Cesenatico (FC), Italia 3713625953 3713625953 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Assistenza online tramite email o whatsapp

Barrare o "sbarrare" un cavallo: perché è vietato e quando può costituire maltrattamento

La tecnica del "barrare" (o "sbarrare") consiste nell'indurre il cavallo ad alzare maggiormente gli arti durante il salto attraverso stimoli dolorosi o intimidatori.

Si tratta di una pratica vietata da molti anni dai regolamenti sportivi nazionali e internazionali e che, nei casi più gravi, può integrare anche il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter del Codice penale.

Che cos'è il "barrare"

Con il termine "barrare" si indicano diverse pratiche illecite utilizzate durante l'addestramento del cavallo da salto ostacoli.

Tra le più note vi sono:

  • sollevare improvvisamente una barriera durante il salto affinché il cavallo la urti;
  • utilizzare ostacoli costruiti per provocare dolore in caso di contatto;
  • applicare sostanze irritanti agli arti o alla corona dello zoccolo affinché l'urto con la barriera risulti particolarmente doloroso;
  • qualsiasi altro metodo finalizzato a far associare il salto al dolore o alla paura.

L'obiettivo è ottenere un cavallo che salti più alto per evitare il contatto con l'ostacolo.

Perché è vietato

Secondo il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, il metodo dello "sbarrare" non rappresenta una tecnica di addestramento accettabile.

Nel proprio parere gli esperti evidenziano che:

  • il metodo utilizza dolore e paura come strumenti educativi;
  • provoca stress e sofferenza evitabili;
  • può determinare riluttanza al salto e alterazioni comportamentali;
  • esistono metodi di addestramento efficaci che non comportano sofferenza per l'animale.

Il Centro conclude che tale pratica deve essere considerata incompatibile con il benessere del cavallo e assimilabile a maltrattamento.

Il divieto sportivo

La pratica è vietata dai regolamenti della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Qualora venga accertata nell'ambito di competizioni o attività federali può comportare:

  • procedimento disciplinare;
  • sospensione;
  • sanzioni sportive;
  • nei casi più gravi, radiazione.

Le sanzioni sportive sono indipendenti da eventuali responsabilità penali.

Quando diventa un reato

Se la tecnica utilizzata provoca lesioni, sofferenze o sottopone il cavallo a comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche etologiche, può trovare applicazione l'art. 544-ter del Codice penale.

La norma punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità:

  • cagiona lesioni a un animale;
  • lo sottopone a sevizie;
  • lo sottopone a comportamenti o fatiche insopportabili;
  • gli somministra sostanze vietate;
  • lo sottopone a trattamenti che ne compromettono la salute.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Come segnalare i fatti

Quando si assiste a pratiche di questo tipo è importante raccogliere elementi oggettivi.

Possono risultare utili:

  • fotografie;
  • filmati;
  • testimonianze;
  • indicazione precisa di luogo, data e persone coinvolte.

La documentazione può essere allegata:

  • ad una denuncia indirizzata alla Procura della Repubblica o alle Forze di polizia;
  • ad un esposto alla Procura Federale FISE, se i fatti riguardano soggetti tesserati.

Le due procedure possono procedere parallelamente, poiché la responsabilità sportiva è distinta da quella penale.

Il ruolo delle prove

Come in ogni procedimento, la semplice segnalazione non è sufficiente.

L'efficacia dell'azione dipende dalla qualità delle prove disponibili, che dovrebbero consentire di identificare:

  • chi ha posto in essere la condotta;
  • quale tecnica è stata utilizzata;
  • quando e dove si sono verificati i fatti;
  • quali effetti ha prodotto sull'animale.

Esistono metodi alternativi?

Sì.

La moderna etologia e le metodologie di addestramento riconosciute dalla comunità scientifica consentono di sviluppare le capacità atletiche del cavallo senza ricorrere a tecniche basate sul dolore o sulla paura.

Per questo motivo sia il Centro di Referenza Nazionale sia le principali federazioni equestri ritengono che lo "sbarrare" non abbia alcuna giustificazione tecnica o sportiva.

Riferimenti normativi

  • Art. 544-ter Codice penale (Maltrattamento di animali).
  • Regolamento Veterinario FISE.
  • Regolamento Veterinario FEI.
  • Parere del
  • Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale
  • (IZSLER) sul metodo
  • dello "sbarrare" nell'addestramento del cavallo.
  • Legge 20 luglio 2004, n. 189.

💳 Dona in sicurezza

  • Bonifico Bancario — IBAN: IT37C0760113200001000505063, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
  • Bollettino Postale — conto: 1000505063

🔗DONA ORA ONLINE

🧾 5×1000 a Horse Angels ODV

✍️ Codice 92169370928

Non ti costa nulla, basta la firma nella dichiarazione dei redditi.