Purtroppo, anche negli sport equestri, possono esserci persone spregiudicate che pur di abbreviare e velocizzare l'addestramento ricorrono a scorciatoie che non sono solo illecito sportivo, che comporta sospensione ai fini del regolamento della FISE e del codice di condotta annesso, ma anche maltrattamento per la giustizia ordinaria.

La barrierata sugli stinchi è una di quelle pressi illegali ma in voga tra chi non si fa scrupoli pur di ottenere il risultato. Barrare o sbarrare il cavallo serve a indurlo ad alzare le gambe con maggior foga durante il salto, per non commettere errore. Questa "tecnica" prevede l'utilizzo di sostanze urticanti spalmate su gambe e corone in modo che il contatto con la barriera sia doloroso, piuttosto che (in allenamento) barriere chiodate che fanno male al cavallo se le tocca saltando, o asticelle sottili sollevate mentre il cavallo salta in modo da colpirlo, per fargli sentire male, così la volta successiva si tiene più alto nel saltare.

E ancora percosse, punizioni, allenamenti sfiancanti pur di piegare il cavallo a performare come gli si chiede.

In nome della spettacolarità, soprattutto ad alto livello, l'equitazione contemporanea può arrivare a richiedere prestazioni al limite delle possibilità dei cavalli, il cui benessere può essere sacrificato alle logiche di commercio e alle ambizioni personali degli atleti umani.

Poiché non sempre le segnalazioni in passato hanno prodotto il risultato di ottenere la giustizia sportiva sperata, a causa del fatto che il sistema tende a proteggere se stesso, specialmente se vengono implicati personaggi importanti per gli sport equestri, vuoi per prove insufficienti, omertà, ritorsioni, paura e mobbing, che non hanno permesso all'esposto di trovare la debita accoglienza, occorre sapere che si può indirizzare la denuncia anche alla procura ordinaria di competenza territoriale. Il reato è perseguibile di ufficio. Recita la legge 189 del 2004: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. La pena poi aumenta se dal maltrattamento deriva la morte dell'animale".

L'importante è circostanziare il reato ai fini dell'esposto, e dunque proporre come prova anche foto o video in cui si vede chi, come, dove e quando è stato commesso il fatto.

Laddove invece si vuole procedere in giustizia sportiva, occorre deferire il cavaliere o amazzone alla procura federale della FISE, piuttosto che al comitato etico dell'EPS di riferimento in nazionale, ricordandosi sempre di allegare l'apparato probatorio, per non trovarsi a dover sostenere la propria tesi solo a parole.

Allegare sempre anche il parere dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, qui sotto annesso, per richiamare l'attenzione sul fatto che tali pratiche sono riconosciute maltrattamento anche da istituzioni di sanità animale pubbliche.

Parere del Centro di referenza nazionale per il benessere animale in merito al “barrare” o “sbarrare” nell'addestramento del cavallo nel salto ostacoli

In merito alla richiesta di parere la tecnica di addestramento denominata “barrare” o “sbarrare” è da considerarsi non idonea all'addestramento del cavallo nel salto ostacoli e per altro già vietata dalle organizzazioni equestri nazionali ed internazionali.

Le motivazioni di tale parere negativo sono così riassumibili:

  • a) Definizione del metodo di addestramento e presupposti: la tecnica del “barrare” o “sbarrare” consiste nel frapporre all'improvviso un ostacolo non previsto davanti al cavallo mentre il salto è già iniziato con lo scopo di fargli urtare una barriera e in tal modo stimolare la sua attenzione e sollecitare la sua memoria ogni volta che ripete tale azione.
  • b) Osservazioni sull'addestramento: tale pratica ottiene in parte il risultato desiderato utilizzando come strumenti la sofferenza dell'animale ed il timore. Il soggetto infatti trova un ostacolo improvviso e oltre al dolore dell'urto avverte anche paura e incertezza perchè la situazione non solo non è prevista, ma nemmeno prevedibile poiché sopravviene nel momento in cui il salto è già iniziato e il soggetto si trova ad affrontare un ostacolo diverso da quello visto in precedenza. Se pertanto è senz'altro vero che si possono ottenere i risultati desiderati per altro sono stati osservate molte situazioni di riluttanza e segni di paura di fronte agli ostacoli con aumento della difficoltà di apprendimento (rinforzo negativo) che fanno giudicare il metodo dello “sbarrare” da escludere perchè non rispettoso dell'animale e quindi assimilabile a maltrattamento.
  • c) Altri metodi di addestramento: Sono disponibili altri metodi per ottenere in modo adeguato l'addestramento del cavallo nel salto. Senza entrare nel dettaglio di tali metodi improntati sulla progressione degli esercizio, essi si basano sulla collaborazione dell'animale con il suo addestratore e sul rapporto di fiducia che si viene ad instaurare tra l'uomo ed il cavallo. Tali metodi sono ampiamente documentati e utilizzati nella pratica sportiva per addestrare i soggetti da salto.
  • d) Opinione delle federazioni equestri nazionali ed internazionali: quanto detto in precedenza non costituisce solo la risultanza di ricerca scientifica ed etologica, bensì rappresenta l'opinione delle Federazioni Equestri Nazionale ed Internazionale che ne hanno proibito l'utilizzo nell'addestramento riconoscendo che è possibile sviluppare l'attitudine al salto ostacoli senza ricorrere ad un metodo che causa paura e dolore e quindi maltrattamento nei cavalli.In conclusione il parere degli esperti del Centro di Referenza Nazionale è che il metodo dello “sbarrare” nell'addestramento del cavallo vada bandito perchè non corrisponde ad una modalità di relazione rispettosa del benessere dell'animale potendo ricorrere ad altri strumenti di educazione e formazione sportiva del soggetto.

Il parere in originale

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