Allevamento, maneggio e scuola di equitazione non sono la stessa attività
Chi apre un'attività nel settore equestre spesso pensa che basti scegliere un generico "codice ATECO per i cavalli". In realtà non è così.
La classificazione ATECO distingue nettamente tra chi alleva equidi, chi gestisce un centro ippico e chi svolge attività di insegnamento sportivo. Individuare il codice corretto è importante perché può incidere sugli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali.
Il codice ATECO per l'allevamento di cavalli
Con la classificazione ATECO 2025 l'attività di allevamento di cavalli e altri equidi è identificata dal codice:
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
Questo codice comprende:
- allevamento di cavalli;
- allevamento di asini;
- allevamento di muli e bardotti;
- riproduzione degli equidi, indipendentemente dalla finalità (sportiva, riproduttiva o da compagnia).
Cosa NON comprende questo codice
Molti rimangono sorpresi nello scoprire che il codice dell'allevamento non comprende automaticamente tutte le attività che si svolgono con i cavalli.
Le note esplicative ISTAT escludono infatti:
- i corsi di equitazione;
- la gestione di maneggi e impianti sportivi equestri quando non sono connessi all'attività di allevamento.
In pratica, possedere cavalli non significa necessariamente esercitare un'attività agricola.
E se gestisco un maneggio?
Se l'attività principale consiste nella gestione di un centro ippico, nell'organizzazione di attività sportive o nella conduzione di un maneggio senza allevamento, il riferimento non è il codice 01.43, bensì:
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca (non classificati altrove)
Questo codice comprende espressamente la gestione di strutture per sport equestri, cioè i maneggi, ed è quello a cui rimandano le note ISTAT come alternativa al codice dell'allevamento quando l'attività non è connessa alla riproduzione degli equidi.
Lo stesso vale per gli ippodromi e le strutture equestri la cui attività prevalente non è l'allevamento.
E i corsi di equitazione?
Anche l'insegnamento costituisce un'attività distinta.
Le note ISTAT rinviano infatti al codice:
85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
che comprende i corsi e le scuole di equitazione, ed è il riferimento corretto per chi svolge prevalentemente lezioni di equitazione o attività didattica, indipendentemente dal fatto che disponga o meno di cavalli propri.
Molte imprese svolgono più attività
Nella pratica è frequente che una stessa impresa:
- allevi cavalli;
- gestisca un centro ippico;
- organizzi corsi di equitazione;
- offra pensione per cavalli;
- svolga attività agrituristica.
In questi casi non sempre è sufficiente un solo codice ATECO. L'attività prevalente determina normalmente il codice principale, mentre le altre possono essere indicate come attività secondarie, secondo la struttura dell'impresa e le modalità con cui viene esercitata.
Come si individua l'attività "prevalente"?
Non esiste una scelta arbitraria: l'attività prevalente è normalmente quella che genera il maggior volume d'affari o, in assenza di un criterio economico chiaro, quella a cui è dedicata la maggior parte del tempo e delle risorse dell'impresa (personale, strutture, attrezzature). È questo criterio che orienta il codice primario comunicato in Camera di Commercio, mentre le attività ATECO secondarie vanno dichiarate a corredo per riflettere davvero cosa fa l'impresa, non solo cosa faceva al momento dell'iscrizione.
Questo aspetto non è un dettaglio formale: molti centri nascono con un'unica attività (ad esempio l'allevamento) e nel tempo ampliano l'offerta con lezioni, pensione, attività sociali, finendo per operare in modo molto diverso da quanto risulta agli atti. Senza un aggiornamento del codice, quello che è scritto in Camera di Commercio e quello che accade davvero in scuderia possono divergere sensibilmente, con conseguenze su previdenza, IVA e sicurezza.
Perché è importante scegliere il codice corretto?
Il codice ATECO non serve soltanto a descrivere l'attività svolta.
Può incidere su:
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- inquadramento previdenziale INPS;
- regime IVA applicabile;
- accesso a contributi e bandi;
- obblighi amministrativi e, come vedremo, di sicurezza sul lavoro.
Per questo motivo, prima di aprire un'attività nel settore equestre è opportuno verificare che il codice scelto corrisponda realmente all'attività esercitata — e non solo al momento dell'apertura, ma ogni volta che l'attività cambia forma.
Il codice ATECO incide anche sulla sicurezza sul lavoro
Il codice ATECO non serve soltanto a classificare l'attività economica: ha effetti concreti anche sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché è uno degli elementi utilizzati per individuare il settore produttivo dell'impresa. In particolare può incidere su:
- la classificazione del rischio aziendale ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
- alcuni obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
- l'inquadramento assicurativo INAIL e il relativo tasso di premio, che dipende dall'attività effettivamente svolta e dal rischio professionale;
- la valutazione dei rischi specifici presenti nell'azienda (ad esempio movimentazione degli animali, utilizzo di macchine agricole, lavori in scuderia, impiego di trattori o attrezzature meccaniche).
È importante ricordare che non è il codice ATECO, da solo, a determinare tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ma l'attività realmente esercitata dall'impresa. Un codice non corretto può tuttavia creare incoerenze negli adempimenti amministrativi, previdenziali e assicurativi e rendere più complessa la gestione dei rapporti con gli enti competenti.
Per questo motivo è opportuno verificare periodicamente che il codice ATECO attribuito corrisponda all'attività effettivamente svolta, soprattutto quando l'impresa amplia i propri servizi, ad esempio affiancando all'allevamento un centro ippico, una scuola di equitazione o altre attività sportive.
E se non voglio operare come impresa? ASD, APS e attività equestre
Non tutti i centri equestri nascono, o restano, imprese in senso stretto. Sempre più realtà scelgono di costituirsi come ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o come APS (Associazione di Promozione Sociale), soprattutto quando l'attività va oltre l'insegnamento dell'equitazione o la pensione per cavalli e comprende progetti di educazione, inclusione sociale, formazione o tutela del benessere animale.
La differenza non è solo formale:
- ASD: è la forma più diffusa per chi organizza attività sportive dilettantistiche, corsi di equitazione, agonismo giovanile. Consente l'accesso a specifiche agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico, ma richiede che l'attività resti effettivamente orientata alla pratica sportiva, con una gestione coerente (assenza di scopo di lucro, rendicontazione specifica, rapporti con il CONI/Sport e Salute o con gli enti di promozione sportiva affiliati).
- APS: è la forma più adatta quando l'attività equestre è strumento di un progetto più ampio — ippoterapia, attività assistite con gli animali, inclusione di persone fragili, percorsi educativi — riconducibile alle finalità di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore. Anche qui, l'iscrizione al RUNTS comporta obblighi specifici di governance, bilancio sociale e rendicontazione, diversi da quelli di un'impresa o di un'ASD.
In entrambi i casi, associarsi non significa uscire automaticamente dal perimetro degli adempimenti: cambia il tipo di obblighi (statutari, di rendicontazione, di affiliazione), ma restano da valutare caso per caso gli aspetti fiscali (specie quando l'ente svolge anche attività commerciali, come la pensione cavalli a pagamento), previdenziali per collaboratori e istruttori, e di sicurezza sul lavoro, che non vengono meno solo perché si opera come ente del terzo settore o come associazione sportiva.
Per questo, prima di trasformare un'impresa in ASD o APS — o di far convivere le due forme, come accade spesso quando a un'attività commerciale si affianca un progetto sociale — è utile un'analisi che parta da cosa fa realmente il centro, non da come si chiama.
In conclusione
Nel settore degli equidi non esiste un unico "codice ATECO dei cavalli". L'allevamento, la gestione di un maneggio e l'insegnamento dell'equitazione sono attività diverse, e la classificazione ATECO 2025 le distingue chiaramente — con conseguenze reali su fisco, previdenza e sicurezza. La stessa attenzione va riservata alla forma giuridica scelta: impresa, ASD o APS non sono etichette intercambiabili, ma strutture con regole e obblighi propri.
Conoscere queste differenze aiuta a evitare errori amministrativi e a impostare correttamente la propria attività fin dall'inizio — o a correggerla prima che lo faccia qualcun altro al posto vostro.
