L'art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore, recita: "1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
A) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali…". Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.

I requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade sono dunque tre: l'attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età.

Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza di tutti. L'animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché è munito di una popria volontà e può sfuggire alle indicazioni del conducente: deve quindi essere guidato da persona capace di comunicare al meglio con lui, ottenendone la pronta collaborazione per l'incolumità di tutti.

La norma non prevede la possibilità che il minore possa comunque condurre un animale -in strada- se in gruppo o accompagnato dai genitori o da persona qualificata.

L'art. 115 si applica alle strade pubbliche.

Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto possono interdire l'accesso ai terzi. Per questa tipologia di strade non si applica la normativa del C.D.S., perchè proprietà privata.

Per espressa dizione di legge, art. 175 C.d.s., gli animali non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima.

Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all'art. 160, "Salvo quanto disposto dall'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata…"

In caso di violazione delle norme, si applica una sanzione amministrativa per omessa custodia o malgoverno di animali.

Malgoverno e omessa custodia

"Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa. Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi "1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la incolumità delle persone".

Questo ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all'automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dia segno di spavento.
L'art. 141 del Codice della strada, impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi diano segno di spavento. Così come, al n.ro 7, citato articolo, anche il conducente di un animale da sella deve tenere una velocità adeguata al traffico, alla visibilità ecc.

Non si può gareggiare in velocità nè costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico: quindi vi è l'obbligo di tenere la destra estrema e di procedere in fila indiana.