La riforma del lavoro sportivo recata dal D. Lgs, 36/2021, vuole soddisfare due obiettivi:
1) l'affermazione del principio secondo cui “la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità del lavoratore nel rispetto del principio di specificità dello sport”;
2) l'applicazione allo sport di due concetti di natura costituzionale, ovvero: il diritto di ogni lavoratore a forme sostitutive del reddito in caso di infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione (art. 38 comma 2 Cost.) e il dovere di ogni cittadino a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.
L'ambito di maggiore intervento della riforma riguarda indubbiamente il lavoro sportivo. Ebbene, la riforma considera lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, il tesserato, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il lavoro sportivo può avere natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (NASpI), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Specificatamente, si segnalano le seguenti forme: Apprendistato: le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato. Le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni. Professionismo: Si dovranno istaurare rapporti di lavoro subordinato. Dilettantismo: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva. Contratto a termine: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale. Amministrativi/Gestionali: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
Eliminata la definizione di sportivo-amatore, si parlerà di "volontario", ovvero colui/colei che svolge spontaneamente e gratuitamente attività a favore del club.
Per quanto concerne, i dipendenti pubblici che prestano la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro possono essere retribuiti dagli enti associativi previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per i lavoratori sportivi. Nel caso in cui essi svolgono attività volontaristica (quindi senza remunerazione), invece, non occorre l'autorizzazione della propria amministrazione, bastando la semplice comunicazione.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a., infatti, saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione (quindi anche di appartenenti alle forze dell’ordine e di polizia) come volontari, fuori dall’orario di lavoro.
In questa sede, è opportuno brevemente segnalare che ai fini della tassazione reddituale (Irpef e addizionali), il lavoro sportivo non professionistico è esente fino ad importo complessivo pari a 15.000 euro. Da tale computo sono esclusi: le spese vive rimborsate; i premi di risultato e gli altri premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive; su tali premi verrà operata la ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20% (art. 30 Dpr 600/73).
Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente ai fini fiscali.
Avv. Valentina Porzia
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