Chi risponde se un cavallo provoca un incidente stradale? E se un cane morde una persona? Oppure se un bovino fugge dal recinto e danneggia un'automobile?
La risposta si trova nell'articolo 2052 del Codice civile, una delle norme fondamentali in materia di responsabilità civile per chi possiede, detiene o utilizza animali.
La disposizione introduce una forma di responsabilità particolarmente rigorosa, che tutela chi subisce un danno e impone al proprietario dell'animale un elevato dovere di custodia.
Cosa prevede l'art. 2052 del Codice civile?
L'articolo 2052 stabilisce che:
"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."
La norma si applica a prescindere dal fatto che l'animale sia sotto il controllo diretto del proprietario oppure sia scappato o si sia allontanato.
Chi può essere responsabile?
La legge individua due possibili soggetti responsabili:
- il proprietario dell'animale;
- chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, anche senza esserne proprietario.
Quest'ultima ipotesi riguarda, ad esempio:
- un maneggio che utilizza cavalli scuola;
- un istruttore durante una lezione;
- un allevatore;
- una persona alla quale l'animale sia stato affidato temporaneamente.
Ciò che conta è chi esercita concretamente il governo dell'animale nel momento in cui si verifica il danno.
È una responsabilità oggettiva?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione considera quella prevista dall'art. 2052 una responsabilità oggettiva.
Questo significa che il danneggiato non deve dimostrare la colpa del proprietario.
È sufficiente provare:
- il danno subito;
- il comportamento dell'animale;
- il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno.
Spetterà invece al proprietario dimostrare l'esistenza del caso fortuito per andare esente da responsabilità.
Che cos'è il caso fortuito?
Il caso fortuito rappresenta l'unica vera causa di esonero dalla responsabilità prevista dall'art. 2052.
Per essere riconosciuto deve trattarsi di un evento:
- imprevedibile;
- inevitabile;
- eccezionale;
- estraneo alla sfera di controllo del proprietario.
La prova richiesta è molto rigorosa.
Non basta dimostrare di avere custodito diligentemente l'animale o che quest'ultimo fosse normalmente mansueto.
Quando il caso fortuito è stato riconosciuto?
La Cassazione ha ritenuto integrato il caso fortuito, ad esempio, quando una cavallerizza esperta si è introdotta volontariamente in un recinto riservato al personale, venendo colpita da un calcio sferrato dal cavallo.
In quel caso il comportamento della stessa persona danneggiata è stato considerato la causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso di causalità.
Quando invece il caso fortuito non esiste?
Molto più frequentemente la Cassazione ha escluso il caso fortuito.
Tra gli esempi più significativi:
- il cavallo che fugge dal recinto;
- il cancello lasciato aperto;
- recinzioni inadeguate;
- insufficiente custodia dell'animale.
In queste situazioni la fuga dell'animale è normalmente ricondotta a una carenza nella vigilanza e non costituisce un evento imprevedibile.
La responsabilità vale anche per gli incidenti stradali?
Sì.
L'art. 2052 trova frequentemente applicazione quando cavalli, bovini, cani o altri animali invadono la carreggiata provocando incidenti.
In tali casi il proprietario può essere chiamato a risarcire i danni ai veicoli, alle persone e alle cose.
Se dall'incidente derivano lesioni gravi o la morte di una persona, possono inoltre configurarsi responsabilità penali qualora emerga una negligente custodia dell'animale.
Vale anche per i cavalli nei maneggi?
Sì, ma con alcune precisazioni.
Quando il cavallo è utilizzato nell'attività di un centro ippico, la responsabilità può ricadere sul gestore o su chi se ne serve nel proprio interesse.
In questi casi l'art. 2052 si intreccia con altre norme sulla responsabilità civile e con gli obblighi di sicurezza gravanti sul maneggio e sugli istruttori.
Per questo motivo ogni situazione deve essere valutata concretamente.
Domande frequenti
Se il cavallo scappa dal recinto sono automaticamente responsabile?
Nella maggior parte dei casi sì. La fuga dell'animale non costituisce normalmente caso fortuito e può evidenziare un difetto di custodia.
Se il danno è causato da un comportamento imprudente della vittima?
Quando il comportamento del danneggiato costituisce la causa esclusiva dell'evento, la responsabilità del proprietario può essere esclusa.
Il proprietario risponde anche se aveva affidato il cavallo a un maneggio?
Dipende da chi esercitava concretamente il controllo dell'animale nel momento del fatto. In alcune situazioni può rispondere il gestore del centro ippico quale soggetto che si serve dell'animale.
Vale solo per gli animali domestici?
No. L'art. 2052 si applica a tutti gli animali per i quali sia individuabile un soggetto che ne abbia la proprietà o l'utilizzo. La giurisprudenza ha inoltre esteso la norma, in particolari casi, anche alla fauna selvatica affidata alla gestione di enti pubblici.
In conclusione
L'art. 2052 del Codice civile rappresenta uno dei principali strumenti di tutela per chi subisce un danno provocato da un animale.
La norma impone a proprietari, allevatori, gestori di maneggi e a chiunque utilizzi un animale un elevato dovere di custodia e di prevenzione dei rischi.
La semplice assenza di colpa non basta per evitare la responsabilità: è necessario dimostrare l'esistenza di un vero caso fortuito, circostanza che la giurisprudenza riconosce solo in situazioni eccezionali.
