Parlamento Europeo 14 marzo 2017 - Sanzioni più severe per le persone che maltrattano o abbandonano i cavalli, insieme a maggiore coerenza con il destino ultimo: è quanto chiede il Parlamento europeo in una risoluzione non legislativa approvata con 656 voti a favore, 10 contrari e 27 astensioni. Il tutto dovrà passare attraverso una responsabilizzazione dei proprietari, linee guida rispetto al destino ultimo, con finalità, specialmente, a garantire la filiera della zootecnia  e dunque a migliorare la sicurezza alimentare da cui dipendono i ricavi del settore. L'Ue ha circa 7 milioni di equidi, utilizzati in settori come il trasporto, il turismo, lo sport, l'istruzione, la ricerca e l'agricoltura. Il comparto vale oltre 100 miliardi di euro all'anno. Il fenomeno dell'abbandono degli equidi - sottolineano gli eurodeputati - è aumentato dal 2008 negli Stati membri occidentali, in particolare dove i cavalli sono diventati lussi costosi, che costituiscono un importante onere finanziario piuttosto che una fonte di reddito. La risoluzione - non legislativa - punta dunque  a trasformare gli equini in esubero in reddito, recuperandoli per il macello, attraverso disposizioni in linea con il mercato globale e che tengano conto dei tempi di sospensione dei farmaci.

Il testo integrale

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/gradient_blue.gif);" Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi (2016/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 39, 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,

–  visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,

–  visto l'articolo 13 TFUE, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,

–  visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")(1) ,

–  visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97(2) ,

–  visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento(3) ,

–  vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(4) ,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)(5) ,

–  visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014 e le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(6) ,

–  visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008(7) ,

–  vista la sentenza del 23 aprile 2015 nella causa C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten , della Corte di giustizia dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011(8) per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352),

–  viste le conclusioni dello studio EDUCAWEL della Commissione(9) ,

–  visti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0014/2017),

A.  considerando che il settore degli equidi dell'UE vale oltre 100 miliardi di EUR annui(10) e nel solo 2013 ha sviluppato un ulteriore fatturato globale nel settore scommesse pari a 27,3 miliardi di euro, dei quali 1,1 miliardi di EUR sono stati ricevuti dai governi degli Stati membri(11) ;

B.  considerando che il solo settore degli sport equestri genera circa 900 000 posti di lavoro e 5-7 equidi generano un lavoro a tempo pieno, che questi posti di lavoro, non delocalizzabili, si trovano in zone rurali oggi vulnerabili in termini economici;

C.  considerando che il settore degli equidi risponde agli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale basata sulla sostenibilità agricola, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità rurali; considerando che gli equidi sono ancora molto utilizzati in agricoltura, con nuovi impieghi come la produzione di latte d’asina, nonché nuove opportunità e vantaggi per produttori e consumatori di sviluppare ulteriormente questi prodotti;

D.  considerando che il settore equino partecipa attivamente agli obiettivi della strategia "Europa 2020" volti a realizzare una crescita sostenibile basata da un lato su un'economia più verde e dall'altro su una crescita inclusiva e considerando l'importanza del settore equino grazie al suo contributo fondamentale allo sviluppo ambientale, economico e sociale nelle zone rurali;

E.  considerando che l'Unione europea è il maggior mercato al mondo per il settore degli sport equestri(12) ;

F.  considerando che la popolazione stimata di 7 milioni di equidi nell'Unione europea svolge funzioni altamente diversificate, con un rapporto secolare con l'uomo, dagli animali destinati alle competizioni agli animali da lavoro nei trasporti, nel turismo, nelle terapie comportamentali, riabilitative ed educative, nello sport, nell’istruzione, nella silvicoltura e nell’agricoltura, come fonti di latte e carne, animali destinati alla ricerca e animali selvaggi o allo stato semi-brado; che tali equidi contribuiscono anche a mantenere la biodiversità e la sostenibilità rurale e nel corso della vita possono svolgere più di una di tali funzioni;

G.  considerando che la responsabilità in materia di proprietà e cura degli equidi inizia con la giusta attenzione alle condizioni di salute e benessere degli animali e che, in queste condizioni, le questioni relative al benessere devono essere al centro di tutte le attività equine; considerando che il contesto normativo a livello dell'UE varia tra gli Stati membri e che la legislazione esistente viene applicata in modo diverso all'interno dell'Unione europea, determinando distorsioni della concorrenza e un deterioramento nel benessere degli animali;

H.  considerando che gli equidi sono gli animali più trasportati d'Europa in proporzione alla popolazione (13) e che i tempi di trasporto degli animali costituiscono una grave preoccupazione per i cittadini dell'UE, che chiedono tempi di trasporto più brevi, dal momento che gli equidi sono a volte trasportati verso l'UE e dall'UE in veicoli non idonei per il trasporto di equidi, su lunghe distanze stradali, marittime e aeree, prima di raggiungere la loro destinazione finale;

I.  considerando che i dati sullo spostamento degli equidi a fini commerciali sono registrati mediante il sistema informativo comunitario TRACES, ma che questi sono comunicati solamente una volta l'anno e con un ritardo di due anni;

J.  che la pronta disponibilità di dati potrebbe assistere le autorità competenti e altre organizzazioni a monitorare più efficacemente le ricadute sulla salute animale e a studiare le conseguenti indicazioni di condizioni di scarsa sicurezza biologica;

K.  considerando che i dati disponibili non sono sufficienti per quantificare direttamente il numero di equidi da lavoro impiegati in aziende agricole piccole o di semi-sussistenza, molte delle quali si trovano negli Stati membri di più recente ingresso, e nel turismo;

L.  considerando che l'organizzazione mondiale per la salute animale ha adottato linee guida sugli equidi destinati al lavoro nel maggio 2016 (14) per quanto riguarda il rispetto delle cinque libertà fondamentali degli animali, vale a dire di non soffrire la fame, la sete e la malnutrizione, la paura e l'angoscia, il disagio fisico e termico, il dolore e di manifestare un comportamento naturale;

M.  considerando che gli equidi offrono considerevoli opportunità di lavoro e reddito alle località turistiche e alle zone rurali, dall’agricoltura, dalle attività equestri e dal turismo, che non possono essere delocalizzate, ma che ciò può nuocere al benessere di alcuni di essi e troppo spesso i turisti non sono sufficiente informati per individuare le questioni di benessere e correggere i problemi (15) ;

N.  considerando che il riconoscimento delle etichette di welfare introdotte dal settore permette di garantire il buon funzionamento delle attività e permette di fornire le informazioni necessarie al pubblico;

O.  considerando che l'allevamento illimitato, indiscriminato e irresponsabile degli equidi può portare ad una completa svalutazione economica degli animali, le cui gravi condizioni sanitarie vengono spesso trascurate, soprattutto nei periodi di recessione economica; considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno recentemente adottato una legislazione che armonizza le norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche per l'allevamento di animali riproduttori di razza pura, inclusi gli equidi, con l'obiettivo di rafforzare la competitività e l'organizzazione del settore dell'allevamento europeo, la qualità delle informazioni disponibili in materia di riproduzioni e l'individuazione di riproduttori di razze pure, in particolare di equidi;

P.  che, dal 2008, i casi di abbandono di equidi negli Stati membri occidentali dell'Unione, soprattutto laddove gli equidi sono diventati un oneroso bene voluttuario che costituisce un onere finanziario piuttosto che una fonte di reddito, sono aumentati; che la Commissione e gli Stati membri non hanno fornito una risposta adeguata e soddisfacente a questo problema;

Q.  considerando che molti esempi di questo comportamento riguardano proprietari privati e non sono rappresentativi della maggioranza del settore equino professionale in Europa;

R.  considerando che gli equidi sono animali sociali con capacità cognitive e forti legami affettivi e che sono impiegati in una varietà di programmi educativi e di formazione, di terapia e riabilitazione, compresi quelli per i disturbi dello spettro autistico, per la paralisi cerebrale, per le malattie vascolari cerebrali, per i disturbi e le difficoltà di apprendimento o del linguaggio, per la riabilitazione degli ex-detenuti, per la psicoterapia, per la sindrome post-traumatica e per le dipendenze;

S.  considerando che i proprietari devono affrontare decisioni difficili nel momento in cui non sono più in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei loro equidi, in parte a causa dei elevati costi veterinari, e che, in alcuni Stati membri, l'eutanasia è troppo spesso la prima risorsa, peraltro costosa, per i proprietari che non sono più in grado di sostenere i costi per le cure veterinarie e per il benessere degli equidi; che in altri Stati membri si può ricorrere all’eutanasia esclusivamente dietro indicazione veterinaria immediata a prescindere dal benessere a lungo termine dell'animale in questione;

T.  considerando che gli equidi non sono considerati animali per la produzione alimentare in molti paesi terzi e che la carne equina è regolarmente importata da tali paesi per essere venduta e immessa nel mercato dell'UE; che tale situazione genera distorsioni della concorrenza giacché al momento l'Unione europea non autorizza l'ingresso nel circuito dell'alimentazione umana della carne di cavalli europei non destinati originariamente alla produzione di carne e al macello, mentre vi è maggiore flessibilità per la carne importata da paesi terzi;

1.  riconosce il rilevante contributo economico, ambientale e sociale degli equidi in tutta l'UE e i fondamentali valori culturali ed educativi ad essi direttamente connessi, quali il rispetto degli animali e dell'ambiente;

2.  osserva che i cavalli sono sempre più utilizzati per fini formativi, sportivi, terapeutici e ricreativi nelle aziende agricole, consentendo così agli agricoltori di diversificare le loro attività e le loro fonti di reddito e sottolinea che la presenza di equidi favorisce la multifunzionalità dell’azienda agricola, che favorisce l'occupazione nelle zone rurali e contribuisce allo sviluppo delle relazioni tra città e campagna, alla sostenibilità e alla coesione del territorio;

3.  chiede che il settore degli equidi, e i suoi benefici per l’economia rurale, che contribuisce in modo significativo agli obiettivi generali e strategici dell'Unione, sia maggiormente riconosciuto a livello di UE e che sia maggiormente integrato nei diversi dispositivi della PAC, attraverso aiuti diretti sia del primo che del secondo pilastro;

4.  osserva che la buona salute e il benessere degli equidi stimola la redditività economica delle aziende agricole e delle imprese affini a vantaggio dell'economia rurale nel suo insieme, rispondendo altresì alla crescente richiesta dei cittadini dell'UE di garantire norme più rigorose in materia di salute e benessere degli animali;

5.  invita la Commissione a riconoscere la condizione di animali da lavoro degli equidi quale strumento importante nelle attività agricole nelle zone rurali dell'Europa, in particolare nelle zone montane e difficili da raggiungere.

6.  sottolinea che i proprietari di equidi dovrebbero disporre delle conoscenze minime sull'allevamento degli equidi e che la proprietà comporta una responsabilità personale di cura relativa agli standard di salute e benessere degli animali;

7.  sottolinea che lo scambio di conoscenze tra proprietari di equidi, ma anche tra Stati membri, dovrebbe costituire uno strumento importante per rispondere a tali esigenze e ritiene che i professionisti del settore equino abbiano migliorato le loro pratiche di lavoro al fine di garantire un maggiore benessere per gli animali, parallelamente agli sviluppi delle nuove conoscenze scientifiche, delle evoluzioni legislative e dei nuovi metodi di apprendimento;

8.  constata che la maggior parte dei proprietari e degli addestratori di equidi agisce in modo responsabile; evidenzia che l’aumento della promozione del benessere degli animali può avere le migliori opportunità di riuscita nel quadro di sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista economico;

9.  rileva che i professionisti debbano mantenere la loro sostenibilità economica, reagendo nel contempo in modo efficace alle nuove sfide, quali le risorse naturali limitate, gli effetti dei cambiamenti climatici e la comparsa e la diffusione di nuove malattie;

10.  incoraggia gli Stati membri a creare condizioni in cui le aziende agricole siano sostenibili economicamente;

11.  sottolinea l'importanza dei costituendi centri di riferimento per il benessere animale, quale definita dai dieci principi dell'OIE, nell'aumentare i livelli di piena ottemperanza alla legislazione e alla sua applicazione coerente, di pari passo con la divulgazione di informazioni e buone pratiche relative al benessere animale;

12.  invita la Commissione a incaricare l'Eurostat di uno studio che analizzi l'impatto economico, ambientale e sociale di tutti gli aspetti del settore degli equidi e a fornire regolarmente dati statistici sull'utilizzo dei servizi, sul trasporto e sulla macellazione degli equidi;

13.  invita la Commissione a elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino per vari utenti e specialisti, in consultazione con le parti interessate e le organizzazioni del settore degli equidi e sulla base delle guide esistenti,concentrandosi in particolare sul benessere specifico per specie, sulle cure comportamentali, oltre che sulle cure prestate al termine della vita;

14.  invita la Commissione a garantire un'attuazione equa degli orientamenti dell'UE e a prevedere le risorse per la traduzione di tale documento;

15.  invita la Commissione a promuovere e a raccogliere gli scambi di buone prassi e di programmi formativi dei diversi Stati membri in termini di benessere animale e a sostenere la produzione e la divulgazione di tali informazioni su come soddisfare le esigenze degli equidi, a prescindere dalle loro funzioni, in base alle "cinque libertà" e per abbracciare l'intero ciclo di vita di un equide;

16.  esorta la Commissione, nell'elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino, a tener conto del ruolo multifunzionale degli equidi includendo orientamenti sull'allevamento responsabile, sul benessere e sulla salute degli animali e sui benefici della sterilizzazione degli equidi, sul lavoro nei settori del turismo, dell'agricoltura e forestale, sul trasporto adeguato alla specie e sulla macellazione e sulla tutela da pratiche fraudolente, compreso il doping, e raccomanda che tali orientamenti siano divulgati, in collaborazione con organizzazioni agricole professionali rappresentative riconosciute dall'UE, fra gli allevatori, le società equestri, le aziende agricole, i maneggi, i rifugi, i trasportatori e i macelli, e che siano accessibili in vari formati e lingue;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro della European Horse Network e della European State Stud Association, in quanto tali organizzazioni svolgono un ruolo importante nello sviluppo del settore equino europeo fungendo da piattaforma per lo scambio di buone pratiche e preservando tradizioni, capacità, vecchie razze equine e l'impatto del settore;

18.  esorta la Commissione ad ampliare le risorse formative sul benessere nelle aziende agricole rivolte sia agli specialisti in contatto diretto con gli equidi, come i veterinari, gli allevatori e i proprietari, e a gruppi di utenti più ampi per includere il benessere e l'allevamento degli equidi, sottolineando l'importanza della formazione e dell'informazione, nel Sistema di consulenza aziendale;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare anche i sistemi di trasferimento delle conoscenze per condividere le buone pratiche e i modelli di business, per sensibilizzare su vari temi e promuovere l'innovazione e nuove idee; osserva che in alcuni Stati membri i sistemi di trasferimento delle conoscenze sono già presenti nel settore degli equidi;

20.  invita la Commissione a impegnarsi nuovamente nell'elaborazione di una carta europea del turismo sostenibile e responsabile, divulgando informazioni chiare che aiutino i turisti e i soggetti interessati a compiere scelte rispettose del benessere al momento di decidere se usufruire o meno dei servizi degli equidi da lavoro; sottolinea che tale carta dovrebbe basarsi sulle carte di qualità già esistenti che sono state redatte da organizzazioni riconosciute, rappresentative e professionali del settore agricolo e osserva che, mentre alcuni Stati membri possiedono orientamenti rigorosi per quanto riguarda le condizioni e gli orari di lavoro, in altri Stati membri tale protezione è carente;

21.  invita la Commissione a pubblicare orientamenti destinati agli Stati membri sui modelli turistici rispettosi del benessere degli equidi da lavoro;

22.  esorta gli Stati membri a delineare orientamenti volontari in materia di lavoro, compresi gli orari di lavoro giornalieri e i periodi di riposo, per proteggere gli equidi destinati al lavoro dall'attività eccessiva e dallo sfruttamento economico;

23.  invita la Commissione a rendere i dati del sistema TRACES disponibili al pubblico molto più velocemente di quanto accada attualmente;

24.  sottolinea che la legislazione esistente dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse è concepita per proteggere gli animali da lesioni e sofferenze e garantire che essi siano trasportati in conformità di condizioni e tempi adeguati ed esprime preoccupazione per le carenze legate all'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto da parte delle autorità di molti Stati membri;

25.  invita la Commissione a garantire l'applicazione adeguata e l’esecuzione efficace e uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali e sistemi di comunicazione legalmente vincolanti in tutti gli Stati membri,

26.  invita gli Stati membri esportatori di cavalli a trovare soluzioni per promuovere la macellazione nei loro territori così da evitare, ove possibile, il trasporto di equidi vivi e invita la Commissione a creare un meccanismo di monitoraggio efficace della conformità alle disposizioni legislative e normative sia nell'attuale quadro giuridico che in quello futuro;

27.  chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in base alle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e alle guide sul trasporto degli equidi redatte dai professionisti del settore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'industria equina di ciascun paese;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a formulare orientamenti e ad agevolare e potenziare la ricerca scientifica e ad attuare le ricerca esistente sul benessere degli equidi durante la macellazione per sviluppare metodi umani di macellazione più adatti agli equidi, e a diffondere tali documenti orientativi presso le autorità competenti degli Stati membri;

29.  invita la Commissione e gli Stati membri a commissionare in modo pieno e adeguato ispezioni presso i macelli del loro territorio autorizzati ad accettare gli equidi, e ad effettuarne audit regolari, per garantire che siano in grado di soddisfare le specifiche esigenze di benessere di tali animali, soprattutto in termini di strutture e qualifiche del personale;

30.  invita la Commissione a impegnarsi nello sviluppo di indici del benessere degli animali convalidati da utilizzare nella valutazione del benessere degli equidi, individuando le criticità attuali e contribuendo ad apportare miglioramenti, oltre a garantire nel contempo l'attuazione pratica e i vantaggi per il settore, e considera importante coinvolgere i soggetti che hanno attuato strumenti analoghi nell’UE e lavorare in stretta collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore degli equidi nel processo di definizione di indici del benessere degli animali;

31.  esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i proprietari di cavalli a costituire associazioni;

32.  sottolinea l'importanza del trattamento umano e del benessere degli equidi e del principio che, a prescindere dal luogo e dalle circostanze, qualsiasi trattamento crudele e abusivo da parte del proprietario, dell'allenatore, dello stalliere o di altre persone non debba essere tollerato;

33.  invita gli Stati membri ad applicare una legislazione più rigorosa per quanto concerne il maltrattamento e l'abbandono di animali, comprese misure straordinarie per combattere l'abbandono, e ad effettuare indagini complete e adeguate sulle segnalazioni di pratiche disumane e violazioni del benessere degli equidi;

34.  osserva che esistono differenze tra le specie di equidi e tali differenze alterano le esigenze di benessere tra cui quelle relative alle cure prestate al termine della vita e ai requisiti di macellazione;

35.  invita la Commissione a effettuare uno studio e a documentare tali differenze, oltre ad elaborare orientamenti specifici per specie onde garantire che gli standard in materia di benessere siano garantiti;

36.  invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la ricerca e lo sviluppo nel campo dei sistemi di allevamento adeguati alle specie nel settore degli equidi, tenendo conto del comportamento naturale degli equidi in quanto animali che vivono in mandrie con una predisposizione alla fuga;

37.  invita la Commissione a stabilire un progetto pilota come priorità per analizzare l'uso dei regimi di finanziamento nuovi e attuali per premiare i buoni risultati in materia di benessere per gli equidi da lavoro, compresi quelli rivolti alle aziende agricole piccole e di semi-sussistenza;

38.  invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/262 della Commissione (regolamento sul passaporto equino);

39.  rileva che il prezzo dei farmaci per uso veterinario, il costo dello smaltimento delle carcasse e quello dell'eutanasia, dove consentita, possono rappresentare un ostacolo in sé alla conclusione del ciclo di vita degli equidi, determinando un prolungamento delle sofferenze;

40.  invita gli Stati membri a condurre indagini sulle denunce di pratiche disumane nel corso dell'eutanasia e di violazioni del benessere come l'uso improprio di farmaci e a comunicare le violazioni alla Commissione;

41.  prende atto della crescita della produzione di latte equino e di asina e invita la Commissione a pubblicare orientamenti sulla produzione di latte equino e d'asina;

42.  esorta gli Stati membri, in collaborazione con organizzazioni professionali, di rappresentanza e agricole riconosciute, a impegnarsi ad incrementare il numero di ispezioni sulle aziende di produzione di latte equino e d'asina;

43.  esprime preoccupazione per l'importazione e l'impiego di medicinali veterinari contenenti gonadotropina serica da fattrici gravide (PMSG);

44.  esorta la direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione a ispezionare i produttori certificati dell'ormone PMSG, mediante audit, per confermare la conformità alle disposizioni sul benessere degli animali durante la produzione e a indagare ed elaborare una relazione sul benessere e il trattamento delle giumente per la raccolta degli ormoni utilizzati nell'industria farmaceutica;

45.  sottolinea che non esiste ancora un sistema fiscale equo, adattato alle diverse esigenze di ciascuno Stato membro, che consenta agli allevatori professionisti di equidi di generare i guadagni necessari a mantenere un'attività economica negli allevamenti europei di equini;

46.  osserva che un sistema fiscale più equo per il settore degli equini garantirebbe condizioni di parità agli operatori del settore, aumenterebbe la trasparenza delle attività nel settore degli equidi, e quindi la lotta contro la frode e le zone grigie dell'economia, e consentirebbe agli allevatori professionisti di cavalli di generare gli introiti necessari per portare avanti la loro attività economica;

47.  ritiene che un chiarimento della legislazione sull'IVA applicabile al settore equino sia necessario in occasione della prossima revisione della direttiva IVA al fine di promuovere lo sviluppo di un settore equino favorevole alla crescita e all'occupazione;

48.  chiede alla Commissione di adottare provvedimenti affinché gli Stati membri dispongano di maggiore flessibilità nella definizione di un'aliquota IVA ridotta per le attività del settore e ritiene che tale chiarimento dovrebbe consentire di disporre di un quadro uniforme, affidabile e mirato di tassi ridotti di IVA, che lasci agli Stati membri una flessibilità sufficiente in seno alle loro politiche fiscali;

49.  mette in evidenza la differenza in termini di requisiti sanitari imposti sulle carni equine prodotte in Europa rispetto a quelli applicati sulle carni importate da paesi terzi;

50.  ricorda la necessità di istituire un sistema efficace di tracciabilità della carne equina e sottolinea che è auspicabile assicurare un livello equivalente di requisiti sanitari e di sicurezza alimentare e conformità di importazioni per i consumatori europei, indipendentemente dall'origine della carne equina consumata;

51.  chiede alla Commissione di prendere provvedimenti volti a ristabilire l'equilibrio tra il livello di rigore applicato all'interno dell'UE e quello richiesto alle frontiere, garantendo nel contempo la sicurezza sanitaria dei consumatori;

52.  invita quindi la Commissione a rendere obbligatoria l'indicazione del paese d'origine in tutti i prodotti trasformati a base di carne equina;

53.  chiede alla Commissione di aumentare il numero di audit effettuati nei macelli al di fuori dell'UE che sono autorizzati a esportare carni equine nell'UE e di sospendere a determinate condizioni le importazioni di carne equina prodotta nei paesi terzi che non soddisfano i requisiti dell'UE in materia di tracciabilità e di sicurezza alimentare;

54.  sottolinea la necessità di far cadere il tabù sul fine vita degli equidi; ritiene che agevolare la fine della vita di un cavallo non ne escluda l'ingresso nella catena alimentare;

55.  invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle cure prestate alla fine della vita degli equidi, compresa la fissazione di limiti massimi di residui di medicinali veterinari utilizzati comunemente quali fenilbutazone, per garantire la sicurezza della catena alimentare;

56.  invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento nella catena alimentare, mediante un sistema di “periodo di attesa” basato sulla ricerca scientifica che permetterà di reintegrare gli animali nella catena alimentare in seguito all'ultima somministrazione di medicinali garantendo al contempo la sicurezza sanitaria del consumatore;

57.  nota che per gli equidi non destinati al macello per la produzione di alimenti per consumo umano (equini registrati come non DPA) non vi è nessuna registrazione, in taluni Stati membri, di farmaci somministrati e si può ipotizzare la loro immissione nel circuito della macellazione clandestina con grave rischio per la salute pubblica; invita quindi la Commissione a colmare questa lacuna normativa;

58.  invita la Commissione a considerare, di concerto con la Federazione delle associazioni europee dei veterinari per equini, l'armonizzazione dell'accesso al trattamento e alle cure sul territorio europeo;

59.  ritiene che tale armonizzazione avrebbe il vantaggio di evitare distorsioni della concorrenza e agevolare il trattamento più ampio delle malattie che colpiscono gli equidi, oltre ad alleviarne in modo più efficace le sofferenze;

60.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere lo scambio di buone pratiche per facilitare un uso razionale dei medicinali per gli equidi;

61.  rileva che, se da un lato terapie e farmaci veterinari sono a volte necessari e opportuni, dall'altro occorre impegnarsi di più per affrontare il problema del basso livello di investimenti nonché la mancanza di farmaci, compresi i vaccini, per trattare gli equidi;

62.  ricorda inoltre la necessità di sviluppare la ricerca e l'innovazione farmaceutiche nell'ambito delle pratiche farmacologiche per gli equidi, dato che il settore registra una grave carenza di medicinali adatti al metabolismo degli equidi;

63.  invita la Commissione a finanziare ulteriori ricerche sui possibili effetti dei vari farmaci sulla vita degli equidi;

64.  rileva che alcune razze equine allevate negli Stati membri sono razze locali che costituiscono parte integrante dello stile di vita e della cultura di certe comunità e che alcuni Stati membri hanno incluso nei loro programmi per lo sviluppo rurale misure per la protezione e l'ulteriore diffusione di tali razze;

65.  chiede alla Commissione di impegnarsi a elaborare programmi per il sostegno finanziario alla conservazione e alla tutela delle specie autoctone di equidi che sono allo stato brado o a rischio di estinzione nell’UE;

66.  riconosce l'elevato valore ecologico e naturale delle popolazioni di equidi selvaggi, che contribuiscono alla pulizia e alla fertilizzazione delle aree in cui vivono, senza dimenticare il valore turistico che offrono le popolazioni di cavalli selvatici, e chiede una maggiore ricerca sui problemi che colpiscono queste popolazioni;

67.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2)GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(3)GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(4)GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.
(5)GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.
(6)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(7)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(8)GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.
(9)Cfr. http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf
(10)Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQ sulla nozione di High Health, High Performance Horse (HHP, cavallo in piena salute e dalle prestazioni elevate) adottata nella sessione generale dell'OIE del maggio 2014.
(11)Relazione annuale della Federazione delle autorità ippiche internazionali del galoppo (IFHA).
(12)Banca dati FEI, consultata in data 22.9.2014.
(13)Banca dati TRACES 2012.
(14)Organizzazione mondiale per la sanità animale – Codice sanitario per gli animali terrestri (2016), capitolo 7.12.
(15)Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, (Gli asini e i muli-taxi di Santorini, una relazione indipendente sul benessere animale per Donkey Sanctuary), 2013.