Approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Scarica il testo del nuovo Regolamento e la Tabella di confronto con il precedente.
Tra le principali novità:
- viene fatto riferimento agli “enti sportivi dilettantistici” e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con “enti sportivi dilettantistici” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, D.lgs. n. 36 del 2021. Sono iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
- l'eliminazione dell’obbligo di indicare la finalità sportiva dilettantistica nella denominazione;
- si prevede che entro 180 giorni dall’iscrizione gli enti sportivi dilettantistici debbano comunicare al Registro l’avvio “di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”;
- i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento.
- è data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre, inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.