Cesenatico (FC), Italia 3713625953 3713625953 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Assistenza online tramite email o whatsapp

Farmaci umani per gli animali: quando il veterinario può prescriverli e cosa prevede la legge

Un medicinale per uso umano può essere prescritto per un animale? Sì, ma non liberamente e non per iniziativa di chi lo detiene. La prescrizione rientra nella responsabilità del medico veterinario e deve rispettare le regole dell’uso in deroga previste dalla normativa europea.

La possibilità di ricorrere, in determinate circostanze, a medicinali autorizzati per uso umano è prevista dalla normativa sui medicinali veterinari. Non significa però che un medicinale destinato alle persone possa essere somministrato autonomamente a un animale, né che il farmaco umano costituisca automaticamente un'alternativa equivalente a quello veterinario.

La scelta terapeutica spetta al medico veterinario, che deve valutare il singolo caso, la specie animale, la patologia, la disponibilità dei medicinali autorizzati e le condizioni previste dalla cosiddetta cascata terapeutica.

Che cos'è l'uso in deroga

Il Regolamento (UE) 2019/6, applicabile dal 28 gennaio 2022, disciplina l'impiego dei medicinali veterinari nell'Unione europea e stabilisce una precisa sequenza da seguire quando non esiste un medicinale veterinario autorizzato per una determinata indicazione.

Per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, l'articolo 112 prevede che, in assenza di un medicinale veterinario autorizzato per la specifica indicazione, il veterinario possa ricorrere, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, a un medicinale veterinario autorizzato per un'altra specie o per un'altra indicazione.

Se anche questa possibilità non è disponibile, può essere utilizzato un medicinale autorizzato per uso umano.

Il ricorso al farmaco umano non è quindi una scorciatoia commerciale, ma una possibilità prevista dalla normativa all'interno di una sequenza terapeutica precisa.

Il principio della cascata

In termini semplificati, per un animale non destinato alla produzione di alimenti la sequenza prevista dall'articolo 112 è:

  1. un medicinale veterinario autorizzato per la specie e l'indicazione appropriate, quando disponibile;

  2. in mancanza, un altro medicinale veterinario autorizzato per la stessa o per un'altra specie o per un'altra indicazione;

  3. in mancanza, un medicinale autorizzato per uso umano;

  4. in determinate circostanze, in assenza delle precedenti possibilità, un medicinale veterinario autorizzato in un Paese terzo o una preparazione estemporanea, secondo le condizioni previste dal regolamento.

Il veterinario deve agire sotto la propria responsabilità e, in particolare, con l'obiettivo di evitare sofferenze inaccettabili all'animale.

Il Ministero della Salute chiarisce inoltre che l'uso in deroga è una responsabilità diretta del medico veterinario, che deve valutare se l'impiego del medicinale al di fuori dei termini della sua autorizzazione sia appropriato nel singolo caso.

E il farmaco umano deve avere lo stesso principio attivo?

La normativa italiana del 2021 aveva introdotto una disciplina specifica per consentire, in determinate circostanze, la prescrizione di medicinali a uso umano anche tenendo conto del costo della terapia, purché contenessero il medesimo principio attivo del medicinale veterinario di riferimento. Il Decreto del Ministero della Salute 14 aprile 2021 fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021.

Il decreto individuava diversi casi nei quali il veterinario poteva ricorrere al medicinale umano, tra cui particolari controindicazioni del medicinale veterinario, mancata efficacia della terapia veterinaria, incompatibilità di alcuni componenti con la specie animale, necessità di associare più principi attivi e alcune situazioni relative agli antibiotici.

Quella disciplina va oggi letta nel quadro normativo europeo entrato successivamente in applicazione. Il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ha infatti adeguato l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2019/6, mentre il precedente decreto legislativo 193/2006 è stato abrogato.

Per questo, in una pagina evergreen, è più corretto parlare oggi di uso in deroga secondo la cascata terapeutica, citando il Decreto 14 aprile 2021 come passaggio importante dell'evoluzione normativa italiana.

Perché questa possibilità è importante anche per i costi

Il costo delle cure può incidere pesantemente sulla possibilità concreta di garantire continuità terapeutica a un animale.

Nel 2021, quando fu adottato il decreto ministeriale, il Ministero della Salute comunicò che per alcune patologie il ricorso a medicinali a uso umano avrebbe potuto produrre risparmi fino al 90%. Si trattava però di una stima riferita a specifiche situazioni e non di una riduzione garantita per ogni medicinale o per ogni animale.

Il dato, quindi, può essere conservato come riferimento storico, ma non dovrebbe essere presentato come una percentuale di risparmio automaticamente applicabile.

La convenienza economica può essere valutata nel singolo caso, ma non sostituisce la valutazione clinica.

Il veterinario non può prescrivere qualsiasi farmaco umano

Un equivoco frequente è pensare che la possibilità di utilizzare medicinali umani renda liberamente disponibili agli animali i farmaci presenti in una farmacia domestica.

Non è così.

La prescrizione e l'impiego devono rispettare le condizioni previste dalla normativa e la valutazione del medico veterinario.

Inoltre, esistono limitazioni particolarmente importanti per gli antimicrobici. Il sistema europeo mira anche a contrastare l'antimicrobico-resistenza e prevede specifiche restrizioni sull'impiego di determinate sostanze.

La disponibilità di un farmaco umano meno costoso non costituisce quindi, da sola, una ragione sufficiente per utilizzarlo.

Farmaci umani e cavalli: una precisazione importante

Per gli equidi la questione richiede particolare attenzione.

Il Regolamento (UE) 2019/6 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 112 si applicano anche al trattamento di un animale della specie equina a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umanonel documento unico di identificazione previsto dalla normativa.

Per gli equidi destinati alla produzione di alimenti si applicano invece le disposizioni specifiche previste dall'articolo 113 per le specie terrestri destinate alla produzione alimentare, con una diversa sequenza della cascata e con obblighi relativi alle sostanze farmacologicamente attive e ai tempi di attesa.

Questo è un punto particolarmente importante perché un cavallo non dovrebbe essere considerato automaticamente, sotto il profilo normativo, un animale non destinato alla produzione di alimenti soltanto perché vive in un contesto amatoriale o sportivo.

La sua qualificazione deve risultare dalla documentazione prevista dalla normativa.

Chi decide quale medicinale utilizzare?

Il medico veterinario.

La normativa europea attribuisce al veterinario la responsabilità della scelta nell'ambito dell'uso in deroga. Il Ministero della Salute sottolinea che la valutazione deve essere effettuata sul singolo animale e sulla specifica situazione clinica.

Inoltre, quando un medicinale viene prescritto secondo gli articoli 112, 113 o 114 del Regolamento, la prescrizione deve contenere una specifica dichiarazione relativa all'impiego in deroga.

Non è quindi corretto trasformare questa normativa in una sorta di “lista di farmaci umani che si possono dare agli animali”.

La questione non è soltanto quale principio attivo contiene il medicinale, ma anche perché viene scelto, per quale specie, in quale situazione clinica e secondo quale percorso autorizzativo.

Il medicinale umano può essere consegnato direttamente a chi detiene l'animale?

Dipende dalla tipologia di medicinale e dalle modalità previste dalla normativa.

Il Decreto legislativo 218/2023 disciplina anche la gestione delle scorte presso le strutture veterinarie. I medicinali a uso umano detenuti nelle strutture di cura possono essere utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del Regolamento europeo e, in determinati casi, non possono essere ceduti ai proprietari o ai detentori degli animali.

Anche questo aspetto dimostra perché non sia corretto equiparare la prescrizione veterinaria di un medicinale umano alla possibilità di acquistare autonomamente un farmaco per poi somministrarlo all'animale.

Il costo della terapia resta a carico di chi acquista il medicinale

La possibilità di utilizzare un medicinale a uso umano non significa che il Servizio sanitario nazionale ne assuma il costo.

Già il Decreto ministeriale del 2021 stabiliva che il costo del medicinale prescritto in quel regime rimanesse a carico dell'acquirente.

Per famiglie, associazioni, rifugi e strutture che sostengono direttamente le spese veterinarie, la possibilità di accedere, quando legalmente e clinicamente appropriato, a una soluzione meno costosa può comunque rappresentare una differenza significativa nella sostenibilità delle cure.

Farmaco umano non significa “farmaco fai da te”

Questo è probabilmente il messaggio più importante.

Un medicinale sicuro e autorizzato per una determinata specie o indicazione non diventa automaticamente sicuro per un'altra specie solo perché contiene una sostanza conosciuta.

Specie diverse possono avere differenze importanti nel metabolismo, nell'assorbimento, nella distribuzione e nell'eliminazione dei medicinali. Anche formulazione, eccipienti, concentrazione e via di somministrazione possono essere determinanti.

Per questo non bisogna somministrare a un animale un farmaco umano senza una prescrizione o una precisa indicazione del medico veterinario.

La normativa non autorizza l'automedicazione: disciplina una scelta terapeutica professionale effettuata dal veterinario nell'ambito della cascata.

Cosa è cambiato dal 2021 a oggi?

La notizia del 2021 può essere considerata il punto di partenza di un cambiamento importante nella normativa italiana, ma oggi il riferimento principale non è più il vecchio decreto legislativo 193/2006.

Il quadro attuale è costituito soprattutto dal Regolamento (UE) 2019/6, applicabile dal 28 gennaio 2022, e dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, che ha adeguato la normativa italiana al nuovo sistema europeo. Il Ministero della Salute continua a fornire chiarimenti ufficiali sull'applicazione della cascata e sulla gestione dei medicinali a uso umano in ambito veterinario.

Per questo, quando si incontra online la vecchia affermazione secondo cui “i veterinari possono prescrivere farmaci umani con lo stesso principio attivo e far risparmiare fino al 90%”, è necessario leggerla nel suo contesto storico.

La possibilità di utilizzare un medicinale umano esiste, ma non è una liberalizzazione generalizzata dei farmaci umani per gli animali.

È una possibilità terapeutica regolamentata, affidata alla valutazione professionale del medico veterinario e inserita nella cascata prevista dal diritto europeo.

In sintesi

Un medicinale a uso umano può essere utilizzato per un animale quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa sull'uso in deroga.

La scelta spetta al medico veterinario e deve essere motivata dal singolo caso clinico.

Per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, il medicinale umano entra nella cascata quando non sono disponibili le precedenti opzioni previste dall'articolo 112 del Regolamento (UE) 2019/6.

Per gli animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equidi che non siano stati dichiarati non destinati alla macellazione per consumo umano, valgono regole differenti e più stringenti.

Il costo può essere considerato nella scelta terapeutica, ma il risparmio non è un diritto automatico né una percentuale garantita.

E soprattutto: mai utilizzare autonomamente un farmaco umano su un animale senza la valutazione e la prescrizione del medico veterinario.

Fonti normative e istituzionali

  • Ministero della Salute, Decreto 14 aprile 2021 – Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti, Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.

  • Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, in particolare articoli 112, 113 e 115.

  • Ministero della Salute, FAQ sull'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 e al D.Lgs. 218/2023, aggiornate al 10 luglio 2025.

  • Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6.

  • Ministero della Salute, informazioni sul Regolamento (UE) 2019/6 e sulla sua applicazione dal 28 gennaio 2022.

💳 Dona in sicurezza

  • Bonifico Bancario — IBAN: IT37C0760113200001000505063, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
  • Bollettino Postale — conto: 1000505063

🔗DONA ORA ONLINE

🧾 5×1000 a Horse Angels ODV

✍️ Codice 92169370928

Non ti costa nulla, basta la firma nella dichiarazione dei redditi.