamento, al fine di agevolarne un ricollocamento quando necessario.
ARTICOLO 5 – ANAGRAFE EQUINA
1. La Regione rafforza l’anagrafe equina regionale, con appositi controlli sulle stalle, al fine di agevolare la massima tracciabilità regionale di equidi e quindi di combattere il fenomeno delle macellazioni abusive.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga, anche temporaneamente, cavalli sul territorio della Regione ..... è tenuto a registrare i passaggi di proprietà, tenere debito registro degli spostamenti e sapere che sarà punito per le violazioni alla tracciabilità con apposite sanzioni stabilite dal decreto applicativo di questa legge.
3. All’anagrafe equina devono essere iscritti i puledri entro 3 mesi dalla nascita.
4. La Regione ....... punisce severamente qualsiasi detenzione illegale di equini.
ARTICOLO 6 – TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL CAVALLO
1. Al fine di impedire che i cavalli siano forzati ad attività pericolose per la loro incolumità psicofisica, non sono consentite manifestazioni, spettacoli, gare sportive o sagre nelle quali non siano garantiti gli standard di benessere riconosciuti per gli animali d'affezione.
2. Non è, in ogni caso, consentito, organizzare, effettuare o promuovere corse o competizioni con cavalli al di fuori degli ippodromi ufficiali.
3. Le attività di cui al punto 1 dovranno essere costantemente monitorate da un Medico Veterinario responsabile del benessere degli animali e saranno sottoposte alla sorveglianza del competente Servizio ASL.
4. Le associazioni e gli enti di protezione animali hanno diritto di accesso a tutti i dati e gli elementi conoscitivi relativi alle attività di cui al presente articolo, senza che ad essi possa essere opposto alcun tipo di riservatezza.
5. Non è consentito che equini possano essere regalati come premio di lotteria o di pesca di beneficenza. Va scoraggiata ogni attività in cui l'equide possa essere percepito come oggetto, incoraggiando invece il possesso responsabile di una creatura senziente, dunque con bisogni specifici, che bisogna conoscere prima di portare un qualsiasi equino a casa.
ARTICOLO 7 – PROTEZIONE DEGLI EQUIDI
1. La Regione adotta programmi ed attua interventi finalizzati alla protezione degli equidi selvatici eventualmente presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento all’esigenza di conoscenza e salvaguardia della biodiversità.
2. Le Province ed i Comuni, singoli ed associati, possono attivare programmi aventi le finalità di cui al comma precedente, anche d’intesa con soggetti privati in grado di garantire un adeguato benessere agli animali interessati.
ARTICOLO 8 – SANZIONI
1. Le violazioni agli obblighi della presente legge, anche nel caso in cui costituiscano più grave fattispecie comunque punibile ai sensi della vigente normativa per la tutela degli animal da affezione, sono sanzionati come segue:
a) la macellazione abusiva di equino registrato come non macellabile è sanzionata con euro ..... per ogni cavallo.
b) le violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 3 sono punite con la sanzione amministrativa di euro....... per ogni cavallo interessato.
c) la mancata iscrizione all’anagrafe equina è punita con la sanzione amministrativa di ......euro per cavallo o puledro non iscritta ovvero iscritta, ma privo degli strumenti di riconoscimento individuale o della relativa certificazione, includendo la tracciabilità.
2. L'offesa alla dignità del cavallo così come stabilita da questa legge comporta l’immediata sospensione dell’evento e l’irrogazione a carico degli organizzatori della sanzione amministrativa di euro .... in totale e/o di euro.... per cavallo coinvolto.
3. la mancata presenza di un Medico Veterinario/ambulanza veterinaria a un evento/manifestazione con equidi comporta l’irrogazione a carico degli organizzatori della sanzione amministrativa di euro .... in totale e/o di euro ......per ogni cavallo coinvolto.
4. Alle violazioni della presente legge, si applicano le disposizioni della Legge regionale .....
ARTICOLO 9 – NORMA FINANZIARIA
1: per l’attuazione della presente legge (eventualmente) sono stanziati :
a) euro ………… per il potenziamento dell'Anagrafe equina regionale tramite controlli;
b) euro ……….. per i programmi di protezione degli equidi e della loro bio diversità.