La scrittura privata per accordi tra le parti è un documento assai diffuso nella prassi, ma occorre sapere che non ha di per sé efficacia di prova legale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2702 del codice civile, essa può fare piena prova, salvo querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte del sottoscrittore, se questo vi si riconosce. Cosa significa? Che la scrittura privata, se disconosciuta, necessita, per far valere le clausole, di ricorso in giudizio, tribunale civile, con risultati non scontati e costi da affrontare.
In sede di citazione, infatti, la scrittura privata è soggetta a due variabili: il riconoscimento e/o l'autenticazione.
Per quanto riguarda il riconoscimento, esso avviene nel processo civile non solo in maniera esplicita dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta, ma anche tacitamente, ovvero quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione. Per quanto riguarda invece l'autenticazione, si tratta dell'attestazione da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione dei privati ha avuto luogo in sua presenza, previo accertamento dell'identità delle parti che sottoscrivono. L'autenticazione ha una particolare forza in quanto non solo conferisce alla scrittura privata l'efficacia di prova legale circa la provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, ma serve anche a rendere certa la data della sottoscrizione.
La scrittura privata in poche parole può essere inficiata se non autenticata da pubblico ufficiale e quindi può rivelarsi assai vulnerabile dal punto di vista probatorio. Basti pensare che ogni parte, in un giudizio civile, può disconoscere la propria sottoscrizione, con la conseguenza di obbligare l'altra parte, che voglia avvalersi del "contratto" non riconosciuto, di chiederne la verifica. Oltretutto, anche nel caso in cui la scrittura privata venga in qualche modo riconosciuta, autenticata o verificata, il sottoscrittore può riservarsi di contestarne la genuinità, facendo una querela di falso.
Origini e potenzialità della scrittura privata
La scrittura privata, concepita all'origine dei primi sistemi giuridici, quando non c'erano i codici civili, è nata allo scopo di ridurre l'insicurezza insita nei rapporti sociali, giuridici ed economici, consentendo di estrinsecare quella libertà negoziale delle parti che, diversamente, rischierebbe di restare indifferente al diritto. Oggi va a rafforzare quegli accordi tra le parti che, se presi per via orale, sono soggetti a particolare debolezza di controprova.
La scrittura privata di adozione di un cavallo
Per l'esiguo valore economico dei cavalli ceduti normalmente quando in esubero, o a fine carriera, la scrittura privata, se non autenticata di fronte a pubblico ufficiale, diventa un elemento utile solo se è stata fatta una buona selezione, aggiudicando il cavallo a persona affidabile, che ha a cuore veramente il destino del cavallo e gli accordi presi. In ogni altro caso, se chi ha preso il cavallo se ne infischia degli accordi presi, il cessionario può rivalersi solo "contrattando la restituzione". Se però il cavallo o la cavalla non si sa che fine abbiano fatto, gli rimane solo l'arma di fare una causa civile per mancato rispetto del contratto.
Valutare, in caso di incertezze, di fare un contratto di affido, anziché di cessione definitiva. Con il contratto di affido la proprietà non passa e quindi il proprietario può sempre chiedere la restituzione del cavallo e ricorrere al penale, senza costi dunque, anziché al civile, se il cavallo "sparisce". Allo stesso tempo, anche l'affidatario, si riserva il diritto di restituire l'animale quando non vuole o può più mantenerlo.