Quando si possiede un allevamento di cavalli (ai fini normativi, anche il possesso di un solo pony richiede un codice allevatoriale) o anche un piccolo maneggio con stalle di cavalli, se queste attività sono in campagna, si pensa di non avere problemi.
Purtroppo non è così, perché dipende da quanta terra si possiede. Quando non c’è un terreno pronto ad accogliere e smaltire correttamente le deiezioni, diventa un problema.
Inoltre, il letame prodotto dai cavalli, se non trattato correttamente, può causare un impatto ambientale negativo a causa dell’emissione di ammoniaca e altri gas inquinanti nell’atmosfera e dell’accumulo di micro e macro nutrienti nel suolo e nelle falde acquifere superficiali. Può attirare anche le mosche, e creare un problema di rapporti con il vicinato.
Per tutti i problemi citati, ci sono norme preciese per la gestione e il deposito delle deiezioni animali che sono controllati e certificati dall’Agenzia di Protezione Ambientale.
Smaltire lo stallatico
Quando si ha a che fare con una quotidiana produzione di letame equino, alcuni proprietari, per non avere spese, finiscono per approdare nell'illegalità.
A livello nazionale, c'è un testo unico per la Tutela dell’ Ambiente che, all’art 137, co 14, stabilisce i casi di illecita gestione dei rifiuti e attribuisce all’utilizzo fittizio delle materie fecali di origine agricola rilevanza penale; varie sentenze della Corte di Cassazione e del TAR ribadiscono il concetto che lo stallatico può non essere considerato un rifiuto soltanto quando è realmente reimpiegato, e nelle giuste proporzioni, tempi e modalità richieste dalla produzione agricola.
Se non sussistono queste condizioni, il letame deve essere considerato un rifiuto a tutti gli effetti e, in quanto tale, soggetto alla normativa sullo smaltimento letame cavalli, in particolare alla parte IV del DLgs n. 152/2006. E qualsiasi dubbio, del resto, viene meno se trattasi di “letame” ovvero di “materiale fecale palabile” e non di “liquame”, ovvero, “materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali” che è la forma utilizzabile nella fertirrigazione (riduzione del letame in liquame).
Riassumendo. Chiunque possieda o allevi cavalli non può liberarsi delle deiezioni in modo improprio, poiché ciò costituisce un illecito penale. E, se la legge in qualche passaggio lascia spazio a equivoci, ci sono le sentenze della Corte di Cassazione e del TAR a chiarire ogni dubbio sulla definizione dello stallatico ai fini dello smaltimento.
Le strade legali per smaltire lo stallatico sono solo 3:
• si può utilizzare il letame per fertilizzare i terreni nella propria azienda, dopo la corretta maturazione dello stesso in concimaia e secondo un piano agronomico;
• si può cedere il letame ad un’altra azienda attenendosi alla normativa sulla vendita dei fertilizzanti (Dlgs n.75/2010) e previa iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
• si trattare lo stallatico degli equidi alla stregua di un rifiuto speciale non pericoloso.
In quest’ultimo caso, il rifiuto dovrà essere stoccato a norma dell’art. 183 co 1/bb che regola il “deposito temporaneo”, quindi affidato ad un’azienda certificata per la raccolta e il trasporto letame dei rifiuti indicizzati con il codice CER020106 e provvista di “Formulario di Accompagnamento Rifiuti”.
Questa provvederà a conferire il letame ad uno dei centri autorizzati al recupero e smaltimento letame cavalli. Chi possiede uno o più cavalli e non può smaltire il letame equino come liquame (fertiirrigazione), ha l’obbligo della tenuta del “Formulario di Accompagnamento Rifiuti” ma non quello del ” Registro di Carico e Scarico”.