Le guardie zoofile volontarie svolgono un importante ruolo di vigilanza a tutela degli animali e, in alcuni casi, anche dell'ambiente. Non sono agenti di polizia, ma Guardie Particolari Giurate volontarie alle quali il Prefetto attribuisce specifici poteri di vigilanza nell'ambito delle competenze previste dalla legge.
È importante sapere che i poteri delle guardie zoofile possono variare in base al decreto prefettizio, alle convenzioni stipulate dall'associazione di appartenenza e alla normativa regionale.
Chi può diventare guardia zoofila
Per intraprendere questo percorso è normalmente necessario:
- aderire a un'associazione animalista o ambientalista legittimata a richiedere la nomina;
- frequentare un corso di formazione organizzato dall'associazione;
- superare l'esame finale previsto dall'ente organizzatore;
- possedere i requisiti richiesti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., tra cui la buona condotta.
Successivamente sarà l'associazione a presentare la richiesta di nomina alla Prefettura competente.
La nomina del Prefetto
La qualifica di Guardia Particolare Giurata volontaria zoofila viene conferita con decreto del Prefetto ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Il decreto:
- ha normalmente validità biennale;
- può essere rinnovato;
- individua l'ambito territoriale di competenza;
- specifica le materie sulle quali la guardia è autorizzata ad operare.
Senza il decreto prefettizio non si acquisiscono i poteri di vigilanza propri della guardia zoofila.
Chi può richiedere la nomina
Possono presentare la richiesta le associazioni che ne abbiano titolo, tra cui:
- associazioni di protezione ambientale riconosciute;
- associazioni di protezione animale iscritte al RUNTS o riconosciute secondo la normativa vigente;
- associazioni individuate dal Ministero della Salute per l'affidamento degli animali sequestrati o confiscati;
- altri enti ai quali la normativa attribuisce tale facoltà.
È un'attività di volontariato
Nella maggior parte dei casi la guardia zoofila svolge un'attività volontaria.
Non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato e non maturano retribuzione, ferie, TFR o altri istituti tipici del lavoro dipendente.
L'associazione deve però garantire ai propri volontari le coperture assicurative previste dal Codice del Terzo Settore per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
Quali poteri ha
Le guardie zoofile possono svolgere attività di vigilanza nelle materie indicate dal decreto prefettizio e dalle leggi che attribuiscono loro competenze.
A seconda dei casi possono:
- effettuare controlli;
- accertare violazioni amministrative;
- redigere verbali;
- raccogliere elementi utili alle indagini;
- segnalare reati alle autorità competenti.
Quando emerge un'ipotesi di reato, intervengono comunque l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia competenti.
Limiti dell'attività
Le guardie zoofile non hanno competenza generale su tutti gli animali e su tutto il territorio nazionale.
Il decreto prefettizio può limitare:
- il territorio di operatività;
- le materie di vigilanza;
- le specie animali interessate;
- i poteri concretamente esercitabili.
Per questo motivo due guardie appartenenti ad associazioni diverse possono avere competenze differenti.
Uniforme e tesserino
Durante il servizio la guardia deve essere riconoscibile mediante:
- decreto prefettizio in corso di validità;
- tessera di riconoscimento;
- uniforme approvata dalla Prefettura, quando prevista.
Riferimenti normativi
La disciplina è contenuta principalmente in:
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), per gli aspetti relativi ai volontari;
- circolari del Ministero dell'Interno che disciplinano le modalità applicative.
Guardia zoofila, ecozoofila, venatoria, ittica e ambientale: quali sono le differenze?
Chi si occupa della tutela degli animali e dell'ambiente incontra spesso figure con denominazioni simili, ma competenze molto diverse. Non esiste infatti una "guardia unica": i poteri dipendono dalle leggi che disciplinano ciascuna figura, dal decreto prefettizio, dalla normativa regionale e dalle convenzioni stipulate con gli enti pubblici.
Per questo motivo non è corretto attribuire automaticamente gli stessi poteri a tutte le guardie volontarie.
Guardia zoofila
La guardia zoofila svolge attività di vigilanza sulla tutela e sul benessere degli animali.
Può occuparsi, a seconda delle competenze attribuite:
- maltrattamento di animali;
- detenzione incompatibile con il benessere animale;
- anagrafe degli animali;
- identificazione e registrazione;
- trasporto degli animali;
- norme regionali sul benessere animale;
- illeciti amministrativi di competenza.
La nomina avviene normalmente come Guardia Particolare Giurata volontaria mediante decreto del Prefetto.
Guardia ecozoofila
"Ecozoofila" non identifica una figura giuridica autonoma prevista da una legge nazionale.
È una denominazione utilizzata da molte associazioni per indicare guardie che svolgono contemporaneamente attività di vigilanza:
- sulla tutela degli animali;
- sull'ambiente;
- sul corretto conferimento dei rifiuti;
- sul verde pubblico;
- sul rispetto di regolamenti comunali e regionali.
Le competenze effettive dipendono sempre dal decreto prefettizio e dalle norme che attribuiscono funzioni di vigilanza.
Guardia venatoria
La guardia venatoria vigila sull'applicazione della normativa in materia di caccia.
Può controllare, nei limiti delle proprie competenze:
- licenze di caccia;
- calendari venatori;
- specie cacciabili;
- periodi di caccia;
- mezzi consentiti;
- esercizio della caccia nelle aree vietate;
- abbattimenti illegali.
La disciplina principale è contenuta nella Legge n. 157/1992.
Guardia ittica
La guardia ittica esercita la vigilanza sulla pesca nelle acque interne e, dove previsto, anche in altri ambienti acquatici.
Può verificare:
- licenze di pesca;
- periodi di divieto;
- specie protette;
- misure minime dei pesci;
- attrezzature consentite;
- rispetto dei regolamenti regionali.
Anche in questo caso le competenze variano tra le diverse Regioni.
Guardia ambientale
La guardia ambientale si occupa prevalentemente della tutela del patrimonio naturale.
Può svolgere attività di controllo riguardanti:
- rifiuti;
- discariche abusive;
- incendi boschivi;
- aree protette;
- tutela del paesaggio;
- inquinamento;
- regolamenti comunali e regionali in materia ambientale.
In alcune Regioni assume la denominazione di Guardia Ecologica Volontaria (GEV), disciplinata da leggi regionali.
Una stessa persona può svolgere più funzioni?
Sì.
Molte associazioni organizzano corsi che consentono ai propri volontari di acquisire competenze in più ambiti.
Una stessa persona può quindi essere contemporaneamente:
- guardia zoofila;
- guardia venatoria;
- guardia ittica;
- guardia ambientale;
purché possieda tutte le abilitazioni previste e abbia ricevuto i relativi incarichi.
I poteri sono uguali in tutta Italia?
No.
Le competenze possono cambiare in base a:
- normativa nazionale;
- leggi regionali;
- decreto del Prefetto;
- convenzioni con Province, Comuni o altri enti pubblici.
Per questo motivo due guardie appartenenti ad associazioni diverse possono avere poteri differenti anche nella stessa provincia.
Le guardie zoofile sono forze di polizia?
No.
Le guardie zoofile volontarie non costituiscono una forza di polizia autonoma.
Quando operano sono tenute a rispettare i limiti delle attribuzioni conferite dalla legge e dal decreto prefettizio. In presenza di ipotesi di reato collaborano con l'Autorità giudiziaria, le Forze di polizia e i Servizi veterinari pubblici, ciascuno per le rispettive competenze.
In conclusione
Le diverse figure di vigilanza non sono alternative tra loro, ma complementari. Ognuna nasce per tutelare uno specifico settore: il benessere animale, la fauna selvatica, la pesca, l'attività venatoria o l'ambiente. Conoscere le rispettive competenze aiuta cittadini e operatori a rivolgersi all'autorità più appropriata e a comprendere quali poteri possano essere esercitati nei controlli sul territorio.
Focus: esiste una guardia specializzata solo per i cavalli?
No. Attualmente in Italia non esiste una figura giuridica di "guardia equina" o "guardia per la tutela degli equidi".
Le guardie zoofile esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto prefettizio e dalla normativa vigente, che riguardano la tutela degli animali in generale oppure specifiche categorie di animali, ma non esiste una qualifica dedicata esclusivamente ai cavalli.
Questo significa che chi effettua controlli su allevamenti, maneggi, scuderie, trasporto degli equidi, pascoli o manifestazioni equestri opera normalmente come:
- guardia zoofila volontaria;
- oppure, a seconda dei casi e delle competenze attribuite, in collaborazione con Servizi veterinari delle ASL, Carabinieri Forestali, Polizia Locale e altre autorità competenti.
La creazione di una figura specialistica dedicata esclusivamente agli equidi potrebbe rappresentare un'evoluzione interessante, considerata la complessità della normativa che riguarda identificazione e anagrafe, benessere animale, trasporto, impiego sportivo, allevamento, biosicurezza e tutela penale dei cavalli. Oggi, tuttavia, tale figura non è prevista dall'ordinamento italiano.
