La normativa a carattere sanitario si riferisce a tutti gli EQUIDI e non soltanto ai cavalli, nella categoria equidi sono compresi 3 specie: Cavallo, Asino e Zebra e i relativi incroci: Mulo (incrocio tra asino e cavalla) - Bardotto (incrocio tra cavallo e asina) - Zebrallo (incrocio tra cavallo e zebra) - Zebrasino (incrocio tra asino e zebra).

La normativa sugli equidi è intesa a tutelare la salute degli animali e quella delle persone ed è quindi importante che siano osservate.

Le zebre sono incluse nell'appendice II del CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) il cui commercio è regolamentato e la detenzione soggetta ad autorizzazione.

AZIENDA di allevamento

L'azienda può essere:

  • - un'azienda agricola o di addestramento,
  • - una stalla
  • - in generale qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego.L'azienda, in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata nella anagrafe equina nazionale a cura del titolare: la registrazione viene effettuata dal servizio veterinario competente per territorio. Quando l'azienda viene registrata è identificata con un codice aziendale (codice di stalla).

Il Codice di Stalla Aziendale

Se l'azienda in cui avete intenzione di portare il vostro equide non ha ancora un codice aziendale è necessario recarsi presso gli uffici ASL dei Servizi Veterinari per attivare l'apertura.

È possibile che l'azienda dove avete intenzione di portare il vostro equide abbia già un codice aziendale: assicuratevi presso il servizio veterinario che risulti aperto anche un allevamento che riguarda la specie di vostro interesse: cavallo, asino, mulo ecc...

PASSAPORTO

Il passaporto è il documento identificativo dell'equide, rilasciato dall'ex UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine – Ente trasformato in ASSI nel 2011), ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del Settore Ippico – Ente soppresso nel 2012 con trasferimento delle funzioni al MiPAAF), MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali) o dalle APA (Associazione Provinciale Allevatori) o da un'associazione riconosciuta che gestisce un libro genealogico (per es: cavalli di razza maremmana o haflinger).

Deve accompagnare l'animale in ogni spostamento e in caso di cessione dell'equide deve essere consegnato al nuovo proprietario.

Ci sono molti tipi di passaporto, di diverso formato e colore ma essenzialmente è un libretto sul quale devono essere riportate delle informazioni indispensabili per legge:- l'identificazione dell'equide: verificare che i dati di identità dell'equide riportati sul passaporto corrispondano a quelli dell'animale che viene presentato. Su alcuni passaporti precedenti al 2007 fa fede la scheda segnaletica, su tutti i passaporti successivi c'è il microchip a identificare gli equini.

L'ANAGRAFE EQUINA

L'iscrizione in anagrafe: sul documento deve risultare il timbro dell'APA o UNIRE o associazione di razza riconosciuta.

IL CAPITOLO 9 DEL PASSAPORTO

E' una pagina che riguarda lo status dell'equide: proprietari degli equidi devono indicare al momento del rilascio del passaporto se il loro animale può essere destinato alla produzione di alimenti (equide DPA) oppure se questa possibilità viene esclusa (equide NON DPA). La scelta non dpa è irreversibile, la scelta dpa può essere modificata in qualsiasi momento rivolgendesi all'anagrafe equidi di competenza.

ANEMIA INFETTIVA EQUINA

E' obbligatorio controllare (mediante un prelievo di sangue ed una analisi di laboratorio) gli equidi per escludere la presenza di una malattia denominata Anemia Infettiva Equina. Bisogna quindi verificare nella sezione del passaporto destinata agli esami di laboratorio che sia stato fatto il test. In caso contrario bisogna effettuarlo prima dello spostamento, specialmente in altra regione e specialmente se iel luogo di destino è un maneggio dove convivono equini di più proprietari. Nei casi di dubbio potete rivolgervi al Servizio veterinario della vostra ASL per chiarimenti.

Ricordatevi che il controllo andrà effettuato a scadenza periodica e sarà quindi necessario contattare il veterinario dell'ASL o il vostro veterinario libero professionista di fiducia per il prelievo. In quest’ultimo caso dovrete comunque comunicare all'ASL, con apposita modulistica, il nominativo del veterinario di fiducia che ha eseguito il prelievo.

MODELLO IV

Un equide che si sposta da un'azienda ad un'altra o verso il macello e il trasferimento deve essere accompagnato da una documentazione di trasporto che si chiama MODELLO IV che a partire dal 2020 è elettronico.

Ogni possessore di codice di stalla a domanda riceve un pin per movimentare i propri equidi elettronicamente sul portale prestabilito. Chi non ha il pin perché non possiede un codice di stalla, ad esempio chi alloggia i cavalli presso un maneggio, chiede al titolare dell'attività di movimentarglieli.

Chi ha un codice di stalla in proprio ma non si trova a suo agio con la tecnologia digitale si avvale dell'aiuto del servizio di sanità animale territoriale per movimentare il cavallo.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico serve per registrare le entrate e le uscite degli equidi dagli allevamenti; è un registro che può essere richiesto all'associazione che registra il passaggio di proprietà del cavallo, oppure può essere scaricato da internet, o acquistato in cartoleria o ancora può essere richiesto al servizio veterinario. Il registro può essere costituito da diverse pagine, ma è fondamentale che su ciascuna pagina vengano trascritti solo gli equidi dello stesso proprietario e che le pagine siano rilegate.

Se in azienda sono presenti equidi DPA oltre al registro di carico e scarico sono necessari anche i registri per i trattamenti medicinali.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI per equidi destinati alla produzione di alimenti (DPA)

I proprietari e i responsabili di animali DPA cioè destinati alla produzione di alimenti devono tenere dei registri in cui riportare alcuni dati relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari.
I registri sono due perché talune sostanze (ad azione ormonale, tireostatica e sostanze (ßagoniste) hanno bisogno di un registro dedicato.
I registri, a pagine prenumerate, devono essere vidimati dal servizio veterinario per cui, dopo averli acquistati, è indispensabile trasmetterli ai servizi veterinari per gli adempimenti di legge; è necessario conservare anche le copie delle prescrizioni medico-veterinarie e la documentazione di acquisto del farmaco.
Per gli equidi non DPA non c'è l'obbligo dei registri di trattamento farmacologico, ma si deve conservare copia delle ricette sino all'esaurimento del medicinale prescritto.