Numero CELEX:
02020R0688-20230207
Data del documento:
07/02/2023

Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Equini

Articolo 22

Prescrizioni per i movimenti di equini verso altri Stati membri

1.
sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

Gli operatori spostano equini in un altro Stato membro solo se

a) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni pre­ cedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i) gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento; e

ii) gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypa­ nosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;

b) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di durina nei sei mesi precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movi­menti finché:

i) gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castra­zione;

e

ii) gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al punto i), non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 8, su cam­pioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al punto i);

c) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 90 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i) gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento non è stato pulito e disinfettato;

e

ii) gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’anemia infet­tiva equina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’alle­gato I, parte 9, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al punto i);

d) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento situato in uno Stato membro o una sua zona in cui sono stati se­ gnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi due anni, soddisfano le condizioni di cui al punto i) e le condizioni di cui al punto ii) o al punto iii):

i) nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza, sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o al punto iii) che abbia manifestato un innalzamento della tem­peratura corporea, rilevata quotidianamente, al di sopra dei valori fisiologici è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera a);

e

ii) gli animali sono stati tenuti in quarantena per un periodo di almeno 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e

— sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezue­lana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivacci­nati secondo le indicazioni del fabbricante durante un pe­riodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione;

o

— sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena;

iii) gli animali sono stati sottoposti a

— una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezue­ lana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), senza incremento del titolo degli anticor­ pi, effettuata su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza;

e

— a una prova per la ricerca del genoma del virus dell’encefa­lomielite equina venezuelana effettuata, con esito negativo, con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 2, su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla partenza;

e) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

f) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

g) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti delle specie elencate per le malattie di cui alle lettere da a) a f) non conformi alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) nei 30 giorni precedenti la partenza e non conformi alla prescrizione di cui alla lettera f) nei 15 giorni precedenti la partenza.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), le restrizioni dei movimenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano per almeno 30 giorni dopo che l’ultimo animale dello stabilimento delle specie elencate per le rispettive malattie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati.

3. Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore che richieda il certificato sanitario di cui all’articolo 76 fornisce l’indirizzo di ogni stabilimento che detiene equini in cui gli equini destinati ad essere spostati sono stati detenuti nei 30 giorni precedenti lo spostamento previsto in un altro Stato membro.